Sentenza 22 luglio 2002
Massime • 1
Destinatario della domanda di conversione del contratto di mezzadria in contratto di affitto è il soggetto che nel contratto di mezzadria risulta concedente, a prescindere dalla circostanza che egli sia o meno proprietario del fondo; ne consegue che correttamente la domanda di conversione di un contratto di mezzadria stipulato nel 1960 va posta nei confronti del solo concedente, non rilevando che, in seguito all'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, il fondo sia entrato in regime di comunione legale e risulti perciò anche di proprietà del coniuge del concedente, atteso che detto coniuge restò estraneo al contratto di mezzadria e atteso altresì che, nel regime di comunione tra i coniugi, la gestione in comune dell'azienda agraria riguarda solo gli "utili" e gli "incrementi".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10671 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. UN DURANTE - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN UN, IN MI, IN LI, IM IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ITALO PICCAGLI 5, presso lo studio dell'avvocato VARISCO FORTUNATO, che li difende unitamente all'avvocato MIGNOLLI ALBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LO LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell'avvocato SORGE MONACO CARMINE, che lo difende unitamente all'avvocato PASINI FRATTA CARLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione specializzata emessa il 18/11/1998 depositata il 12/01/99; RG.14/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato SORGE MONACO CARMINE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con raccomandata dell'11.4.1983 LI RU, figlio di LI LV, chiedeva la conversione in affitto del contratto di mezzadria relativo a un fondo rustico in agrò di Sandrà. Con ricorso del 25.1.1984 il concedente OR TO proponeva opposizione dinanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Verona, contestando, in particolare, la validità della domanda di conversione, per essere lo LI RU carente di legittimazione attiva e per non essere la richiesta stata formulata anche nei confronti della moglie di esso OR, UB MI, anch'essa comproprietaria del fondo.
Resistevano LI RU e LV, deducendo il subingresso nel rapporto del primo al secondo e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza del 30.12.1988 l'adita Sezione accoglieva l'opposizione, ritenendo che il concedente aveva fornito adeguato apporto nella condirezione dell'impresa agraria.
La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Venezia - Sezione specializzata agraria con sentenza del 7.6.1998, ma questa veniva annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 5.7.1993 n. 7853 in relazione ai motivi accolti. La Corte di Cassazione, infatti, accoglieva il quarto motivo del ricorso principale proposto da LI RU e dagli eredi di LI LV ed il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da OR TO: quanto al quarto motivo del ricorso principale riteneva la necessità di tener conto, nella valutazione dell'adeguatezza dell'apporto del concedente, delle condizioni stabilite dall'art. 4 della sopravvenuta legge n. 29 del 1990; e quanto al secondo motivo del ricorso incidentale riteneva che la Corte d'appello non aveva preso in alcuna considerazione la deduzione del OR secondo cui la richiesta di conversione fatta da LI RU doveva essere diretta anche alla comproprietaria UB MI.
Riassunta la causa, la Corte d'appello di Venezia confermava la decisione del Tribunale del 30.12.1988. Proposto di nuovo ricorso, la Corte di Cassazione, accogliendo il motivo dei ricorrenti principali LI relativo al difetto di sottoscrizione della sentenza d'appello, e dichiarando assorbiti tutti gli altri motivi, cassava l'impugnata sentenza con sua pronunzia del 13.5.1997 n. 11636, sul presupposto che la decisione era stata sottoscritta da soggetto diverso da colui che aveva presieduto il Collegio giudicante, devolvendo al giudice del rinvio il riesame dell'intero merito.
Procedutosi alla riassunzione del processo da parte del OR, la Corte d'appello di Venezia - Sezione specializzata agraria con sentenza del 12.1.1999, ora impugnata, rigettava l'appello proposto dai consorti LI avverso la sentenza 30.12.1988 del Tribunale di Verona. Riteneva la Corte di merito che non poteva riconoscersi efficacia alla richiesta di conversione inoltrata al solo OR. Per la cassazione di tale decisione propongono nuovamente ricorso LI RU, MI, LI e IM VI, affidato a quattro motivi, cui resiste OR TO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quale premessa, va ricordato in fatto che: il contratto di mezzadria di specie venne stipulato nel 1960 da OR TO, proprietario del fondo (unitamente al fratello LD, anch'egli concedente all'epoca e del quale divenne poi erede) con LI LV;
con convenzione matrimoniale del dicembre 1977 (ovvero dopo l'entrata in vigore della legge n. 151/1975) il OR mise in comunione con la moglie UB MI anche il fondo de quo;
nel 1983 LI RU, figlio di LV, chiese (quale rappresentante della famiglia coltivatrice) la conversione in affitto del contratto di mezzadria;
ciò fece, lo LI, inviando la richiesta a OR TO e non pure alla di lui moglie UB MI, contitolare del bene.
Postosi, dunque, il problema se la comunicazione al solo OR della volontà di convertire il contratto fosse o meno idonea a produrre l'effetto previsto dal disposto degli artt. 25 e 26 l. n. 203/1982, la Corte di merito veneta - ritenuto, in primo luogo, con incensurabile valutazione, che la precedente sentenza di Cass. n. 7853/1993 non contenesse alcuna affermazione vincolante per il giudice del rinvio in ordine alla qualifica di co-concedente in capo alla UB - ha, quindi, ritenuto, di seguito alle vicende processuali esposte in parte narrativa, che "non (poteva) riconoscersi efficacia alla richiesta di conversione inoltrata al solo OR", anche perché "non" era "revocabile in dubbio, sulla base delle produzioni offerte, la conoscenza, per la controparte mezzadrile, della predetta situazione", ovvero di essere i detti coniugi contitolari dell'azienda agricola, disattendendo, conseguentemente, la domanda degli LI.
Ha argomentato in proposito la Corte che la disciplina di riferimento, per quanto attiene ai rapporti tra i coniugi (ma anche a quelli tra costoro ed i terzi), andasse ricercata nelle disposizioni dettate dagli artt. 177 e 180 c.c. Ora, con il primo motivo di ricorso, incentrato sulla "violazione dell'art. 360 c.p.c. con riferimento alla l. n. 151/75", i ricorrenti deducono (dando così spiegazione della denunziata violazione) che, come da riscontri documentali, il solo titolare della mezzadria ex parte concedente era OR TO e che erroneamente sono stati richiamati gli artt. 177 e 180 c.c., poiché l'essersi affiancata all'originario concedente la consorte è fatto strettamente personale che non può riguardare anche i conduttori. Il motivo è, per quanto di seguito, fondato.
L'art. 177, comma 1, lett. a), c.c., che prevede che "costituiscono oggetto della comunione (dei beni tra coniugi) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio", va infatti coordinato con l'art. 11 preleggi, secondo cui "la legge non dispone che per l'avvenire", nonché con l'art. 228, comma 1, l. n. 151/1975, in forza del quale "le famiglie già
costituite (come in questo caso si arguisce dalla sentenza impugnata) alla data di entrata in vigore (di tale) legge (20.9.1975), decorso il termine di due anni dalla detta data (termine poi prorogato sino al 15.1.1978), sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima...". Per siffatto coordinamento, invero consegue che essendo il contratto di mezzadria relativo al fondo in questione - messo in comunione nel 1977 - stato stipulato nel 1960, e quindi ben anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 151/1975, è irriferibile a tale contratto la normativa sopravvenuta (v. per riferimenti, recentemente, Cass. n. 10016/1996). Ciò non trova del resto deroga per effetto della previsione di cui all'art. 180 c.c., atteso che tale disposizione, relativa alla amministrazione dei beni della comunione, presuppone che la conseguente attività (giurisdizionale o negoziale) abbia ad incidere sui beni oggetto della comunione legale.
Escluso, viceversa, nella specie, che il contratto di mezzadria - stipulato 17 anni prima dell'entrata in vigore delle nuove norme - sia mai stato oggetto (prima della nuova normativa) della comunione tra i coniugi OR e UB, appare quindi palese che erroneamente i giudici del merito hanno ritenuto insufficiente (o inidonea) la richiesta di conversione in quanto indirizzata dagli LI al solo OR e non anche alla UB, giacché questa era estranea al contratto a suo tempo stipulato da OR TO, e riguardando, a sua volta, la gestione in comune dell'azienda agraria, vigente il regime di comunione tra i coniugi, esclusivamente gli "utili" e gli "incrementi" (ex art. 177, comma 2, c.c.). Non può peraltro non osservarsi che il destinatario della domanda di conversione va individuato nella persona che nel contratto di mezzadria risulta concedente, indipendentemente dall'essere, lo stesso, proprietario (cfr. Cass. n. 7229/1993). Che i mezzadri, poi, fossero nella specie a conoscenza della contitolarità del fondo e dell'impresa agraria da parte dei coniugi OR/UB - successivamente al contratto e a seguito della convenzione matrimoniale - non può d'altronde significare il venir meno dell'onere dei concessionari di rivolgere la propria richiesta di conversione al concedente, parte del contratto di mezzadria. Pertanto il primo motivo del ricorso va accolto, seguendo l'assorbimento dei restanti motivi (e con i quali si denunzia la sentenza stessa sia con riferimento alla qualità di imprenditore agricolo di OR TO (secondo motivo), sia con riguardo alle spese di lite (terzo motivo) è per quanto attiene alle spese di ctu (quarto motivo).
La sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per il nuovo esame del merito, in base ai principi sopra esposti, alla stessa Sezione specializzata agraria della Corte d'appello di Venezia, anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Sezione specializzata agraria della Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2002