Sentenza 5 novembre 1998
Massime • 1
Il giudice del patteggiamento è tenuto ad effettuare il controllo sulla correttezza della qualificazione giuridica basandosi sulla descrizione della azione contestata (fattispecie nella quale il giudice di merito aveva erroneamente applicato la pena in ordine al delitto di violenza privata,derubricato rispetto alla originaria imputazione di tentata estorsione, omettendo di rilevare che, sulla base della contestazione rimasta sostanzialmente inalterata, la prospettazione accusatoria continuava ad essere quella della estorsione tentata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/1998, n. 5896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5896 |
| Data del deposito : | 5 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 5/1/1998
1. Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. " Renato Calabrese " N. 5896
3. " Andrea Colonnese " REGISTRO GENERALE
4. " Nunzio Cicchetti " N. 44639/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Procuratore Generale Repubblica Corte d'appello di Bologna.
avverso sentenza Gip Tribunale di Parma in data 08.07.1997, nei confronti di AI CI nato a [...] il [...]. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. N. Cicchetti Udito il Pubblico Ministero che ha concluso per annullamento impugnata sentenza
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza applicava al AI, ex art. 444 c.p.p., la pena di mesi 4 di reclusione per il delitto di tentata violenza privata, così modificata dal P.M. in udienza l'originaria imputazione di tentativo di estorsione.
Il ricorrente P.G. allegava, in unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato, dopo la rettifica operata in udienza dal P.M.
Chiedeva l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Il ricorso deve trovare accoglimento, siccome fondato. L'originaria imputazione per il delitto p. e p. dagli artt. 56, 629 c.p. 8per avere il AI con minaccia di fare saltare il distributore di metano di BA NO, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco, costringendo il BA a versargli un milione e procurarsi l'ingiusto profitto con correlativo danno alla parte offesa", non essendosi verificato l'evento per cause indipendenti dalla sua volontà) venne modificato dal P.M. nel "delitto p. e p. art. 610 co.1 e 2 per avere, con minaccia di fare saltare il distributore di BA NO, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco, tentando di costringere il BA a versagli la somma di L. 1.000.000, non verificatosi l'evento per cause indipendenti dalla sua volontà".
L'imputazione originaria rimaneva in sostanza immodificata, ad eccezione dell'indicazione di una diversa norma incriminatrice. Poiché tale ultima modifica non è, di per sè, sufficiente al mutamento del fatto addebitato, il giudice del patteggiamento era tenuto al controllo sulla qualificazione basandosi sulla descrizione dell'azione contestata.
L'indicazione della specifica minaccia volta a costringere la p.o. ad una condotta risolventesi in un ingiusto profitto (acquisizione -senza alcun titolo- di una somma di danaro) per l'attore, con danno correlativo per la vittima non tenuta al pagamento, configura inequivocabilmente la contestazione del fatto incriminato dagli artt. 56 e 629 c.p. qualora venga precisato che l'evento non si è verificato per causa indipendente dalla volontà dell'attore.
Rispetto alla fattispecie ipotizzata dall'art. 610 c.p., l'art.629 c.p. contiene l'ulteriore elemento dell'acquisizione di "ingiusto profitto con altrui danno, onde una "derubricazione" non ha alcun senso ove conservi intatto quell'elemento qualificante il reato più grave.
Alla generica violazione della libertà morale (violenza o minaccia) che caratterizza -in mancanza di ulteriori fattori specificanti- il delitto di violenza privata, si aggiunge -nel delitto di estorsione- il fine specifico del conseguimento dell'ingiusto profitto (con altrui danno) atto a modificare il bene tutelato (patrimonio) ed a configurare il concorso apparente di norme, in cui è inapplicabile quella c.d. "sussidiaria". In definitiva, anche ad un controllo meramente esterno sulla contestazione (poiché il gip non motiva minimamente ricorrendo ad argomentazioni di merito tratte dal fascicolo del P.M.), il giudice del patteggiamento avrebbe dovuto rilevare che, nonostante l'erronea indicazione delle norme incriminatrici, la prospettazione accusatoria rimaneva quella dell'estorsione tentata.
Ne consegue la violazione dell'art. 444 c.p.p. in relazione alla qualificazione giuridica.
L'impugnata sentenza deve essere, pertanto, annullata con rinvio al medesimo tribunale di Parma per nuovo giudizio.
P. T. M.
Annulla l'impugnata sentenza, con rinvio per il giudizio al tribunale di Parma.
Così deciso in Roma, Camera di consiglio il 5 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 1998