Sentenza 10 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2001, n. 9330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9330 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
Aula A # 93 30/0 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. soc. dr. Guglielmo Sciarelli Presidente R.G.n. 11969/1999 dr. Alberto Spanò Consigliere Crom-21485 Consigliere Rep.dr. Fernando Lupi Consigliere rel. Ud.19.04.2001 dr. Donato Figurelli Consigliere dr. Natale Capitanio ha pronunciato la seguente рушек SENTENZA sul ricorso proposto da: DE AN EP nato il [...] a [...] ed , ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Raimondo, ed elettivamente domiciliato in Roma al viale Giulio Cesare n. 71 presso lo studio dell'avv. Vito Nanna, come da pro- 1849 cura speciale a margine del ricorso, ricorrente;
CONTRO
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli In- fortuni sul Lavoro (INAIL), in persona del Presidente prof. ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso -1. -ppt dagli avv. Antonino Catania e EP De Ferrà, in virtù di procura speciale in calce al
contro
- ricorso, e presso gli stessi elettivamente domici- liato in Roma alla via IV Novembre n. 144, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari in data 2 - 20 giugno 1998, n. 2487/1998, m. 1694/97 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 19 aprile 2001; udito l'avv. EP De Ferrà per il controricorrente;
udito il P.M., im persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 Svolgimento del processo. Com ricorso depositato il 17 aprile 1990 il signor :. EP De IS conveniva in giudizio innansi al Pretore di Bari, G.L., l'INAIL, chiedendone la condanna alla corresponsione in suo favore di una rendita per l'inabilità permanente residuata all'in- fortunio sul lavoro subito in data 9 luglio 1988 (rendita già inutilmente richiesta in sede ammini- strativa), oltre interessi legali. Si costituiva l'INAIL, contestando il fondamento del- f uck la domanda e chiedendone il rigetto. Espletate due c.t.u. medico-legali, l'adito Pretore, con sentenza resa il 30 gennaio 1997, rigettava la domanda. Avverso tale decisione il soccombente, con ricorso de- positato il 9 settembre 1997, interponeva appello. Chiedeva che il Tribunale, in accoglimento del gravame, dichiarasse che il De IS era affetto da postumi per- manenti indennizzabili residuati a seguito dell'infor- tunio del 9 luglio 1988 e condannasse l'INAIL alla costi- tuzione della relativa rendita nell'accertata misura del- 1'11% con la decorrenaa e gli interessi di legge. Si costituiva l'Istituto appellato, deducendo l'incensu- rabilità della sentenza del primo giudice, fatta ecce- sione per la parte in cui questo osservava nella moti- - 3 - vazione: "... in quanto la sola inabilità connessa al danno acustico non raggiunge la soglia indennizzabile"; insisteva quindi per il rigetto dell'appello in ogni sua parte con conferma della sentenza di primo grado, tranne che nella parte relativa all'inciso su riportato, per la quale spiegava appello incidentale e chiedeva la riforma della sentenza gravata, con affermazione di ine- sistenza di inabilità di natura acustica, come corre- lata a trauma cranico. found Com sentenza in data 2 - 20 giugno 1998 il Tribunale di Bari rigettava l'appello proposto dal De IS e dichia- rava inammissibile l'appello incidentale proposto dall'I- NAIL. Rilevata l'inammissibilità dell'appello incidentale del- 1'INAIL, osservava il Tribunale, quanto all'appello prin- cipale, che andava confermata la valutazione del primo giudice, in termini di insufficienza della prova sulla sussistenza della relazione causale tra l'infortunio del 9 luglio 1988 ed i postumi di sindrome fisiogena dei cra- nio-traumatizzati e di ipoacusia post-traumatica, anche tali postumi, peraltro, di incerta esistenza o, quanto meno, di incerta individuazione;
che, poichè il presup- posto dell'indennità per l'inabilità temporanea era co- stituito unicamente dalla complessiva invalidità assolu- ta al lavoro (che nel caso di specie era connessa anche 4 al trauma al piede ed al trauma lombo-sacrale), e poichè dai provvedimenti relativi al pagamento delle indennità per inabilità temporanea non si evinceva affatto una cau- sale riferibile anche al trauma cranico (nè ciò avrebbe. potuto arguirsi con certezza, per relationem, dalle ulti- me certificazioni di continuazione di malattia, conside- rato il loro tenore), 1"illazione sulla presunta contrad- dittorietà del complessivo comportamento dell'INAIL era priva di consistenza e non poteva avere riflessi di sorta nell'apprezzamebto del materiale probatorio. рушк Avverso detta sentenza, con atto notificato il 16 giugno 1999, il De IS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L'INAIL ha resistito con controricorso notificato il 26 luglio 1999. Motivi della decisione. Com l'unico motivo, denunziando omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 m. 5 c.p.c.), il ricorrente deduce che il Tribunale pretende la prova documentale in ordine al verificarsi di un trauma cranice diagnosticato presso il Pronto Soccorso, laddove tale prova è stata offerta dai sanitari dell'INAIL che visitarono il De IS in epoca coeva all'infortumio e soprattutto riconobbero - 5- il 2° periodo di inabilità temporanea (9 settembre 19 ottobre 1988) appunto per l'esistenza delle seque le del sofferto trauma cranice provato a mezzo di te- ati e a mezzo della certificazione del 9 settembre 1988 della Clinica Neurochirurgica del Policlinico di Bari;
che per l'evento lesivo del 9 luglio 1988 1'1- NAIL ebbe a riconoscere un periodo di inabilità tem- poranea di oltre 100 giorni (dal 9 luglio al 19 otto- bre 1988) sia per la contusione al piede sinistro e lombosacrale, sia per il trauma cranico e la otalgia sinistra post-traumatica%;B che il Tribunale non ha fatto corretto uso del principio sancito dall'art. 41 c.p.; che la motivazione del Tribunale è illogica e contraddittoria;
che anche le concause, se non sono da sole idonee a determinare la patologia riveniente dall'evento infortunistico, assumono dignità causale alla stregua appunto di quanto previsto dall'art. 41 c.p. che il 2° consulente nel suo elaborato penitale e nei successivi chiarimenti resi all'udienza del 19 gennaio 1997, ha fatto corretto uso dei criteri logici, medico-legali e giuridici in ordine al messo di causa- lità, che detto consulente ha preso atto che il 19 ottobre 1988, melle immediatezze del trauma cranico e molto prima del disturbo distimice, i samitari del- 1'INAIL posero la diagnosi di "sindrome fisiogema post- 6 traumatica, correttamente valutata mella misura del 5%"; che il Tribunale avrebbe dovuto quantomeno specificare le motivazioni in base alle quali ha ritenuto di aderire o meno agli elaborati peritali e di disattendere le posi- tive valutazioni dei sanitari dell'INAIL; che il visio denunciate lo si ricava ancora una volta in maniera te- stuale nel punto della valutazione del danno acustico, cieè della ipoacusia post-traumatica%; che il 2° c.t.u. ha ritenuto valido, considerabile e valutabile l'esame audiometrico dell'INAIL effettuato il 19 ottobre 1988, riconoscendo, attraverso la sua lettura che comprende- il tracciato audiometrico)- la natura post-traumatica del tracciato. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Con esso si censura la valutazione in merito compiuta dal Tribunale per accertare l'eventuale nesso di causa- lità tra la sintomatologia cefalgica e l'infortunio, nonchè l'eventuale esistenza di postumi permanenti ad esso ricollegabili. Ma la valutazione del giudice di merito, purchè congrua- mente e logicamente motivata, non può essere oggetto di censura in sede di legittimità. Ed il Tribunale ha logi- camente e congruamente motivato il proprio convincimen- to. Non vi è illogicità o contraddittorietà della motivazione, -7- per aver il Tribunale riconosciuto da una parte che l'infortunio è indennizzabile in ordine al periodo di inabilità temporanea e l'esclusione dall'altra del nesso di causalità circa la sussistenza di postumi in- dennizzabili. Non è fondato l'assunto del ricorrente che l'inabilità temporanea corrisposta dall'INAIL fosse da imputare non soltanto al trauma contusivo al piede sinistro ed al trauma lombo-sacrale, ma anche all'asserito trauma cranico. Il Tribunale ha accertato che il De IS non ha assolto all'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda, in quanto dagli atti e dall'espletata prova te- stimoniale non è emersa con sufficiente certezza la re- lazione causale tra l'infortunio e la sintomatologia cefalgica denunciata a distanza di tempo dall'infortunio. Il Tribunale ha correttamente rilevato che non possono avere alcuna giuridica rilevanza le certificazioni INAIL del 12 e del 19 ottobre 1988 - di carattere interno e contestate dall'INAIL che sul piano eziologico si li- mitano a non escludere la natura traumatica del danno. In definitiva il Tribunale, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, ha valutato le prove, scegliendo tra le complesse risultanze del processo, quelle maggiormente ritenute idonee a dimostrare la veridicità dei fatti. -8 - Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non essen- do il ricorso manifestamente infondato e temerario (art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudi- zio di cassazione. Così deciso in Roma il 19 aprile 2001. Il Presidente (dr. Guglielmo Sciarelli) E ylich auth Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) Filmek IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 10 LUG. 2001 oggi ANCELLIERE 3 3 0 5 1 A . . S I T N S D R A , A T 3 ' O , 7 L L - A L L S 8 E O - E C 1 B P S 2 I I I D N N Q A E G S T O S O U A P D O E M I , D O A N D X E T Y O P 1- 9 1