Sentenza 13 luglio 2010
Massime • 1
Ai fini della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ex art. 27 d.P.R. n. 448 del 1988 - nel processo a carico di imputati minorenni - devono contemporaneamente sussistere tre requisiti: la tenuità del fatto, l'occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore derivante da un ulteriore corso del procedimento; il giudizio di tenuità richiede che il fatto sia valutato globalmente, considerando una serie di parametri quali la natura del reato e la pena edittale, l'allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali esso è stato eseguito. L'occasionalità indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti mentre il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa in ordine alla prosecuzione del processo, improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza del minore.
Commentario • 1
- 1. Tenuità del fatto: verso una giustizia penale riparativahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 luglio 2020
Un diritto penale improntato alla necessaria offensività del reato è proprio dei sistemi liberali, in contrapposizione ai regimi autoritari che concepiscono il reato come violazione di un mero dovere di obbedienza alle norme statuali: la particolare tenuità del fatto, lungi da essere una "depenalizzazione", può essere il banco di prova dove sperimentare la giustizia penale riparativa e riconciliativa. *** Il d.lgs. n. 28/2015 (pubblicato sulla G.U. n. 64 del 18 marzo 2015 ed in vigore dal 2 aprile) interviene concretamente nell?amministrazione della giustizia penale, introducendo il concetto di non punibilità per particolare tenuità dei reati per i quali è prevista la pena detentiva non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/07/2010, n. 32692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32692 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 13/07/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 2854
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 6315/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO avverso la sentenza del 26/05/2009 del Tribunale per i Minorenni di Potenza;
pronunciata nei confronti di:
S.M. nato il (omesso) ;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carmine Stabile ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore avv.to Cassotta Giorgio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
p.
1. Con sentenza del 26/05/2009, il g.u.p. presso il Tribunale per i Minorenni di Potenza, all'esito dell'udienza preliminare, dichiarava non doversi procedere nei confronti di S.M. in ordine ai reati di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 e art. 635 c.p., comma 2, n. 3 per irrilevanza del fatto. Rilevava, infatti, il
Tribunale che "deve considerarsi l'accadimento nella sua globalità, e come tale una vera e propria ragazzata, frutto di superficialità adolescenziale. L'evento, infatti, non può che ritenersi tenue ed occasionale in considerazione del contesto in cui si è realizzata la condotta incriminata, nonché della personalità del minore che non è mai stato segnalato in precedenza a quest'Autorità per condotte aventi rilevanza penale".
p.
2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il P.m. presso il Tribunale per i Minorenni, deducendo ERRONEA applicazione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27 in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la condotta non poteva dirsi irrilevante avendo l'imputato non solo portato fuori dall'abitazione un coltello lungo cm 14,5, ma anche bucato, con il suddetto coltello, le ruote di un'autovettura posteggiata sulla pubblica via: il che denotava una particolare intensità del dolo. DIRITTO
p.
3. il D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27 prevede una particolare causa di non luogo a procedere, quando sussistono contemporaneamente i seguenti tre requisiti:
- che il fatto sia tenue;
- che il comportamento tenuto dal minore sia occasionale;
- che l'ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minorenne.
Il fatto per essere considerato tenue, dev'essere valutato globalmente e prendere in esame una serie di parametri come la natura del reato e la pena edittale - l'allarme sociale provocato - la capacità a delinquere - le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato - le modalità con le quali il reato è stato eseguito. L'occasionalità indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti.
Il pregiudizio comporta una prognosi negativa, ove il processo proseguisse, sulle esigenze educative del minore, prognosi questa particolarmente importante stante la finalità del processo penale minorile improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza minorile.
Orbene, alla stregua dei suddetti criteri, deve ritenersi che la sentenza impugnata li abbia presi in esame e, con motivazione corretta ed immune da vizi di legittimità, sia pervenuta a ritenere l'irrilevanza del fatto, avendo chiarito che:
- il fatto, valutato nella sua globalità, doveva ritenersi "una vera e propria ragazzata, frutto di superficialità adolescenziale": il che trova conferma nella circostanza che l'imputato aveva appena compiuto sedici anni, ed il reato commesso, in sè, non pare (neppure il P.m. nel ricorso segnala alcunché) che abbia provocato un particolare allarme sociale;
- la condotta doveva ritenersi occasionale, posto che il minorenne non era mai stato segnalato;
- implicito, quindi, deve ritenersi anche il giudizio negativo su un eventuale prosecuzione del procedimento penale.
In altri termini, la decisione del g.u.p., non si presta ad alcuna censura perché, con motivazione adeguata e conforme al parametro legislativo di cui all'art. 27, D.P.R. cit. ha ritenuto il fatto di lieve entità: il che rende la decisione immune da ogni vizio denunciabile in questa sede.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010