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1 luglio 1931
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15 dicembre 1981
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7 febbraio 2014
7 febbraio 2014
Art. 570.
(Violazione degli obblighi di assistenza famigliare)
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla ((potesta' dei genitori)) alla tutela legale, o alla qualita' di coniuge, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
((Il delitto e' punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e' commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma))
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e' preveduto come piu' grave reato da un'altra disposizione di legge.
(Violazione degli obblighi di assistenza famigliare)
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla ((potesta' dei genitori)) alla tutela legale, o alla qualita' di coniuge, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
((Il delitto e' punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e' commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma))
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e' preveduto come piu' grave reato da un'altra disposizione di legge.
Commentari • +500
- 1. Multa o reclusione per chi non mantiene i figliAnnamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 16 maggio 2018 · 75.31807
Violazione obblighi familiari dopo separazione o divorzio Multa e reclusione per l'imputato che non mantiene la figlia Multa o reclusione in via alternativa per chi viola l'art. 570 bis c.p. […] che riguarda gli articoli 570 c.p. e il successivo art. 570 bis c.p. […] la Cassazione chiarisce che le pene stabilite dall'art. 570 c.p. della multa e della reclusione devono essere applicate a chi commette il reato di cui all'articolo 570 bis c.p in via alternativa e non cumulativa. […] mentre il ricorrente menziona erroneamente l'art. 570 c.p. comma 2. n. 2) c.p., […] quoad poenam, all'art 570 cod. pen. deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest'ultima disposizione."
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2025, n. 21223Provvedimento: […] La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui AR EP è stato condannato per il reato di cui all'art. 570 bis cod. pen., così riqualificato l'originario fatto di cui all'art. 570, […] Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al punto 3 dei motivi nuovi di appello con il quale si era evidenziato, quanto alla pena, come il rinvio operato dall'art. 570 bis cod. pen. all'art. 570 cod. pen. fosse riferito alle pene alternative di cui all'art. 570, comma 1, […] Il legislatore delegato non ha indicato in modo diretto la pena prevista per l'art. 570- bis cod. pen., essendosi limitato al richiamo della sanzione applicabile per l'art. 570 cod. pen., […]Leggi di più...
- continuità normativa·
- art. 162 ter cod. pen.·
- art. 570 cod. pen.·
- art. 131 bis cod. pen.·
- pena congiunta·
- prescrizione·
- annullamento senza rinvio·
- art. 570 bis cod. pen.