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31 ottobre 2019
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1 aprile 2021
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Art. 178
(Termini per le impugnazioni e decorrenza)
1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione e' di sessanta giorni. E' anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello.
2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalita' di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile , tranne per i casi previsti dall'articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui sono stati scoperti il dolo o la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento, o sono stati riconosciuti l'omissione o il doppio impiego ovvero e' passata in giudicato la sentenza di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b), o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza di cui all'articolo 202, comma 2.
3. L'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso impugnante i termini di cui al comma 1 per proporla contro le altre parti.
4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa o per nullita' della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, ((l'appello e)) la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), ((devono essere proposti)) a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.
5. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
6. Quando, durante la decorrenza dei termini di cui al comma 1 o 4, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 108, commi 1 e 7, si applica l' articolo 328 del codice di procedura civile .
Commentari • 16
- 1. L’OBBLIGO VACCINALE E LO «SBILANCIAMENTO» DEI DIRITTI NEL DECRETODi Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
L'OBBLIGO VACCINALE E LO «SBILANCIAMENTO» DEI DIRITTI NEL DECRETO-LEGGE 01 APRILE 2021, N. 44 A PRIMA LETTURA… Daniele Trabucco Professore Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera) Centro Studi Superiore INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico. Il decreto-legge 01 aprile 2021, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 79 del 01 aprile 2021, prevede, nella disposizione normativa di cui all'art. 4, l'obbligo vaccinale per chi esercita una professione sanitaria e per gli …
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Giurisprudenza • 57
- 1. Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 24/10/2018, n. 213Provvedimento: […] risultava già ampiamente decorso il termine breve (di sessanta giorni dalla notifica della sentenza), ma anche quello lungo (di anni uno), decorrente, secondo la previsione del comma 4 dell'articolo 178 del Codice della Giustizia Contabile, dalla data di pubblicazione della sentenza che si intendeva impugnare (5 febbraio 1996). Stante il carattere perentorio del termine in questione, l'atto di appello, […]Leggi di più...
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