Versione
7 ottobre 2016
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31 ottobre 2019
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Art. 28
(Patrocinio)
1. Nei giudizi davanti alla Corte dei conti e' obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge.
((2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite e' obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di costituzione e risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del giudice adito.))
3. L'avvocato puo' compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.
4. In ogni caso non puo' compiere atti che importano disposizione del diritto controverso, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
5. La procura puo' essere sempre revocata e l'avvocato puo' sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, finche' non sia avvenuta la sostituzione dell'avvocato.
6. La parte puo' farsi assistere da uno o piu' avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.
7. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di avvocato con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
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- 1. Abrogazioni e norme transitoriehttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61; b) il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, salvo quanto previsto al comma 2 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c) l'articolo 3 bis, del decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172; d) gli articoli 18, commi 3 e 3 bis, da 20 a 28, da 33 a 45, nonché da 70 a 73 del decreto legislativo n. 276 del 2003. e) l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; f) l'articolo 32, …
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Giurisprudenza • 499
- 1. Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 20/09/2018, n. 354Provvedimento: […] La Procura generale, nelle conclusioni scritte, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile in quanto proposto in violazione dell'art. 28 del codice di giustizia contabile, senza il patrocino di un avvocato o comunque infondato in quanto il presunto citato documento del 1973 è solo una nota interlocutoria della Procura generale che chiedeva notizie al Ministero della difesa riguardanti presunte responsabilità di altro soggetto.Leggi di più...
- codice di giustizia contabile·
- danno erariale·
- spese processuali·
- peculato·
- falsità militare·
- revocazione sentenza·
- intempestività azione·
- improcedibilità ricorso·
- nota interlocutoria·
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