Versione
7 ottobre 2016
7 ottobre 2016
Art. 150
(Estinzione)
1. Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza.
2. L'estinzione opera di diritto e, ove sia necessario, e' dichiarata anche d'ufficio.
3. La segreteria della sezione da' comunicazione dell'estinzione all'amministrazione interessata e al pubblico ministero, anche cumulativa in caso di estinzione di plurimi giudizi.
4. Il conto e la relativa documentazione, se depositati in originale analogico, sono restituiti alla competente amministrazione che ne faccia espressa richiesta.
5. L'estinzione del giudizio non estingue l'azione di responsabilita'.
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Giurisprudenza • 42
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