CASS
Sentenza 29 dicembre 2023
Sentenza 29 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/12/2023, n. 51641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51641 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA AM SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51641 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di IN in parziale riforma della sentenza emessa in data 23/4/2021 dal GUP del Tribunale di IN, esclusa la recidiva e la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (neanche oggetto di contestazione), ritenuta sussistente la circostanza aggravante dell'associazione armata di cui all'art. 416- bis, comma quarto, cod. pen. e riconosciuta l'attenuante della collaborazione di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. nella sua massima estensione, ha rideterminato la pena comminata a IU RI MM, collaboratore di giustizia, in anni 7 e mesi 8 di reclusione in relazione all'imputazione di cui all'art. 416-bis, commi primo e quarto, cod. pen., ritenuta la sussistenza del vincolo della continuazione tra l'associazione per la quale è imputato nel presente procedimento e i fatti già giudicati con la sentenza emessa, all'esito del giudizio abbreviato, dalla Corte d'appello di IN il 31/5/2006, irrevocabile il 31/10/2006. 2. IU RI MM ricorre per cassazione, con il ministero del difensore, affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, egli denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione sulla quantificazione della pena, avendo la Corte di Appello computato nel relativo calcolo due volte l'aumento per la continuazione, sopra indicato, con la sentenza resa in data 31/5/2006 dalla Corte di Appello di IN. 2.2. Con il secondo motivo, egli denuncia la violazione di legge in relazione agli art. 62-bis cod. pen. e 133 cod. pen. sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. La parte civile Assessorato Regionale del territorio e dell'ambiente della Regione Sicilia, con memoria, ha concluso per la reiezione dell'impugnazione e la liquidazione delle spese in suo favore. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, con la requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, pertanto, meritevole di accoglimento limitatamente al primo motivo. 2. Va preliminarmente precisato che, ferma restando la fondatezza del primo motivo, questo ultimo - a parere di questo Collegio — se, per un verso, devolve utilmente al vaglio di legittimità la questione della congruità e logicità della determinazione commisurativa della pena, per altro verso, suppone erroneamente la possibilità che il vizio si sia annidato in un duplice computo dell'aumento della pena, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., per la continuazione, come sopra indicato, 1 con la precedente sentenza di condanna dell'imputato MM per art. 416-bis cod. pen. resa in data 31/5/2006 dalla Corte di Appello di IN. 2.1. In realtà, il vizio si rileva in relazione alla - in ogni caso - non sufficientemente motivata, nonostante la sua entità, Misura di quella che è stata indicata quale pena base - come appare risultare dal raffronto tra la dosimetria della pronuncia di primo grado e quella di secondo grado - da dieci anni a quindici anni di reclusione. All'imputato IU RI MM, detto "Scarabocchio", è stato contestato di aver fatto parte dell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale "storico appartenente", senza però attribuirgli alcun ruolo di promozione, direzione od organizzazione di cui al comma secondo dell'art. 416-bis cit. Ciò è dimostrato dal computo della pena, come indicato dalla sentenza di primo grado, ove la pena base era di anni 10 di reclusione, ovvero il minimo della fattispecie di partecipazione di cui al comma primo dell'art. 416-bis cod. pen. In primo grado, infatti, la recidiva era stata considerata quale circostanza più grave, con un aumento di due terzi, pari a anni 6 e mesi 8 (per un totale provvisorio di anni 16 e mesi 8 di reclusione); le altre circostanze aggravanti considerate, relative all'associazione di stampo mafioso, riconosciuta come armata ai sensi del comma quarto dell'art. 416-bis cod. pen - insieme all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, come detto, poi esclusa in appello perché neanche oggetto di contestazione nei confronti del MM - avevano provocato un ulteriore aumento di mesi 4 di reclusione, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen.(che aveva portato la pena ad anni 17 di reclusione), poi ridotta della metà (anni 8 e mesi 6) per la diminuzione massima consentita dall'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., poi aumentata ancora di anni 4 per la continuazione con la sentenza del 31/5/2006 (anni 12 e mesi 6), finalmente ridotta di un terzo per il rito sino alla pena conclusiva (anni 8 e mesi 4 di reclusione). La Corte d'appello ha, invece, eliso la circostanza aggravante della recidiva sulla base della considerazione della condotta del reo susseguente al reato la quale ha consentito di escludere la pericolosità sociale e l'inclinazione a delinquere dell'imputato, per avere egli intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia essendosi distaccato dalle precedenti logiche associative. Senza la recidiva, quindi, l'aggravante speciale dell'associazione armata è stata dai giudici di secondo grado diversamente considerata nel computo effettuato, ove è stata, però, posta immediatamente insieme alla pena base con un totale espresso in quindici anni di reclusione a cui è stata applicata la riduzione fino alla metà, per l'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. nella sua massima estensione, portando il computo alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione;
tale pena è stata poi posta in continuazione con la precedente sentenza di condanna 2 del 31/5/2006, con un aumento di anni 4 di reclusione, arrivando così a un risultato ancora parziale di anni 11 e mesi 6 di reclusione, poi ulteriormente ridotta per il rito alla pena finale di anni 7 e mesi 8 di reclusione. Emerge, quindi, con chiarezza che, mentre la pena base, nel computo operato dal Giudice di primo grado, era stata individuata nel minimo edittale (anni dieci di reclusione), la pena base individuata dalla Corte di appello, come maggiorata dalla circostanza aggravante dell'associazione armata, è stata quella di anni quindici di reclusione, a fronte del minimo edittale fissato dalla norma incriminatrice per il partecipe in anni dodici di reclusione (laddove il minimo edittale di anni quindici di reclusione è previsto per i titolari di uno dei ruoli di promozione, direzione od organizzazione). Una diversa scelta commisurativa, in ragione della mutata configurazione circostanziale stabilita nella sentenza di secondo grado, era, in linea di principio e con le specificazioni che seguono, permessa alla Corte territoriale. Però, essa avrebbe dovuto essere estrinsecata anche nel suo primo passaggio. La relativa operazione valutativa e determinativa era ed è necessaria per stabilire se sia avvenuta una, non consentita, individuazione della pena base in modo più severo rispetto alla sentenza di primo grado, oppure se l'incremento apportato all'unica entità citata (quella di anni quindici di reclusione) fosse e sia da ascriversi totalmente all'aumento relativo alla residua circostanza aggravante, in tal caso occorrendo da parte dei giudici di appello chiarire per esplicito la relativa entità, verificare se essa fosse e sia compatibile rispetto ai vincoli fissati dall'art. 597 cod. proc. pen. e, in ogni caso, rendere una motivazione adeguata - necessaria anche per la sensibile divaricazione dal minimo edittale - così da far emergere la ragione della corrispondente opzione. Si ricorda che, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066; fra le successive, Sez. 3, n. 24860 del 26/04/2021, M., Rv. 281428); principio poi variamente declinato in diverse applicazioni, con riguardo al giudizio di comparazione tra circostanze (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660) ovvero nel caso in cui risulti mutata la struttura del reato continuato (Sez. Un., n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653). Pertanto, stante la determinante carenza argomentativa rilevata, la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio in ordine a questo solo punto, al fine 3 di consentire ai giudici del rescissorio una rinnovata valutazione che ponga alla base del trattamento sanzionatorio una motivazione esente dalle carenze testé constatate. 3. Il secondo motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, invece, risulta essere manifestamente infondato. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, la Corte di Appello di IN ha illustrato, con motivazione logica, adeguata e conforme a diritto, le ragioni ostative all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la gravità dei fatti e la caratura criminale del MM all'epoca dei fatti. Questa Corte ha già affermato, con orientamento consolidato, che "in tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 182 del 2011, rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen., anche la condotta positiva del condannato successiva al reato, potendo esserne escluso il rilievo con motivazione fondata su altre, preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria" (Sez. 3, n. 1913/2019, Rv. 275509-03). Da ciò, il comportamento processuale dell'imputato post factum, divenuto collaboratore di giustizia, non può ritenersi preponderante ai fini del riconoscimento della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, come prevalenti, potendosi certamente considerare la gravità dei fatti e la caratura criminale dell'imputato tra le ragioni idonee a fondare detta .esclusione. 4. Va rilevato, infine, che la parte civile costituita ha presentato una memoria con cui ha chiesto la reiezione del ricorso, fondato esclusivamente su questioni relative all'entità della pena, dell'imputato non ha diritto alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio. Deve, infatti essere ribadito l'indirizzo univoco di questa Corte, espresso da Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, Rv. 279514 secondo cui "qualora dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, nella parte relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, la sentenza emessa all'esito di giudizio di rinvio concernente esclusivamente questioni inerenti l'entità della pena)". 5. Sulla base delle considerazioni sinora espresse, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio esclusivamente sulla quantificazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di IN. 4
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di IN. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Nulla per le spese del grado richieste dalla parte civile. Così deciso il 5/7/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51641 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di IN in parziale riforma della sentenza emessa in data 23/4/2021 dal GUP del Tribunale di IN, esclusa la recidiva e la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (neanche oggetto di contestazione), ritenuta sussistente la circostanza aggravante dell'associazione armata di cui all'art. 416- bis, comma quarto, cod. pen. e riconosciuta l'attenuante della collaborazione di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. nella sua massima estensione, ha rideterminato la pena comminata a IU RI MM, collaboratore di giustizia, in anni 7 e mesi 8 di reclusione in relazione all'imputazione di cui all'art. 416-bis, commi primo e quarto, cod. pen., ritenuta la sussistenza del vincolo della continuazione tra l'associazione per la quale è imputato nel presente procedimento e i fatti già giudicati con la sentenza emessa, all'esito del giudizio abbreviato, dalla Corte d'appello di IN il 31/5/2006, irrevocabile il 31/10/2006. 2. IU RI MM ricorre per cassazione, con il ministero del difensore, affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, egli denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione sulla quantificazione della pena, avendo la Corte di Appello computato nel relativo calcolo due volte l'aumento per la continuazione, sopra indicato, con la sentenza resa in data 31/5/2006 dalla Corte di Appello di IN. 2.2. Con il secondo motivo, egli denuncia la violazione di legge in relazione agli art. 62-bis cod. pen. e 133 cod. pen. sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. La parte civile Assessorato Regionale del territorio e dell'ambiente della Regione Sicilia, con memoria, ha concluso per la reiezione dell'impugnazione e la liquidazione delle spese in suo favore. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, con la requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, pertanto, meritevole di accoglimento limitatamente al primo motivo. 2. Va preliminarmente precisato che, ferma restando la fondatezza del primo motivo, questo ultimo - a parere di questo Collegio — se, per un verso, devolve utilmente al vaglio di legittimità la questione della congruità e logicità della determinazione commisurativa della pena, per altro verso, suppone erroneamente la possibilità che il vizio si sia annidato in un duplice computo dell'aumento della pena, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., per la continuazione, come sopra indicato, 1 con la precedente sentenza di condanna dell'imputato MM per art. 416-bis cod. pen. resa in data 31/5/2006 dalla Corte di Appello di IN. 2.1. In realtà, il vizio si rileva in relazione alla - in ogni caso - non sufficientemente motivata, nonostante la sua entità, Misura di quella che è stata indicata quale pena base - come appare risultare dal raffronto tra la dosimetria della pronuncia di primo grado e quella di secondo grado - da dieci anni a quindici anni di reclusione. All'imputato IU RI MM, detto "Scarabocchio", è stato contestato di aver fatto parte dell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale "storico appartenente", senza però attribuirgli alcun ruolo di promozione, direzione od organizzazione di cui al comma secondo dell'art. 416-bis cit. Ciò è dimostrato dal computo della pena, come indicato dalla sentenza di primo grado, ove la pena base era di anni 10 di reclusione, ovvero il minimo della fattispecie di partecipazione di cui al comma primo dell'art. 416-bis cod. pen. In primo grado, infatti, la recidiva era stata considerata quale circostanza più grave, con un aumento di due terzi, pari a anni 6 e mesi 8 (per un totale provvisorio di anni 16 e mesi 8 di reclusione); le altre circostanze aggravanti considerate, relative all'associazione di stampo mafioso, riconosciuta come armata ai sensi del comma quarto dell'art. 416-bis cod. pen - insieme all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, come detto, poi esclusa in appello perché neanche oggetto di contestazione nei confronti del MM - avevano provocato un ulteriore aumento di mesi 4 di reclusione, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen.(che aveva portato la pena ad anni 17 di reclusione), poi ridotta della metà (anni 8 e mesi 6) per la diminuzione massima consentita dall'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., poi aumentata ancora di anni 4 per la continuazione con la sentenza del 31/5/2006 (anni 12 e mesi 6), finalmente ridotta di un terzo per il rito sino alla pena conclusiva (anni 8 e mesi 4 di reclusione). La Corte d'appello ha, invece, eliso la circostanza aggravante della recidiva sulla base della considerazione della condotta del reo susseguente al reato la quale ha consentito di escludere la pericolosità sociale e l'inclinazione a delinquere dell'imputato, per avere egli intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia essendosi distaccato dalle precedenti logiche associative. Senza la recidiva, quindi, l'aggravante speciale dell'associazione armata è stata dai giudici di secondo grado diversamente considerata nel computo effettuato, ove è stata, però, posta immediatamente insieme alla pena base con un totale espresso in quindici anni di reclusione a cui è stata applicata la riduzione fino alla metà, per l'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. nella sua massima estensione, portando il computo alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione;
tale pena è stata poi posta in continuazione con la precedente sentenza di condanna 2 del 31/5/2006, con un aumento di anni 4 di reclusione, arrivando così a un risultato ancora parziale di anni 11 e mesi 6 di reclusione, poi ulteriormente ridotta per il rito alla pena finale di anni 7 e mesi 8 di reclusione. Emerge, quindi, con chiarezza che, mentre la pena base, nel computo operato dal Giudice di primo grado, era stata individuata nel minimo edittale (anni dieci di reclusione), la pena base individuata dalla Corte di appello, come maggiorata dalla circostanza aggravante dell'associazione armata, è stata quella di anni quindici di reclusione, a fronte del minimo edittale fissato dalla norma incriminatrice per il partecipe in anni dodici di reclusione (laddove il minimo edittale di anni quindici di reclusione è previsto per i titolari di uno dei ruoli di promozione, direzione od organizzazione). Una diversa scelta commisurativa, in ragione della mutata configurazione circostanziale stabilita nella sentenza di secondo grado, era, in linea di principio e con le specificazioni che seguono, permessa alla Corte territoriale. Però, essa avrebbe dovuto essere estrinsecata anche nel suo primo passaggio. La relativa operazione valutativa e determinativa era ed è necessaria per stabilire se sia avvenuta una, non consentita, individuazione della pena base in modo più severo rispetto alla sentenza di primo grado, oppure se l'incremento apportato all'unica entità citata (quella di anni quindici di reclusione) fosse e sia da ascriversi totalmente all'aumento relativo alla residua circostanza aggravante, in tal caso occorrendo da parte dei giudici di appello chiarire per esplicito la relativa entità, verificare se essa fosse e sia compatibile rispetto ai vincoli fissati dall'art. 597 cod. proc. pen. e, in ogni caso, rendere una motivazione adeguata - necessaria anche per la sensibile divaricazione dal minimo edittale - così da far emergere la ragione della corrispondente opzione. Si ricorda che, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066; fra le successive, Sez. 3, n. 24860 del 26/04/2021, M., Rv. 281428); principio poi variamente declinato in diverse applicazioni, con riguardo al giudizio di comparazione tra circostanze (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660) ovvero nel caso in cui risulti mutata la struttura del reato continuato (Sez. Un., n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653). Pertanto, stante la determinante carenza argomentativa rilevata, la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio in ordine a questo solo punto, al fine 3 di consentire ai giudici del rescissorio una rinnovata valutazione che ponga alla base del trattamento sanzionatorio una motivazione esente dalle carenze testé constatate. 3. Il secondo motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, invece, risulta essere manifestamente infondato. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, la Corte di Appello di IN ha illustrato, con motivazione logica, adeguata e conforme a diritto, le ragioni ostative all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la gravità dei fatti e la caratura criminale del MM all'epoca dei fatti. Questa Corte ha già affermato, con orientamento consolidato, che "in tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 182 del 2011, rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen., anche la condotta positiva del condannato successiva al reato, potendo esserne escluso il rilievo con motivazione fondata su altre, preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria" (Sez. 3, n. 1913/2019, Rv. 275509-03). Da ciò, il comportamento processuale dell'imputato post factum, divenuto collaboratore di giustizia, non può ritenersi preponderante ai fini del riconoscimento della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, come prevalenti, potendosi certamente considerare la gravità dei fatti e la caratura criminale dell'imputato tra le ragioni idonee a fondare detta .esclusione. 4. Va rilevato, infine, che la parte civile costituita ha presentato una memoria con cui ha chiesto la reiezione del ricorso, fondato esclusivamente su questioni relative all'entità della pena, dell'imputato non ha diritto alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio. Deve, infatti essere ribadito l'indirizzo univoco di questa Corte, espresso da Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, Rv. 279514 secondo cui "qualora dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, nella parte relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, la sentenza emessa all'esito di giudizio di rinvio concernente esclusivamente questioni inerenti l'entità della pena)". 5. Sulla base delle considerazioni sinora espresse, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio esclusivamente sulla quantificazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di IN. 4
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di IN. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Nulla per le spese del grado richieste dalla parte civile. Così deciso il 5/7/2023