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Sentenza 30 agosto 2023
Sentenza 30 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/08/2023, n. 36206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36206 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZA NE, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 11/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 11/01/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'opposizione proposta, ai sensi degli artt. 673 e 676 cod. proc. pen., da NE ZA diretta a ottenere la rideterminazione della pena applicata con sentenza 17/06/2011 a seguito della intervenuta aboliti° criminis, ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, del delitto previsto dall'art. 485 cod. pen., contestato al capo 89) della rubrica;
e per l'effetto ha dichiarato cessati gli effetti penali limitatamente a tale imputazione, disponendo che fosse eliminata Penale Sent. Sez. 1 Num. 36206 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 21/06/2023 la porzione di pena corrispondente a 5 giorni di reclusione dall'aumento di pena inflitta in continuazione per 87 imputazioni, applicato nella misura complessiva di 1 anno di reclusione. 2. NE ZA ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Cesare Galloni, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla sopravvenuta illegalità della sanzione originariamente applicata per sopravvenuta aboliti° criminis di uno dei reati oggetto dell'accordo negoziale sottostante alla sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. e conseguente travolgimento del suo contenuto, frutto di valutazioni complessive ad opera delle parti processuali. E ciò analogamente a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite nell'ipotesi di illegalità sopraggiunta della pena poiché concordata sulla base di parametri edittali previsti da una norma successivamente dichiarata incostituzionale. Dunque, in conseguenza dello ius superveniens «ne risent(irebb)e l'intero negozio processuale perché è venuto meno uno dei termini costitutivi dell'accordo», comportando l'abrogazione di una tra le fattispecie oggetto del patto sulla pena concluso tra pubblico ministero e imputato che detto patto debba ritenersi sciolto, onde consentire alle parti di scegliere liberamente, con riferimento alle altre contestazioni, se raggiungere un nuovo accordo sulla pena o se optare per il rito ordinario. L'ordinanza impugnata, nel respingere l'opposizione proposta, avrebbe richiamato una serie di pronunce della giurisprudenza di legittimità, in realtà riferibili a ipotesi concernenti procedimenti ordinari, ma non pertinenti con un procedimento concernente un'applicazione della pena su richiesta delle parti, la quale richiederebbe che la nuova pena sia rideterminata con il loro consenso. Ciò che nella specie sarebbe da escludere, posto che ZA non accetterebbe l'applicazione della pena rideterminata dal Giudice. 3. In data 17/04/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico. 2. In caso di sentenza di applicazione di una pena in relazione a una pluralità di reati avvinti dalla continuazione, qualora una o più delle fattispecie oggetto 2 32- dell'accordo sia interessato da aboliti° criminis, la giurisprudenza di legittimità ritiene, dopo il recente pronunciamento delle Sezioni unite, che ciò non determini, per ciò solo, una alterazione indebita del profilo negoziale dela sentenza e che, quindi, non debba necessariamente procedersi a rinnovare l'accordo delle parti. Invero, quando in motivazione siano stati puntualmente indicati i criteri di computo e di determinazione della pena finale applicata, con specifico riguardo al quantum di aumento disposto per ciascun reato satellite, si ritiene sufficiente eliminare la corrispondente porzione di pena. Tale operazione, infatti, rispetta pienamente l'assetto della definizione negoziale delle singole componenti, non venendo intaccate le determinazioni delle parti in ordine alla individua2:ione del reato più grave e della pena base, nonché al quantum di aumento per continuazione per ciascuno dei reati satellite e, infine, alla riduzione ex lege per la scelta del rito (così Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, F, Rv. 273936-02). 3. Nel caso di specie, l'aboliti° criminis non ha riguardato il reato più grave né alcuno degli altri profili indicati, sicché può procedersi alla eliminazione, dall'aumento complessivo disposto per i reati satelliti, della porzione di pena corrispondente a quella applicata per il reato abrogato, senza che la pena così rideterminata possa ritenersi in alcun modo illegale. Infatti, l'ordinanza impugnata ha chiarito che il primo Giudice, nel pronunciare la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., aveva individuato la porzione di pena riferibile al reato abrogato attraverso una operazione matematica, sulla base della volontà, implicita ma chiaramente evincibile, di concordare un aumento uguale per tutti i reati. A fronte di tale logica valutazione, il ricorso non è stato in grado di specificare le ragioni per cui una siffatta operazione dosimetrica dovrebbe ritenersi irragionevole o arbitraria, non indicando la diversa gravità dei reati satellite che avrebbe giustificato aumenti diversificati e risultando, per tale via, insuperabilmente generico. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fatti:specie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 3 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21/06/2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 11/01/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'opposizione proposta, ai sensi degli artt. 673 e 676 cod. proc. pen., da NE ZA diretta a ottenere la rideterminazione della pena applicata con sentenza 17/06/2011 a seguito della intervenuta aboliti° criminis, ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, del delitto previsto dall'art. 485 cod. pen., contestato al capo 89) della rubrica;
e per l'effetto ha dichiarato cessati gli effetti penali limitatamente a tale imputazione, disponendo che fosse eliminata Penale Sent. Sez. 1 Num. 36206 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 21/06/2023 la porzione di pena corrispondente a 5 giorni di reclusione dall'aumento di pena inflitta in continuazione per 87 imputazioni, applicato nella misura complessiva di 1 anno di reclusione. 2. NE ZA ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Cesare Galloni, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla sopravvenuta illegalità della sanzione originariamente applicata per sopravvenuta aboliti° criminis di uno dei reati oggetto dell'accordo negoziale sottostante alla sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. e conseguente travolgimento del suo contenuto, frutto di valutazioni complessive ad opera delle parti processuali. E ciò analogamente a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite nell'ipotesi di illegalità sopraggiunta della pena poiché concordata sulla base di parametri edittali previsti da una norma successivamente dichiarata incostituzionale. Dunque, in conseguenza dello ius superveniens «ne risent(irebb)e l'intero negozio processuale perché è venuto meno uno dei termini costitutivi dell'accordo», comportando l'abrogazione di una tra le fattispecie oggetto del patto sulla pena concluso tra pubblico ministero e imputato che detto patto debba ritenersi sciolto, onde consentire alle parti di scegliere liberamente, con riferimento alle altre contestazioni, se raggiungere un nuovo accordo sulla pena o se optare per il rito ordinario. L'ordinanza impugnata, nel respingere l'opposizione proposta, avrebbe richiamato una serie di pronunce della giurisprudenza di legittimità, in realtà riferibili a ipotesi concernenti procedimenti ordinari, ma non pertinenti con un procedimento concernente un'applicazione della pena su richiesta delle parti, la quale richiederebbe che la nuova pena sia rideterminata con il loro consenso. Ciò che nella specie sarebbe da escludere, posto che ZA non accetterebbe l'applicazione della pena rideterminata dal Giudice. 3. In data 17/04/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico. 2. In caso di sentenza di applicazione di una pena in relazione a una pluralità di reati avvinti dalla continuazione, qualora una o più delle fattispecie oggetto 2 32- dell'accordo sia interessato da aboliti° criminis, la giurisprudenza di legittimità ritiene, dopo il recente pronunciamento delle Sezioni unite, che ciò non determini, per ciò solo, una alterazione indebita del profilo negoziale dela sentenza e che, quindi, non debba necessariamente procedersi a rinnovare l'accordo delle parti. Invero, quando in motivazione siano stati puntualmente indicati i criteri di computo e di determinazione della pena finale applicata, con specifico riguardo al quantum di aumento disposto per ciascun reato satellite, si ritiene sufficiente eliminare la corrispondente porzione di pena. Tale operazione, infatti, rispetta pienamente l'assetto della definizione negoziale delle singole componenti, non venendo intaccate le determinazioni delle parti in ordine alla individua2:ione del reato più grave e della pena base, nonché al quantum di aumento per continuazione per ciascuno dei reati satellite e, infine, alla riduzione ex lege per la scelta del rito (così Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, F, Rv. 273936-02). 3. Nel caso di specie, l'aboliti° criminis non ha riguardato il reato più grave né alcuno degli altri profili indicati, sicché può procedersi alla eliminazione, dall'aumento complessivo disposto per i reati satelliti, della porzione di pena corrispondente a quella applicata per il reato abrogato, senza che la pena così rideterminata possa ritenersi in alcun modo illegale. Infatti, l'ordinanza impugnata ha chiarito che il primo Giudice, nel pronunciare la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., aveva individuato la porzione di pena riferibile al reato abrogato attraverso una operazione matematica, sulla base della volontà, implicita ma chiaramente evincibile, di concordare un aumento uguale per tutti i reati. A fronte di tale logica valutazione, il ricorso non è stato in grado di specificare le ragioni per cui una siffatta operazione dosimetrica dovrebbe ritenersi irragionevole o arbitraria, non indicando la diversa gravità dei reati satellite che avrebbe giustificato aumenti diversificati e risultando, per tale via, insuperabilmente generico. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fatti:specie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 3 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21/06/2023 Il Consigliere estensore