Versione
7 ottobre 2016
7 ottobre 2016
Art. 193
(Nuove domande ed eccezioni)
1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, ne' nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio e, se proposte, sono dichiarate inammissibili d'ufficio.
2. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.
Commentari • 38
- 1. Parere funzione consultiva n. 13 del 2 aprile 2025Autorità nazionale anticorruzione · 2 aprile 2025 · 1.5
ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Il Presidente .....OMISSIS..... Oggetto ....OMISSIS..... - partenariato pubblico privato di tipo istituzionale - artt. 174 e 193 d.lgs. 36/2023- applicabilità - richiesta di parere. UPREC-CONS-0023-2025-FC FUNZ CONS 13-2025 In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 23 dicembre 2024, acquisita al prot. Aut. n. 153639, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 2 aprile 2025, ha approvato le seguenti considerazioni. Si rappresenta preliminarmente che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine …
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Giurisprudenza • 70
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 21/04/2017, n. 169Provvedimento: […] Del pari inammissibile doveva poi ritenersi la domanda formulata in via subordinata, in quanto proposta per la prima volta in appello, a mente degli artt. 345 e 437 c.p.c. ed ora a mente dell'art. 193 del Codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. n. 174, del 26 agosto 2016.Leggi di più...
- cumulabilità redditi·
- divieto di nova·
- revisione contabile·
- pensione di reversibilità·
- indebito previdenziale·
- buona fede·
- procedure automatizzate·
- affidamento·
- tabella F legge 335/1995·
- art. 13 d.l. 78/2010·
- art. 35 d.l. 207/2008·
- art. 5 d.P.R. 429/1986·
- art. 9 legge 428/1985