Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2001, n. 4914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4914 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
4 914 /01 Aula 'B' REPUBBLICA IT, IN NOME DEL P LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -- Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - R.G.N. 10259/98 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron. 10495 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud.18/12/00 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA ha pronunciato la seguente 52 SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AT MU IN, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CROCE FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente ·
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, dell'Istituto, presso : l'Avvocatura Centrale rappresentato e difeso dagli avvocati 2000 STARNONI GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in atti;
5521 -1- resistente con mandato avverso la sentenza n. 465/97 del Tribunale di TERAMO, depositata il 07/06/97 R.G.N. 3278/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Natale udienza del 18/12/00 dal CAPITANIO;
udito l'Avvocato CROCE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 12 giugno 1992 AT Di TR ZI conveniva in giudizio davanti al OR di Teramo l'INPS chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi, con gli accessori di legge, dell'assegno ordinario di invalidità, al quale assumeva di avere diritto a causa della gravi infermità da cui era affetta con rischio di aggravamento e di usura per le sue residue energie lavorative. Espletata consulenza tecnica, il OR con sentenza pronunciata in data 14 luglio 1993 (1) rigettava la domanda e dichiarava irripetibile le spese del giudizio. Con sentenza in data 9 aprile 1997/7 giugno 1997 il Tribunale di Teramo, disposta nuova consulenza tecnica, rigettava l'appello dell'assicurata osservando che sulla base della disposta consulenza tecnica, la Di TR, pur essendo affetta da lussazione congenita dell'anca bilaterale con artrosi intersomatica cervicale, non manifestava tuttavia, patologie tali (segni , artrosici di scarso rilievo, lieve atteggiamento destro --convesso del tratto lombare) da impedire permanentemente le sue capacità lavorative, ridotte (1) leggasi : c irripetibilis TA"TA Capitais est- soltanto del 55%. Riconosceva lo stato usurante delle accertate infermità concludendo, tuttavia , che la capacità attualmente lavorativa dell'assicurata non era occupazioni ridotta a meno di un terzo in confacenti alle sue attitudini di operaia addetta alla confezione di vestiti. L'assicurata ricorre per cassazione con tre motivi. L'INPS ha depositato procura, ma non ha partecipato all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denunzia omessa o, comunque, insufficiente motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia deducendo che con il proposto appello essa aveva mosso delle critiche alla relazione del nominato in primo grado, al cui parere il c.t.u. OR aveva uniformato la sua decisione, in quanto il detto c.t.u. aveva dimenticato di descrivere l'esame obbiettivo a carico del rachide e non aveva tenuto conto del fatto che la ricorrente svolgeva, quale operaia, un lavoro usurante in rapporto al quadro morboso presentato. La ricorrente aggiunge che il Tribunale non aveva offerto una motivazione che dimostrasse di avere preso in considerazione le osservazione del consulente tecnico da lui nominato, secondo il quale le patologie a carico del rachide contribuivano a limitare le sue capacità di lavoro ed erano destinate a peggiorare con il passare degli anni e, quindi, ad avere carattere usurante per le residue energie lavorative. Con il secondo motivo la Di TR ZI denunzia violazione e falsa applicazione della legge n. 222 del 1984, deducendo che per l'assegno ordinario di invalidità la nuova normativa, rispetto a quella previgente, ha introdotto due modifiche, una costituita da un nuovo criterio per la determinazione della invalidità, l'altra per la temporaneità della prestazione. Secondo la nuova normativa in particolare rileva la ricorrente - le infermità per la concessione del beneficio devono ridurre non più la capacità di guadagno ma la capacità di lavoro. Inoltre non è più di ostacolo alla concessione del beneficio la malattia preesistente, purchè sussista un suo aggravamento. Il Tribunale, ad avviso della ricorrente, in altri termini non aveva preso in considerazione la 5 normativa vigente per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità e, anzi, non aveva nemmeno tenuto conto di una nuova perizia diparte presentata in appello e redatta dal dott. Fiorenzo Di Nicola, il quale prognosticava una riduzione della capacità di lavoro nella misura dell'80% - 85%. Con il terzo e ultimo motivo, infine, la ricorrente denunzia violazione dell'art. 196 c.p.c. per non avere il Tribunale tenuto conto delle (1) censure mosse alla consulenza tecnica d'ufficio e con una richiesta di chiarimenti о con un supplemento di perizia ovvero con una puntuale e adeguata motivazione che consentisse di accertare le ragioni del proprio convincimento e di controllare il processo logico adottato per pervenire alla decisione. Esaminati congiuntamente i tre dedotti motivi, in quanto logicamente connessi, la Corte Osserva che il proposto ricorso è infondato. In materia di invalidità pensionabile la legge 12 giugno 1984 n. 222 ha sostituito come criterio di riferimento per la concessione delle prestazioni previdenziali alla capacità di guadagno del sistema previgente la capacità di lavoro e ha introdotto (1) leggasi:o>> TA AR in luogo dell'evento protetto dalla previgente disciplina, costituito dalla riduzione a meno di un terzo della capacità di guadagno dell'assicurato l'evento invalidante inteso come riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro (con esclusione quindi, dei fattori socio- economici, presi in considerazione in precedenza ai fini della capacità di guadagno); oppure l'evento inteso come stato di impossibilità inabilitante, assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Nel primo caso l'evento invalidante se riduce a meno di un terzo la 1 capacità di lavoro dell'assicurato, rileva ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità, di iniziale durata triennale e confermabile su esplicita richiesta dell'interessato nella permanenza delle condizioni che giustificano il beneficio (art. 1 settimo comma). Nella seconda ipotesi, invece, l'evento inabilitante, se esclude totalmente la capacità di lavoro in modo permanente e assoluto, rileva ai fini della concessione della pensione ordinaria di inabilità, non limitata nel tempo ma suscettibile di essere revocata al verificarsi di cause di incompatibilità (successivo riacquisto della capacità di lavoro eventualmente comprovata da percezione di compensi per svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato). Con riferimento all'assegno ordinario di invalidità la irrilevanza, per la nuova normativa, - economici sulla capacità di dei fattori socio lavoro ha comportato una più limitata valutazione delle infermità invalidanti nel senso che non può più essere preso in considerazione uno stato (1) invalidante non [definito e non immutabile che, invece, nella previgente normativa poteva essere considerato rilevante ai fini della riduzione della capacità di guadagno (V. Cass. 1 agosto 1990 n. 7480). favorevole Tuttavia con una disciplina più rispetto a quella previgente (che prevedeva il rischio precostituito come fattore preclusivo della legale dell'infermitàvalutazione medico invalidante) l'art. 1 secondo comma della legge n. 222 del 1984 non esclude dalla valutazione l'infermità preesistente successivamente aggravatasi in modo tale da raggiungere la soglia invalidante (V. Cass. 7 maggio 1993 n. 5296). La nuova normativa, altresì, prende in considerazione il carattere dell'impegno lavorativo (1) leggeri a non definitivors TA Capitaniaca 8 in attività confacenti alle proprie attitudini (la soltanto se le residue energie lavorative possano comportare la riduzione entro la soglia invalidante della capacità lavorativa in dipendenza del perdurante svolgimento dell'attività lavorativa e non già in conseguenza della naturale evoluzione dell'infermità (V. Cass. 25 settembre 1993 n. 9708). Ne consegue che, ove la soglia invalidante sia molto lontana da quella minima richiesta per l'assegno di invalidità (costituita dalla riduzione di oltre il 678 della capacità di lavoro) il carattere usurante dell'attività lavorativa non può assumere grande rilievo. Alla luce delle esposte premesse la sentenza impugnata è sorretta da congrua motivazione, è immune da vizi logici e non è incorsa in violazioni della legge n. 222 del 1984. Il Tribunale, infatti, prendendo in considerazione (contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente) sia le censure mosse dalla Di TR ZI alla consulenza tecnica disposta in primo grado e sia le esaurienti risposte del consulente tecnico nominato in appello alle doglianze mosse dalla assicurata in sede di (1) leggesi:coma≫ TA Capitanis 9 gravame, ha evidenziato che la lussazione congenita dell'anca, da cui era affetta la Di TR, infermità preesistente al rapportocostituente assicurativo, pur essendosi aggravata nel tempo anche in relazione alle conseguenze delle posture anomale tenute dalla medesima nello svolgimento dell'attività lavorativa di operaia, non raggiungeva, tuttavia, una misura invalidante minima superiore al 55% ben lontana da quella del 67%, richiesta dalla legge. Siffatta valutazione, adotta nell'ambito dei poteri discrezionali consentiti al giudice di nell'apprezzamento delle prove, non può merito censurata per il modo in cui tali poteri essere sono stati esercitati bensì soltanto per ے س l'ingiustizia del loro esercizio desumibile dal vizio di motivazione, se sussistente. il. carattere usurante Né può desumersi dell'assicurata dalla dell'attività lavorativa infermità preesistente. Questa, ben lontana dalla soglia invalidante, la potrebbe raggiungere soltanto in conseguenza della naturale evoluzione dell'infermità e non già in conseguenza dello svolgimento dell'attività lavorativa. (1) leppari:cc adottata » TA Capitenis1 Сербий 10 Il proposto ricorso va, pertanto rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, non avendo l'Istituto intimato partecipato all'udienza di discussione, pur avendo depositato procura.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2000. 11 Presidente: tale Casi II Cons. estensore: Motele Capitanis IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria -· 3 APR. 2001. Oggi, IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E T R O C 889 N 84-8-11 ED T VI G 01 . ISNIS IV OLLINIG O VS IY AS INDO VAI 'OULSTEIN 10 '07100 10 VISONI VA ALISH 11