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Sentenza 18 marzo 2021
Sentenza 18 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2021, n. 10614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10614 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL IV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/06/2019 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10614 Anno 2021 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 24/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1. PO VO, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano (in data 11/6/2019) che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia (condizionalmente sospesa al pagamento della provvisionale in favore delle parti civili) in ordine al delitto di cui all'art. 639, comma 2, cod. pen. 1.1. Con un unico motivo deduce l'omessa ed illogicità della motivazione e la mancata assoluzione per non aver commesso il fatto. Richiamata la genesi del procedimento (nato da un esposto del comune e della ATM di Milano in relazione ad un video scaricato da you tube), evidenzia come a carico del ricorrente non vi fossero elementi, neppure indiziari, idonei a supportare una pronuncia di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. In particolare, i messaggi whats up acquisiti - peraltro scambiati mesi prima dal fatto - potevano tutt'al più dimostrare la disponibilità dell'imputato ad ospitare un tale "IS" presso la sua abitazione ma non i coimputati. Né elementi decisivi potevano ricavarsi dalla testimonianza dell'ufficiale di PG sentito al dibattimento, priva di riferimenti individualizzanti sia con riferimento alla corretta individuazione del ricorrente (peraltro mai ripreso nei video acquisiti) sia con riguardo alla riconducibilità al medesimo della scritta AVIDO e 031; quanto a quest'ultima tag non vi era prova che fosse stata apposta nell'occasione della ripresa video e non fosse invece già presente sulla carrozza e comunque era notoriamente riconducibile anche ad altri soggetti, anche svizzeri;
infine, né la scritta VI né quella Blaze - entrambe riconducibili al ricorrente - erano state tracciate in quella occasione. 1.2. Con il secondo motivo deduce la "mancanza di motivazione - erronea applicazione della legge penale - mancata concessione delle attenuanti generiche". 1.3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 3/11/2020 ex art. 23 D.L. n. 137/2020, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1.4. All'udienza, fissata con rito camerale ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 stante l'assenza di richiesta formulata dalle parti di discussione orale, si presentava il procuratore e difensore della parte civile ATM S.p.A., il quale successivamente depositava conclusioni e nota spese presso la cancelleria della Sezione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 2. il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è inammissibile perché anzitutto reiterativo delle censure già mosse con l'atto di appello e motivatamente disattese dalla Corte territoriale con motivazione congrua e scevra da vizi logici. Inoltre, il ricorrente, attraverso il vizio di motivazione, prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputato in ordine al fatto ascrittogli. Peraltro, il ricorrente, al fine di svalutarne la pregnanza contenutistica, omette di confrontarsi con l'intero apparato argomentativo speso dalla Corte territoriale a conferma della prova di responsabilità. Così, a proposito dei messaggi, il giudice del merito ha evidenziato come fu proprio il ricorrente ad organizzare l'arrivo in Italia del coimputato IS SK, il quale voleva girare un video con lui e con gli altri americani non appellanti e che a tale fine gli avrebbe fatto pervenire le sue bombolette. L'intento di realizzare dei video si traduce successivamente in atto allorché i correi vengono ripresi all'opera mentre usano le bombolette per effettuare delle scritte sui vagoni della metropolitana. La presenza dell'imputato viene asseverata in forza degli operati riconoscimenti degli agenti di PG., la cui rilevanza probatoria trova congrua motivazione essendosi fatto riferimento alla pregressa conoscenza dell'imputato, già ripreso in molti filmati e le cui fattezze e camminata sono state direttamente percepite durante l'esecuzione di atti di PG. Inoltre, ulteriori elementi che ne confermano la presenza sono stati logicamente tratti: 1) dal fatto che lo stesso ricorrente si era reso disponibile ad accompagnare i correi sui luoghi in cui gli stessi hanno tracciato le scritte loro attribuibili, manifestando la volontà di non essere ripreso, con ciò spiegandosi perché nei filmati è ripreso di spalle o con il viso oscurato;
2) dal fatto che il ricorrente si sia successivamente complimentato con il coimputato IS per il video realizzato e che nel corso della sua esecuzione sia comparsa la scritta 031, tag riferito notoriamente all'imputato, tracciata in quel momento in forza della successione temporale dei diversi fotogrammi, così escludendosi che fosse stata 3 già presente o attribuibile a terzi. I giudici di merito hanno, dunque, enucleato una serie di elementi probatori la cui combinazione logico-fattuale e la cui lettura complessiva ed unitaria è pienamente dimostrativa del concorso del ricorrente nel reato per cui è intervenuta condanna, avendo, previa intesa, condotto i coimputati stranieri giunti appositamente a Milano per realizzare il video sul luogo del fatto, rafforzandone il proposito criminoso con la sua attiva presenza, a prescindere poi che abbia materialmente apposto la firma al medesimo riconducibile. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile poiché del tutto generico e difettando una critica specifica alle ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del diniego della concessione delle attenuanti generiche. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende in ragione dei motivi dedotti. 4. Nulla va riconosciuto alla parte civile a titolo di spese. Non solo in ragione del fatto che nel presente procedimento non ha presentato le conclusioni - a nulla valendo quelle depositate in cancelleria lo stesso giorno dell'udienza, risultando del tutto tardive, nell'ambito di un rito camerale non partecipato ove avrebbero dovuto essere trasmesse entro cinque giorni prima dell'udienza ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del D.L. n. 137/2020 - ma anche per mancanza di attività difensiva, non risultando depositate né pervenute memorie.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24/11/2020
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10614 Anno 2021 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 24/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1. PO VO, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano (in data 11/6/2019) che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia (condizionalmente sospesa al pagamento della provvisionale in favore delle parti civili) in ordine al delitto di cui all'art. 639, comma 2, cod. pen. 1.1. Con un unico motivo deduce l'omessa ed illogicità della motivazione e la mancata assoluzione per non aver commesso il fatto. Richiamata la genesi del procedimento (nato da un esposto del comune e della ATM di Milano in relazione ad un video scaricato da you tube), evidenzia come a carico del ricorrente non vi fossero elementi, neppure indiziari, idonei a supportare una pronuncia di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. In particolare, i messaggi whats up acquisiti - peraltro scambiati mesi prima dal fatto - potevano tutt'al più dimostrare la disponibilità dell'imputato ad ospitare un tale "IS" presso la sua abitazione ma non i coimputati. Né elementi decisivi potevano ricavarsi dalla testimonianza dell'ufficiale di PG sentito al dibattimento, priva di riferimenti individualizzanti sia con riferimento alla corretta individuazione del ricorrente (peraltro mai ripreso nei video acquisiti) sia con riguardo alla riconducibilità al medesimo della scritta AVIDO e 031; quanto a quest'ultima tag non vi era prova che fosse stata apposta nell'occasione della ripresa video e non fosse invece già presente sulla carrozza e comunque era notoriamente riconducibile anche ad altri soggetti, anche svizzeri;
infine, né la scritta VI né quella Blaze - entrambe riconducibili al ricorrente - erano state tracciate in quella occasione. 1.2. Con il secondo motivo deduce la "mancanza di motivazione - erronea applicazione della legge penale - mancata concessione delle attenuanti generiche". 1.3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 3/11/2020 ex art. 23 D.L. n. 137/2020, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1.4. All'udienza, fissata con rito camerale ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 stante l'assenza di richiesta formulata dalle parti di discussione orale, si presentava il procuratore e difensore della parte civile ATM S.p.A., il quale successivamente depositava conclusioni e nota spese presso la cancelleria della Sezione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 2. il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è inammissibile perché anzitutto reiterativo delle censure già mosse con l'atto di appello e motivatamente disattese dalla Corte territoriale con motivazione congrua e scevra da vizi logici. Inoltre, il ricorrente, attraverso il vizio di motivazione, prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputato in ordine al fatto ascrittogli. Peraltro, il ricorrente, al fine di svalutarne la pregnanza contenutistica, omette di confrontarsi con l'intero apparato argomentativo speso dalla Corte territoriale a conferma della prova di responsabilità. Così, a proposito dei messaggi, il giudice del merito ha evidenziato come fu proprio il ricorrente ad organizzare l'arrivo in Italia del coimputato IS SK, il quale voleva girare un video con lui e con gli altri americani non appellanti e che a tale fine gli avrebbe fatto pervenire le sue bombolette. L'intento di realizzare dei video si traduce successivamente in atto allorché i correi vengono ripresi all'opera mentre usano le bombolette per effettuare delle scritte sui vagoni della metropolitana. La presenza dell'imputato viene asseverata in forza degli operati riconoscimenti degli agenti di PG., la cui rilevanza probatoria trova congrua motivazione essendosi fatto riferimento alla pregressa conoscenza dell'imputato, già ripreso in molti filmati e le cui fattezze e camminata sono state direttamente percepite durante l'esecuzione di atti di PG. Inoltre, ulteriori elementi che ne confermano la presenza sono stati logicamente tratti: 1) dal fatto che lo stesso ricorrente si era reso disponibile ad accompagnare i correi sui luoghi in cui gli stessi hanno tracciato le scritte loro attribuibili, manifestando la volontà di non essere ripreso, con ciò spiegandosi perché nei filmati è ripreso di spalle o con il viso oscurato;
2) dal fatto che il ricorrente si sia successivamente complimentato con il coimputato IS per il video realizzato e che nel corso della sua esecuzione sia comparsa la scritta 031, tag riferito notoriamente all'imputato, tracciata in quel momento in forza della successione temporale dei diversi fotogrammi, così escludendosi che fosse stata 3 già presente o attribuibile a terzi. I giudici di merito hanno, dunque, enucleato una serie di elementi probatori la cui combinazione logico-fattuale e la cui lettura complessiva ed unitaria è pienamente dimostrativa del concorso del ricorrente nel reato per cui è intervenuta condanna, avendo, previa intesa, condotto i coimputati stranieri giunti appositamente a Milano per realizzare il video sul luogo del fatto, rafforzandone il proposito criminoso con la sua attiva presenza, a prescindere poi che abbia materialmente apposto la firma al medesimo riconducibile. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile poiché del tutto generico e difettando una critica specifica alle ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del diniego della concessione delle attenuanti generiche. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende in ragione dei motivi dedotti. 4. Nulla va riconosciuto alla parte civile a titolo di spese. Non solo in ragione del fatto che nel presente procedimento non ha presentato le conclusioni - a nulla valendo quelle depositate in cancelleria lo stesso giorno dell'udienza, risultando del tutto tardive, nell'ambito di un rito camerale non partecipato ove avrebbero dovuto essere trasmesse entro cinque giorni prima dell'udienza ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del D.L. n. 137/2020 - ma anche per mancanza di attività difensiva, non risultando depositate né pervenute memorie.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24/11/2020