Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2002, n. 11301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11301 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg i Magistrati: CIC ETTI Presidente113 01 02 8317/00 Dott. Stefano figliere Conigliere Dott. Fernando LUPI Cron.28903 Cons. Rel. Dott. Antonio LAMORGESE Rep⟫> Consigliere Dott. Pasquale PICONE Ud. 04/06/02 Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NUOVA PANSAC s.p.a., in persona del presidente e legale rappresentante Fabrizio Lori, elettivamente domiciliata 288Vie degli Scipioni in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso l'avv. Mattia Persiani, che con l'avv. Francesco Caccavella la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
2613
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e17, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Sgroi, 1 Fabio Fonzo e Antonietta Coretti, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 157 del Tribunale di Venezia depositata il 22 dicembre 1999 (R.G. lavoro n. 70/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 giugno 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Silvano Piccininno (per delega avv. Mattia Persiani) e Antonino Sgroi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Venezia in data 24 giugno 1996 la Nuova Pansac s.p.a. esponeva che con riferimento ad omissioni contributive per l'importo di lire 2.035.216.000 e di cui al verbale di accertamento del 30 settembre 1994 aveva fatto istanza di condono previdenziale con riserva di ripetizione;
che era inesistente l'obbligo contributivo dedotto dall'INPS in relazione a somme 2 che essa si era impegnata a versare ai lavoratori dello stabilimento di Mira i quali per la dismissione del settore carta sarebbero passati nel - per gli aumenti derivanti settore plastica del contratto collettivo dei dall'applicazione cartotecnici del maggio 1990, mantenuto sino al 30 aprile 1993; che con accordo sindacale del 27 giugno 1991 era stata infatti stabilita l'applicazione per tutti i predetti dipendenti del contratto collettivo del settore plastica a far tempo dal 1° maggio 1993, mantenendo in vigore, in via transitoria, per il periodo sino a tale data, il contratto dei cartotecnici con talune modifiche, di una quota degli tra cui la posticipazione corrispondere a titolo aumenti retributivi da transattivo all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro;
che le somme corrispondenti alla quota accantonata di aumenti, da corrispondersi in base a transazione novativa, non potevano essere considerate causalmente correlate al rapporto di lavoro e quindi non erano di natura retributiva. Ciò premesso, la società Nuova Pansac chiedeva che, previo accertamento negativo del credito contributivo dedotto dall'INPS e di cui al verbale 1994, l'Istituto ispettivo del 30 settembre 3 previdenziale fosse condannato alla restituzione in favore di essa ricorrente di quanto percepito per il condono previdenziale. Il Pretore di Venezia, con sentenza del 22 gennaio 1999, dichiarava inammissibile la domanda avanzata dalla Nuova Pansac s.p.a. di restituzione della somma versata a titolo di condono previdenziale, avendo concluso per la invalidità della relativa clausola di riserva di ripetizione. Tale decisione, appellata dalla società soccombente, è stata riformata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia dell'11 novembre/22 dicembre 1999. Affemata la validità della predetta clausola a norma dell'art. 81, comma nono, legge n. 448 del 1998, il giudice del gravame ha però ritenuto infondata nel merito la domanda di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, avendo ravvisato, in estrema sintesi, la inerenza pertra le somme dovute a titolo di aumenti, quali, rispetto alla scadenza, veniva differito il pagamento, ed il rapporto di lavoro. Avverso questa sentenza la società Nuova Pansac ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati con memoria. L'INPS ha resistito con controricorso. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE il primo motivo la società ricorrente Con denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 legge n. 153 del 1969, dell'art. 1 legge n. 389 del 1989, degli artt. 2070, 1362, 1965 cod. civ., dell'art. 3, primo comma, legge n. 402 del 1996, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione. Addebita alla sentenza impugnata di avere considerato irrilevante il titolo transattivo di cui al punto d) dell'accordo sindacale 27 giugno 1991 al fine di escludere l'imposizione contributiva per le somme indicate nella medesima clausola, erroneamente ritenendo che il contratto collettivo dei cartotecnici era la fonte abilitata a configurare la retribuzione dovuta, assoggettabile a contribuzione, per cui esso non poteva essere derogato dalle parti stipulanti dell'accordo. Detto contratto collettivo, assume invece la ricorrente, non era applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti della soc. Nuova Pansac, se non nei limiti fissati dal richiamato accordo sindacale, ed ai fini della determinazione della retribuzione dovuta, quale delineata dalla giurisprudenza di legittimità, il Tribunale avrebbe dovuto accertare se quel contratto, oltre ad essere applicabile ai lavoratori della società Nuova Pansac, avesse, di per sé e in assenza di ulteriori pattuizioni collettive, vincolato (0 meno) la società ricorrente ad erogare a titolo retributivo ai propri dipendenti le somme che il punto d) del citato accordo sindacale aveva stabilito dover essere corrisposte a titolo transattivo all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Questa indagine non era stata compiuta dal giudice del gravame, il quale non aveva tenuto conto del verbale di accordo sindacale del 23 dicembre 1986, in cui le parti stipulanti avevano dato atto della cessazione dell'attività di produzione del reparto carta con trasferimento di tutto il personale al settore plastica, e della comunicazione del luglio 1990 con cui l'azienda aveva trasmesso alle organizzazioni sindacali la formale disdetta del ccnl carta e cartotecnici e l'adesione al ccnl sottoscritto dalla Unionplast. La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale ha interpretato l'accordo sindacale del 1991, trascurando la clausola contenuta nel punto 2 ove le parti stipulanti avevano stabilito che il ccnl cartotecnici sarebbe stato applicato dalla data dell'accordo sino all'entrata in vigore del ccnl 6 delle materie plastiche, per cui le parti non avevano confermato l'applicazione della prima contrattazione, ma si erano limitate a ripristinarla transitoriamente e soltanto a fini transattivi, e nel contempo avevano dato atto che il contratto collettivo effettivamente applicabile era il secondo (settore plastica). Per l'esplicita previsione del titolo transattivo le erogazioni al punto d) dell'accordo non potevano rientrare nella struttura retributiva e non potevano di conseguenza essere corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in uno con vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione, ancora una volta, dell'art. 12 legge n. 153 del 1969, dell'art. 1 legge n. 389 del 1989, e dell'art. 3, primo comma, legge n. 402 del 1996, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Assume la società che anche nell'ipotesi della natura retributiva delle somme previste dal punto d) dell'accordo, l'obbligo contributivo non poteva sorgere a carico dell'azienda prima della risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente e prima della stipula della transazione con costui, poiché tali eventi per l'esplicita 7 previsione dell'accordo sindacale condizionavano la corresponsione delle somme di cui al medesimo punto d). I due motivi che per la connessione delle argomentazioni svolte a loro sostegno vanno congiuntamente trattati, sono infondati. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il concetto di retribuzione quale delineato in base all'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153 ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere esteso sino a comprendere tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro, e quindi anche le erogazioni che sebbene vincolo di non legate da un rigoroso prestazioni corrispettività con specifiche lavorative, trovino nel rapporto di lavoro la loro giustificazione, essendo escluse dalla retribuzione imponibile le sole somme corrisposte per i titoli tassativamente indicati nel comma secondo dello stesso articolo. Si è specificato che il nesso di dipendenza anzidetto può ritenersi sussistente anche in relazione a somme che il datore di lavoro si sia impegnato a versare in forza di transazione con il lavoratore, sempreché le erogazioni 8 concordate con tale negozio, al fine di eliminare una lite (sorta o soltanto prevista), conservino, secondo un'indagine riservata al giudice del merito, la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata, funzione di corrispettivo (nell'ampio senso suindicato) della prestazione di lavoro (cfr. Cass. 5 marzo 2001 n. 3213) L'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389, di cui la ricorrente denuncia pure la violazione, dispone "La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di sociale non può essere inferiore assistenza all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi 0 contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo". Questa norma, come risulta chiaramente dalla sua formulazione, fissa una base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, da rispettare anche se la retribuzione dovuta ed effettivamente 9 corrisposta al lavoratore sia inferiore, ed in ciò la giurisprudenza di questa Corte (v. fra le altre Cass. 28 ottobre 1999 n. 12122) ha ravvisato la diversa funzione rispetto alla disposizione contenuta nell'art. 12 legge n. 153 del 1969 (poi sostituita dall'art 6 d. lgs. 2 settembre 1997 n. 314), la cui finalità è quella di determinare la retribuzione imponibile, distinguendo le erogazioni spettanti al lavoratore da assoggettare a contribuzione previdenziale ed assistenziale dalle altre che, con elencazione tassativa, devono essere escluse. La sentenza impugnata ha deciso conformemente a tali principi. Ha innnanzitutto evidenziato la inesistenza di un titolo autonomo, diverso dal rapporto di lavoro, che giustificasse le erogazioni in questione, da un lato escludendo che la transazione fosse novativa e dall'altro affermando la stretta inerenza fra quelle erogazioni ed il rapporto di lavoro, in considerazione della riconducibilità sotto il profilo causale di quegli importi alla prestazione lavorativa, e della natura delle erogazioni: si tratta, ha rimarcato la sentenza impugnata, di retribuzione determinata dal contratto collettivo in concreto applicato proprio 10 in base all'accordo sindacale intervenuto, con cui nuovo inquadramentomalgrado il diverso e collettivo conseguente al differente settore di attività dell'azienda (quello cioè della plastica in luogo del precedente) erano state garantite ai dipendenti della società le retribuzioni del collettivo dei cartotecnici sino allacontratto data di applicazione del contratto collettivo del settore plastica. Il Tribunale ha messo in evidenza che la volontà espressa dalle parti nell'accordo del 1991 era quella di protrarre l'applicazione del collettivo dei cartotecnici, di cuicontratto espressamente si manteneva la parte economica, sino al maggio 1993, a cui era differita l'applicazione del contratto collettivo settore plastica, e la critica svolta dalla ricorrente, laddove sostiene l'erronea interpretazione dell'accordo del 1991, da intendersi, a suo avviso, non nel senso che le parti contrattuali avessero voluto confermare l'applicazione della contrattazione dei cartotecnici, ma nel senso di un ripristino transitorio di quel contratto collettivo, soltanto a fini transattivi, a prescindere dalla mancanza di diversità quanto agli effetti del ripristino rispetto alla conferma, non incide affatto sulla 11 natura retributiva delle erogazioni previste e di cui si discute. Priva di fondamento è la censura con la quale la ricorrente deduce l'omesso in ordine alla questione se il accertamento da applicare (dei cartotecnici) contratto comportasse per l'azienda l'obbligo di corrispondere ai dipendenti le somme di cui al punto d) dell'accordo e indipendentemente da ulteriori pattuizioni collettive, avendo in proposito la sentenza impugnata chiarito che il nesso di dipendenza fra dette erogazioni e la prestazione lavorativa doveva ritenersi sussistente, assolvendo esse alla funzione di corrispettivo della prestazione fornita dal lavoratore. questo un apprezzamento di fatto congruamento motivato, che si sottrae alle critiche mosse dal ricorrente, la quale in definitiva si limita a contrapporre la propria valutazione circa la mancanza di un nesso di dipendenza delle erogazioni dal rapporto di lavoro, deducendo la natura transattiva dell'accordo con il quale le parti stipulanti avevano stabilito di riportarsi, per la parte economica, al contratto degli addetti al settore carta sino alla data stabilita per l'applicazione del diverso contratto collettivo dei 12 dipendenti del settore plastica, cui apparteneva la società dopo la dismissione della lavorazione della carta. Relativamente alla insorgenza dell'obbligo contributivo, dovendosi fare riferimento ai fini della retribuzione dovuta a quella stabilita dal contratto (dei cartotecnici) che le parti avevano voluto applicare con l'accordo del 1991, come già ha avuto occasione di rilevare la giurisprudenza di questa Corte (v. sentenza 13 aprile 1999 n. 3630), l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del lavoratore siano stati in tutto o in parte soddisfatti, e quindi non ha rilievo ai fini della insorgenza dell'obbligo contributivo la circostanza che l'accordo sindacale del 1991 avesse differito l'epoca del pagamento della quota degli aumenti in questione, a data successiva alla loro maturazione. Ai fini della entità della contribuzione assicurativa deve farsi riferimento alla maggiore retribuzione dovuta e non a quella effettivamente versata e la sentenza impugnata ha giudicato in linea con tali principi, affermando che l'accordo sindacale innanzi richiamato aveva 13 spostato soltanto l'epoca del versamento ai dipendenti degli aumenti derivanti dal diverso contratto collettivo applicabile, ma non il dovere di versare, sui complessivi importi, i relativi contributi previdenziali e assistenziali, da calcolarsi già all'epoca della maturazione del credito retributivo. Assorbito ogni altro rilievo, il ricorso va dunque rigettato e la società ricorrente, in quanto soccombente, è tenuta alla rifusione nei confronti dell'Istituto resistente delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna delle spese de società ricorrente al pagamento 9,51 presente giudizio, liquidate in euro oltre ad euro 5.000,00= (cinquemila) per onorari. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2002. Il Presidente Il Consigliere est. Anious Camoyen Lafzanco Dep Ангаисо 14