Sentenza 14 maggio 2010
Massime • 1
Commette il delitto di rifiuto di atti d'ufficio il militare dell'Arma dei Carabinieri che ometta la dovuta segnalazione al Prefetto circa la detenzione di una modica quantità di sostanze stupefacenti da parte di taluno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2010, n. 34401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34401 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2010 |
Testo completo
3440 1 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 14/05/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA Dott. SAVERIO FELICE MANNINO
- Consigliere - N. 794 FRANCESCO SERPICODott.
Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ARTURO CORTESE
- Consigliere - N. 7337/2010 Dott. FRANCESCO IPPOLITO
- Consigliere - Dott. GIACOMO PAOLONI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TRENTO nei confronti di:
1) RIA CARMINE N. IL 12/02/1964 * C/
avverso la sentenza n. 1619/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRENTO, del 26/11/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
ha 1 /sentitesentite le conclusioni del PG Dott. Oscar CEDRANGOLO, che To concluso Fer l' annullamento con rinvio
Udit i difensor Avv.; Casano, che si è riportato al ricono e ela шештія
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Con la sentenza di cui in epigrafe, il GUP del Tribunale di Trento dichiarava non luogo a procedere per non commissione del fatto nei confronti di RI Carmine in ordine ai reati, commessi nella sua qualità di Comandante la Compagnia Carabinieri di Cles, di cui all'art. 23, comma 1, nn. 1 e 2, L. 110/1975 (detenzione illecita e consenso all'occultamento di una pistola con matricola abrasa e canna tagliata, rinvenuta all'interno della caserma) e all'art. 328 cp. (omessa segnalazione di cui al comma 3 dell'art. 75 dpr 309/90 relativa al rinvenimento fra gli effetti personali del carabiniere ausiliario ST AT di due grammi circa di hashish), rilevando che mancavano i presupposti oggettivi del reato codicistico e che non c'era prova che l'imputato avesse mai detenuto l'arma di cui al capo di imputazione. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, deducendo che, alla stregua degli atti, sussistevano i presupposti fattuali e giuridici dell'obbligo di segnalazione il cui rifiuto ha integrato il reato di cui all'art. 328 cp. e che il materiale probatorio offriva sicuramente elementi tali da poter sostenere in giudizio l'accusa relativa al reato ex art. 23, comma 1 nn. 1 e 2 L. 110/1975.
Ha presentato memorie la difesa del prevenuto.
Diritto
Il ricorso è fondato.
In relazione, invero, al reato ex art. 328 cp., il GUP, da un lato, non ha tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'omessa segnalazione al Prefetto della detenzione di modica quantità di sostanza stupefacente da parte di un soggetto costituisce il reato di rifiuto di atto di ufficio in quanto, pur mancando un ordine o una richiesta, sussiste in capo al pubblico ufficiale un'urgenza sostanziale impositiva dell'atto, avendo egli l'obbligo di riferire il fatto senza ritardo per ragioni di ordine pubblico (sent. 31713 del 12 marzo 2003, Marelli), ragioni tanto più rilevanti nella specie in quanto il fatto riguardava un carabiniere;
e, dall'altro, ha ritenuto che l'omessa segnalazione da parte del comandante della stazione luogotenente AP esonerasse automaticamente il capitano RI da ogni obbligo in proposito, senza tener conto delle ragioni della detta condotta del AP e in particolare delle interferenze che su di essa aveva potuto esercitare lo stesso imputato, una volta informato della cosa, e della sussistenza, comunque scaturente da tale informativa in capo a quest'ultimo, di un autonomo obbligo di segnalazione, ove non ne risultasse l'avvenuto adempimento da parte del sottoposto.
Quanto al reato di cui all'art. 23, comma 1, nn. 1 e 2, L. 110/1975, il GUP non ha adeguatamente considerato, ai fini della valutazione della sostenibilità dell'accusa in giudizio e dello stesso compiuto apprezzamento del materiale investigativo, che il capitano RI, nella sua qualità di comandante della Compagnia, una volta messo a conoscenza della presenza dell'arma in caserma, ne era giuridicamente responsabile e, come tale, oltre a disporre (come fece) gli accertamenti del caso, doveva preoccuparsi dei relativi esiti e dell'adeguata custodia della medesima, riferendo comunque, in merito, all'A.G.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al giudice del merito, che procederà a nuova deliberazione, attenendosi ai principi e ai rilievi suesposti.
PQM
Visti gli artt. 615 e 623 cpp., annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Trento per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma in data 14 maggio 2010
Il Presidente Il Consigliere estensore
Cortese S. F. Mannino
Blame DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 23 SET. 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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