Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2016, n. 3385
CASS
Sentenza 17 novembre 2016

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Massime1

In ipotesi di successione nel tempo di plurime leggi penali, tutte posteriori al "tempus commissi delicti", l'individuazione del regime complessivamente di maggior favore per il reo, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve essere operata in concreto fra tutte le leggi succedutesi, senza che la verifica possa essere limitata a quella vigente al momento del fatto e ad quella vigente alla data della decisione. (Fattispecie di violenza sessuale commessa sotto il regime prescrizionale anteriore alle modifiche apportate dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, ed a quelle di cui alla legge 1 ottobre 2012, n. 172, nella quale la S.C. ha annullato, senza rinvio, la decisione della Corte territoriale che aveva omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato per effetto della riduzione dei termini operata dalla novella del 2005, limitando il confronto fra la disciplina vigente all'epoca del commesso reato e l'ultima, vigente alla data della sentenza).

Commentari2

  • 1valida la disciplina del 2017
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 25 marzo 2026

    2. Le questioni sollevate: dubbio di costituzionalità sulla sospensione della prescrizione per i reati 2017-2019 In riferimento alla situazione giudiziaria summenzionata, la Corte territoriale salentina sollevava questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) e 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di …

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  • 2Esposizione troppo lunga, ricorso inammissibile
    Redazione · https://www.legal-blog.it/ · 6 agosto 2017

    Sul versante opposto, concernente l'eccesso di esposizione, numerose pronunce hanno avuto ad oggetto la tecnica della c.d. “spillatura” o del c.d. “assemblaggio”, consistenti nella riproduzione, meccanica o informatica, di una serie di atti processuali e documenti all'interno del ricorso; in proposito, Cass., Sez. Un. n. 16628/2009, ha affermato che “La prescrizione contenuta nell'art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, né accenni all'oggetto della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2016, n. 3385
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3385
Data del deposito : 17 novembre 2016

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