Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del Fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del Fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.