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7 ottobre 2016
7 ottobre 2016
Art. 166
(Consulente tecnico)
1. Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o piu' consulenti tecnici ai sensi dell'articolo 97.
2. Il consulente puo' essere autorizzato a riferire verbalmente e in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale.
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- 1. Del procedimento davanti al Tribunalehttps://www.studiocataldi.it/ · 1
Codice di procedura civile - Tutti i codici Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE Capo I: DELL'INTRODUZIONE DELLA CAUSA Sezione I: DELLA CITAZIONE E DELLA COSTITUZIONE DELLE PARTI Art. 163. Contenuto della citazione La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. L'atto di citazione deve contenere: 1 l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2 il nome, il cognome, la residenza e il …
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Giurisprudenza • 29
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- art. 166 c.g.c.·
- art. 154 c.p.c.·
- causa di servizio·
- revocazione·
- art. 97 c.g.c.·
- art. 170 c.g.c.·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- giurisdizione contabile·
- art. 42 c.g.c.·
- pensione privilegiata ordinaria·
- legittimazione passiva·
- art. 31 c.g.c.·
- art. 202 c.g.c.·
- errore di fatto