Versione
7 ottobre 2016
7 ottobre 2016
>
Versione
31 ottobre 2019
31 ottobre 2019
Art. 132
(Procedimento)
1. Il decreto di cui all'articolo 131, comma 1, stabilisce il termine per l'accettazione della determinazione presidenziale e l'udienza di discussione del giudizio, nel caso di mancata accettazione. ((Con il decreto si assegna, altresi', il termine per la costituzione in giudizio e per la notifica dell'atto di citazione in conformita' a quanto previsto dall'articolo 88, commi 1 e 2.)) ((2. Il decreto e' notificato alle parti, a cura della procura regionale, congiuntamente all'atto di citazione. La dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro il termine assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto.))
3. In caso di accettazione, il presidente dispone la cancellazione della causa dal ruolo e traduce in ordinanza, avente forza di titolo esecutivo, la precedente determinazione. Copia in forma esecutiva dell'ordinanza e' trasmessa all'amministrazione interessata a cura del pubblico ministero.
4. Quando vi sia esplicita dichiarazione di non accettazione o sia infruttuosamente decorso il termine assegnato, ovvero in caso di irreperibilita' della parte, il giudizio viene discusso nel rito ordinario all'udienza fissata.
5. Nei giudizi di responsabilita' amministrativa, nel caso di piu' convenuti e di responsabilita' ripartita, se l'accettazione non e' data da tutti, il giudizio prosegue soltanto nei confronti dei non accettanti. Qualora invece si tratti di responsabilita' solidale, la causa prosegue anche nei confronti degli accettanti. A cura della segreteria questi saranno avvertiti della prosecuzione del giudizio.
Commentari • 3
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 1
Sommario: a) Premessa; b) Le ipotesi normative di registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali;c) Registrazione a debito; d) Recupero della spesa prenotata a debito N.B. = Nel presente lavoro il Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n 131 sarà indicato con Testo Unico imposta di registro e il Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 sarà indicato con Testo Unico spese di Giustizia. a) Premessa La registrazione degli atti giudiziari [1] è un istituto di complessa applicazione in cui entra in gioco non solo specifica normativa [2] ma indirizzi ministeriali e prassi il più delle volte discordi non solo tra gli uffici giudiziari ma anche nelle singole …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 23
- 1. Trib. Potenza, sentenza 28/01/2026, n. 215Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Angelo Raffaele Violante, alla scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1344 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento danni; TRA Parte_1 (C.F.: P.IVA_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Massimo Macchia e Franco Gentilesca, presso lo studio del primo è elettivamente domiciliata in Marsiconuovo alla via Vallicelli n. 16, …Leggi di più...
- caso fortuito·
- art. 2052 c.c.·
- nesso causale·
- prova del danno·
- contumacia·
- risarcimento danni·
- responsabilità oggettiva·
- fauna selvatica·
- art. 2054 c.c.·
- onere della prova