Sentenza 12 aprile 2006
Massime • 1
È ravvisabile il requisito dell'identità di indole tra il reato di abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo ed i reati di reiterata utilizzazione nelle dichiarazioni annuali quali componenti negativi di reddito di fatture relative ad operazioni inesistenti in quanto nei reati ambientali connessi allo smaltimento dei rifiuti è insita la volontà di sottrarsi al pagamento delle imposte e delle somme, anche di natura fiscale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che il reato di abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza, impediva l'estinzione dei reati di fiscali per i quali vi era stata applicazione della pena su richiesta delle parti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2006, n. 17758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17758 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 12/04/2006
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 411
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 25836/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON ET, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Sondrio in data 6.05.2005 con cui è stata rigettata l'opposizione proposta avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di declaratoria d'estinzione dei reati (L. n. 4 del 1929, art. 8 , e L. n. 516 del 1982, art.4) di cui alla sentenza, ex art. 444 c.p.p., del 26.06.1998
esecutiva dal 29.06.1998;
visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Teresi Alfredo;
letta la requisitoria del PM, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Considerato che il ricorrente ha proposto istanza al fine di ottenere declaratoria di estinzione dei reati di reiterata utilizzazione, nelle dichiarazioni annuali quali componenti negativi del reddito, di fatture relative ad operazioni inesistenti per le quali era stata applicata la pena ex art. 444 c.p.p. con sentenza 26.06.1998;
Che distanza è stata respinta perché il predetto, nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza, ha commesso un reato della stessa indole (abbandono incontrollato di rifiuti, anche pericolosi, sul suolo) poiché tali reati "sottendono un identità di ratio delinquenziale, resa palese dal comune scopo di lucro ravvisabile nella volontà di sottrarsi al pagamento da un lato delle imposte e d'altro lato degli importi, anche di natura fiscale, connessi allo smaltimento dei rifiuti";
Che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo che, nella specie, i reati ritenuti ostativi all'accoglimento dell'istanza hanno natura contravvenzionale e che, non essendo stato effettuato alcun accertamento soggettivo, non è passibile ritenere che egli abbia agito con qualche particolare scopo, specie perché è stato ritenuto responsabile soltanto quale legale rappresentante di una società;
Che non poteva essere attribuito alcun intento lucrativo a carico di chi potrebbe essere colpevole solo di non avere prestato la dovuta attenzione all'operato dei suoi dipendenti;
Che questa Corte ha affermato che "la disposizione di cui all'art.445 cod. proc. pen., comma 2, secondo la quale il reato oggetto di una sentenza di patteggiamento è estinto se, nei termini ivi indicati, "l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole", va intesa nel senso che il requisito dell'identità di indole, che deve caratterizzare l'ulteriore reato perché passa operare la preclusione all'estinzione del primo, è riferito esclusivamente alle contravvenzioni e non anche ai delitti" (Cassazione Sezione II n. 4853/1999; RV. 214666) Che ai sensi dell'art. 101 cod. pen. reati della stessa indole sono non soltanto quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni (Cassazione Sezione III n. 3362/1966; RV. 206531) Che, alla stregua di tale criterio, più reati possono considerarsi omogenei per comunanza di caratteri fondamentali quando le condotte presentino una base comune quanto alle finalità a delinquere bastando, a tal fine, l'affinità delle motivazioni sottese alla commissione dei reati quanto siano tali da conferire agli stessi caratteri psicologici fondamentalmente comuni;
Che, pertanto, sarebbe possibile ravvisare tra reati fiscali e quelli ambientali identità di ratio delinquenziale con riferimento alla volontà di sottrarsi al pagamento delle imposte e delle somme, anche di natura fiscale, connessi allo smaltimento dei rifiuti;
Che per l'individuazione e per l'esclusione dei caratteri anzidetti è necessaria una specifica indagine rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata;
Che, nella fattispecie in esame, pur tenendosi conto che, in tema di patteggiamento, l'obbligo generale di motivazione va correlato con il particolare tipo di sentenza previsto dall'art. 444 cod. proc. pen., non può non rilevarsi l'assoluta carenza di qualsiasi riferimento alla verifica circa la sussistenza dell'elemento psicologico, sicché non può ritenersi che i reati in questione siano della stessa indole;
Che pertanto l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Sondrio che si atterrà all'enunciato principio.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sondrio.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2006