Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2001, n. 6564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6564 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 6564/01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro Composta dag Ill Sid i aisti ti: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 16412/98 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron.14743 Consigliere Dott. Guido VIDIRI Rep. Rel. Consigliere Ud. 20/02/01 Dott. Paolo STILE Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCIANI MILLA, presso lo studio dell'avvocato BOER ALBERICO II 33, PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI 837 VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega -1- " 替 in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato - avverso la sentenza n. 367/97 del Tribunale di FERRARA, depositata il 08/10/97 R.G.N. 341/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato ☐ MARZ per delega BOER;
udito l'Avvocato BIONDI per delega CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 13 novembre 1994, IL LU esponeva che, in data 10 settembre 1993, soffrendo di dolori cervicobranchiali bilaterali e parestesia alle mani, oltre che di una lombalgia su base spondiloartrosica, che le rendevano estremamente doloroso lo svolgimento dell'attività di bracciante agricola, aveva presentato attestato di malattia;
che, a seguito di visita medica di controllo, effettuata il 18 settembre 1993, era stata giudicata idonea al lavoro dal 20 settembre 1993; che, in datą 20 settembre 1993, aveva presentato nuovo certificato di malattia, con prognosi a tutto il 30 settembre 1993 e, successivamente, altri due attestati, di cui il primo per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 6 ottobre 1993, ed il secondo per quello dall'11 ottobre 1993 al 20 ottobre 1993; che l'INPS le aveva comunicato che, essendo stata giudicata idonea al lavoro dal 19 settembre 1993, da tale data era cessato il diritto all'indennità di malattia, e che la nuova certificazione medica pervenuta all'Istituto per la stessa malattia non poteva essere presa in considerazione;
che avverso tale atto l'istante aveva proposto ricorso al Comitato provinciale INPS;
che il ricorso era stato accolto;
che, peraltro, il Vice Commissario straordinario dell'Istituto, rilevato che l'assicurata, giudicata idonea al lavoro, non aveva eccepito, “seduta stante", di non accettare l'esito della visita medica di controllo, aveva annullato la decisione del Comitato provinciale;
che sussistevano, invece, le condizioni per la concessione dell'indennità di malattia. Chiedeva, quindi, al Pretore del Lavoro di Ferrara la condanna dell'INPS alla corresponsione dell'indennità di malattia, oltre agli interessi ed al maggior danno da svalutazione. L'INPS, costituitosi in giudizio, deduceva che la certificazione del medico di controllo, siccome dotata di specifica valenza, intrinseca alla peculiarità della funzione assolta, risultava maggiormente attendibile, di quella del medico curante. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali;
1 quindi il Pretore decideva, accogliendo la domanda. Riteneva, infatti, che, da un'attenta lettura degli attestati di malattia agli atti, emergesse che la certificazione rilasciata il 20 settembre 1993 dal medico curante della ricorrente non si riferiva ad una continuazione della precedente malattia (quella, cioè, rappresentata dal certificato del 10 settembre 1993), bensì ad una nuova malattia, insorta il giorno stesso del rilascio del documento – seconda malattia, venuta a cessare il 6 ottobre 1993, alla quale aveva fatto seguito un'ulteriore malattia, attestata l'11 ottobre 1993 il 20 ottobre 1993e cessata - ed osservava che la contestazione mossa dall'ente - convenuto appariva, per questa ragione, priva di pregio, non potendo la malattia successiva rimanere condizionata dall'accertamento del medico fiscale del 18 settembre 1993 (la mancata immediata contestazione della valutazione del medico di controllo aveva esaurito i suoi effetti con specifico riguardo al primo episodio morboso). Contro la sentenza, con ricorso depositato il 18 novembre 1997, l'INPS proponeva appello. L'appellata si costituiva chiedendo la conferma della decisione di primo grado. Con sentenza del 10 giugno-8 ottobre 1997, l'adito Tribunale di Ferrara rigettava la domanda della IL, osservando che, essendo l'accertamento della guarigione avvenuto in seguito a visita fiscale, esso, ai sensi dell'art.6 del d.m. 15 luglio 1986, doveva essere tempestivamente contestato per evitare che diventasse inoppugnabile, non risultando il successivo insorgere di nuova malattia. Per la cassazione di tale decisione ricorre la LU con un unico motivo. L'INPS si è costituito con sola procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo la ricorrente denuncia violazione della legge n.33 del 29 febbraio 1980 (di conversione del d.l. n.663 del 30 dicembre 1979) nel suo combinato disposto di cui all'art. 15 della legge 23 aprile 1981 n.155, nonché 2 violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi 9-14, del d.l. 12 settembre 1983 n.463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n.638, con riferimento all'art.6 d.m. 15 luglio 1986, ed ancora omessa e insufficiente motivazione (art.360, nn. 3 e 5, c.p.c.). SostieneSostiene che a torto il Tribunale di Ferrara, pur riferendo e non contraddicendo quanto era stato affermato dal proprio medico curante, e cioè che “la patologia di cui la LU soffre (cervicobrachialgia bilaterale e sindrome del tunnel carpale arto superiore sinistro) è sempre presente ma soggetta a periodiche riacutizzazioni e che i certificati di malattia redatti a suo tempo si riferivano a fase acuta della malattia”, aveva poi concluso che, trattandosi di un'unica malattia, la mancata immediata contestazione del risultato della visita fiscale, da parte della interessata, rendeva inoppugnabile l'accertamento, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 15 luglio 1986. In altri termini -ad erroneo avviso del Tribunale-, gravava sulla lavoratrice, non soddisfatta delle risultanze della visita fiscale, l'onere di manifestare "seduta stante" il suo dissenso allo stesso medico fiscale;
e, poiché al preciso onere di contestazione dell'esito della visita fiscale, posto a suo carico (in particolare dall'art. 6 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1986, sulla disciplina delle visite mediche di controllo da parte dell'I.N.P.S., emanato ai sensi dell'art. 5, tredicesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv., con mod., in legge 11 novembre 1983, n. 638, e a tenore del quale, se il lavoratore non accetti l'esito della visita di controllo, "deve eccepirlo seduta stante al medico, che avra' cura di annotarlo sul referto", mentre poi il giudizio definitivo sull'esito della visita di controllo e' devoluto al coordinatore sanitario della competente sede dell'INPS), la LU non aveva in alcun modo ottemperato, si era reso definitivo l'accertamento della cessazione dello stato d'infermità, con la conseguenza che il sopraggiunto certificato del medico 3 curante, attestante unicamente la continuazione della pregressa malattia, doveva stimarsi privo di ogni valenza giuridica. Ja , L'esposto motivo d'impugnazione es te condiviso. A prescindere dalla pur ovvia considerazione che non sempre il lavoratore ha modo di contestare congruamente, almeno sul piano tecnico, l'apprezzamento del medico fiscale, nel caso in esame non si trattava di stabilire se la LU avesse o meno dissentito "seduta stante" dall'esito della visita di controllo, ma piuttosto di accertare se la guarigione dalla malattia, come da prognosi del medico fiscale, si Some ere avverata, e se fosse oppur no corretta la valutazione del medico curante che, avendo esaminato la paziente dopo il medico fiscale, aveva diagnosticato, a sua volta -come chiarito dinanzi al Pretore- che la patologia di cui la LU soffriva era sempre presente ma soggetta a periodiche riacutizzazioni e che i certificati di malattia redatti a suo tempo si riferivano a "fase acuta" della malattia;
e cio' considerando che il certificato del medico di controllo non interferisce sull'efficacia di quello del medico curante. Invero -come affermato da questa Corte in analoghe occasioni- nel caso di contrasto tra ilcontenutodel certificato del medico curante e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo, il giudice del merito deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire (con giudizio che è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato) quale delle contrastanti motivazioni sia maggiormente attendibile, atteso che le norme che prevedono la possibilità di controllo della malattia, nell'affidare la relativa indagine ad organi pubblici per garantirne l'imparzialità, non hanno inteso attribuire agli atti di accertamento compiuti da tali organi una particolare ed insindacabile efficacia probatoria, che escludą il generale potere di controllo del giudice (cfr. Cass.4 aprile 1997 n.2953; Cass. 1 settembre 1987, n. 7167). 4 Il Tribunale di Ferrara avrebbe dovuto, pertanto, procedere a siffatta valutazione comparativa tra le certificazioni sanitaria contrastanti, onde stabilire se era giustificata l'assenza dal lavoro della LU nei periodi in contestazione. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata,con rinvio, anche per le le middette volutesione. spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Bologna, per
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bologna. Roma, 20 febbraio 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Eresus Vuicenso Dell 9 3 5 0 1 . . A N T S I S R 3 A D A ' 7 IL CANCELLIERE T , - L , O L 6 A - L E Depositato in Cancelleria S 1 L D E 1 O P I B S S E I I oggi, 11 MAG. 2001 N N D G E G S G A O I E T S L A A O D O P A IL CANCELLIERE E T L M , T I L I O O E I N R E R I A D T D D S I E O G T E N R E S E 5