Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2002, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 E 8 O 9 I L 2 1 Z . / 01 671 /02 A A 4 N / R R 6 T 2 S . I . R . G L E P L E . L R A D E . L B A E A D D T A I E I S 1 IN JOME DEL POPOLO ITALIANO T N 3 R E 1 N E S E . T I S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N A E A Ciggetto M RICORSO PER CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE MANCATA SOTTOSCRIZIONE DIFENSORE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo PROTO Presidente R.G. N. 13711/01 Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere - Consigliere Cron. 4250 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 26/10/2001 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: OL IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SERGIO PRIMO 32, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
DI CAMPOBASSO, COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 35/01 della Corte d'Appello di 2001 CAMPOBASSO, depositata il 19/03/01; 2218 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO Ritenuto che NG ZO ha impugnato per cassazione la sentenza in data 13 marzo 2001, della Corte di appello di Campobasso, confermativa della de- cisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso da lui proposto avversO la delibera n. 1/01 della locale Commissione elettorale che ne aveva dispo- sto la cancellazione dalle liste elettorali, per la du- rata di anni cinque, in applicazione di sentenza passa- ta ai giudicato del Pretore penale di Campobasso. Rilevato che la riferita impugnazione è stata proposta personalmente dal ZO (che pur era stato ritualmente assistito nella fase di appello). Considerato che, viceversa, ex art. 821 u.c . cod. proc. civ. "le parti, davanti alla Corte di Cassa- zione, devono stare in giudizio col ministero di un av- vocato iscritto nell'apposito albo". Il quale deve sot- toscrivere il ricorso "a pena di inammissibilità" ai sensi del successivo art. 375; che l'odierno ricorso, per le rilevate irritua- 2 lità, è pertanto inammissibile;
che nulla deve disporsi in ordine alle spese di questo giudizio in assenza di controparti costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 26 ottobre 2001. Il Consigliere Estensore Il PresidentePresiden Mario Rosarioдрувати Vincenzo Proto CORTE SHE ONE Prima Sep IL CAR Depositato Andrea CTN il IL CANCELLIERE 3