Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 1
Il termine di trenta giorni per la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza decorre dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza anche se successivamente si sia proceduto alla notificazione della sentenza stessa. È pertanto inammissibile l'istanza che sia stata notificata oltre il termine di trenta giorni dalla suddetta comunicazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/04/2001, n. 5810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5810 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. FRANCESCA TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
OL PO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio BUCCICO, difeso dall'avvocato VITTORIO FARAONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TO LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTE VERDI 18, presso lo studio dell'avvocato SABINA MARONCELLI, difeso dall'avvocato MARTA VISENTIN, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 787/99 del Tribunale di MATERA, depositata il 20/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/01/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Matera, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12 gennaio 2000 la OL PO s.r.l. (già OL FI di NU OL e C. snc) proponeva regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Matera, con la quale quel giudice - nel giudizio promosso dalla OL FI snc nei confronti della ditta TO LU per il risarcimento dei danni causati dall'inadempimento da parte di quest'ultima al contratto d'appalto con la stessa intercorso - dichiarava la propria incompetenza per territorio a favore (alternativamente) del Tribunale di Venezia ovvero di Udine. Argomentava il Tribunale lucano che non poteva ritenersi la competenza del giudice adito, avendo la ditta TO sede in Martellago, rientrante nel circondario del Tribunale di Venezia, e dovendo ritenersi che l'obbligazione dedotta in giudizio (da identificarsi, in caso di inadempimento, in quella originaria rimasta inadempiuta di esatto adempimento del contratto di appalto, e non in quella derivata e sostitutiva) era sorta ove la ditta convenuta aveva avuto conoscenza, a mezzo fax ricevuto il 9 settembre 1996, dell'accettazione della proposta inviata con pari mezzo il 29 agosto precedente, mentre aveva avuto esecuzione in Aviano, rientrante nel circondario del Tribunale di Udine.
A sostegno del ricorso la società ricorrente ribadiva che la sottoscrizione autografa da parte del titolare della ditta TO apposta sulla lettera contratto in data 9 settembre 1996 induceva a ritenere che il contratto si era concluso in Matera e non fra persone lontane, dovendosi attribuire al fax in pari data un mero valore confermativo "di quanto già stipulato".
Con memoria depositata l'1.2.2000 la ditta TO eccepiva in rito l'inammissibilità del ricorso notificato oltre il termine di cui all'art. 47 secondo comma c.p.c. e nel merito instava per la conferma della competenza territoriale del Tribunale di Matera. Il P.G. nelle sue richieste scritte ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La IA ha depositato ulteriore memoria ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Per indirizzo costante di questa Suprema Corte il "dies a quo" per la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza è quello della comunicazione della sentenza che abbia pronunziato sulla competenza, anche se successivamente si sia proceduto alla notificazione della sentenza stessa, potendo farsi riferimento alla data di tale notificazione solo quando difetti la prova della suindicata comunicazione (cfr. Cass. n. 1573/79, n. 3099/79, n. 934/81, n. 1026/81, n. 777/82, n. 3053/82, n. 6931/82, n. 2640/84, ed in tal senso anche Cass. S.U. n. 9818/96 in motivazione). Nel caso di specie, stante la rituale comunicazione, in data 29 ottobre 1999, a norma dell'art. 133 c.p.c., dell'avvenuto deposito della sentenza "de qua" ad entrambe le parti, il ricorso per regolamento di competenza, notificato il 12 gennaio 2000, ben oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dal secondo comma dell'art. 47 secondo comma stesso codice, è sicuramente intempestivo a nulla rilevando che, successivamente alla comunicazione della pronunzia, ad iniziativa della ditta IA, si sia proceduto alla notifica della medesima, nel suo testo integrale, in data 15 dicembre 1999.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della ditta LU IA, delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 301.000, oltre a L.
3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2001