Sentenza 3 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2001, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
0 15 25/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA : Ogg.: Lavoro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N.7088/98 SEZIONE LAVORO Cron. N. 3283 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.-Presidente- 1.Dott. Angelo Grieco 2. " Guglielmo Sciarelli -Consigliere- Ud. 28.11.2000 3. " Giovanni PI -Consigliere- 664. RO Cuoco -Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 5. Alessandro De Renzis - Rel. Consigliere- Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. ha pronunciato la seguente per diritti L. 3000 || 13 FEB 2001 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto DA OD PI AS, elettivamente domici- LIRE 3000 CANCELLERIA liato in Roma, Via Alberico II 33, presso lo studio dell'Avv. Paolo Boer, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso CG408315 Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE- INPS-, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente do- miciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura ch Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo 4971 2 De Angelis, Gabriella Pescosolido e Michele Di Lullo per procu- ra in calce al ricorso Intimato per la cassazione della sentenza n. 22/98 del Tribunale del Lavo- ro di Bergamo del 15.1.1997/23.2.1998 nella causa iscritta al R.G. n. 3809 dell'anno 1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.11.2000 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
Lely Boer этг udito l'Avv. G. Li Marzi per il ricorrente e l'Avv. M. Di Lullo per l'INPS; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 17.10.1995 RO MA NI proponeva appello avverso la sentenza n. 581 del 1995, con la quale il Pre- tore del Lavoro di Bergamo aveva respinto il suo ricorso inteso ad ottenere declaratoria di irripetibilità della somma di £. 5.815.750, indebitamente erogatagli nel periodo compreso tra il 1.1.1989 e il 31.7.1993, a titolo di integrazione al minimo della pensione VO/COM36012403 non spettanti per superamento dei limiti di reddito. Tale decisione veniva confermata dal Tribunale di Bergamo con sentenza 15.1.1997/23.2.1998, il quale osservava che la discipli- na sopravvenuta (art. 52 legge n. 88 del 1989 e art.
6- comma 261 e comma 262- della legge n. 662 del 1996) nulla aveva im- th 3 mutato rispetto a quella previgente (art.
6. comma undici quin- quies della legge n. 638 del 1983) laddove risultava il dolo dell'accipiens. Nel caso di specie il Tribunale rilevava che, se era pur vero che nel modello del reddito presentato all'INPS il 17.7.1990 le previ- sioni riguardavano redditi non ancora maturati, era altrettanto vero che il divario fra la previsione (£.
2.500.000 per il 1990, £.
2.500.000 per il 1991) e l'importo dei redditi effettivamente per- cepiti (£. 28.619.000 per il 1990 e £. 38.502.000 per il 1991) era consistente né erano stati allegati eventi, forieri di reddito, im- prevedibili secondo l'ordinaria diligenza nel momento in cui l'informazione era stata resa. In tale situazione il Tribunale ravvisava gli estremi della volonta- rietà e consapevolezza del contegno reticente del NI, onde la piena ripetibilità dell'indebito ex art.
1- comma 265- della leg- ge 662 del 1996. Contro la sentenza anzidetta propone ricorso per cassazione il NI con unico motivo. L'intimato INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., non- ché vizi di motivazione illogica, erronea e contraddittoria, in re- lazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Al riguardo sostiene che una previsione di reddito “non azzecca- th 4 ta" non può di per sé costituire comportamento riprovevole al punto da configurare l'esistenza di entrambi i requisiti (manifesta infondatezza e temerarietà della lite) di cui all'art. 152 anzidetto. Lo stesso ricorrente precisa che i vizi di motivazione erano rav- visabili per il fatto che l'impugnata sentenza non aveva accertato in modo rigoroso l'esistenza degli anzidetti requisiti, e ciò in re- lazione non solo alle risultanze di causa, ma anche all'ampia mo- tivazione del giudice di appello sulle questioni di diritto. I rilievi esposti non hanno pregio e non meritano quindi di essere condivisi. Il Tribunale ha ampiamente ed adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dei requisiti della manifesta infondatezza (da in- tendersi secondo consolidato indirizzo di questa Corte nella in- sussistenza oggettiva, rilevabile prima facie, delle condizioni di fatto e di diritto per il conseguimento delle prestazioni) e della temerarietà (consistente nella consapevolezza dell'assicurato dell'assoluta inconsistenza della pretesa, cui deve essere equipa- rata l'ignoranza circa la non spettanza della prestazione richie- sta) della domanda azionata dal NI, in relazione al consi- stente divario tra le previsioni dei redditi per gli anni 1990 e 1991 e l'importo effettivamente percepito nonché alla mancata allegazione di eventi imprevedibili secondo l'ordinaria diligenza nel momento in cui l'informazione veniva resa all'INPS. Trattasi di valutazione riservata al giudice di merito e non su- scettibile di censura in questa sede di legittimità, essendo state н 5 enunciate, come si è detto, in modo logico e coerente le ragioni del convincimento circa la reticenza del NI e il difetto di diligenza nella preventiva valutazione del fondamento della do- manda. In conclusione, il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Per quanto attiene alle spese del giudizio di legittimità questa Corte ritiene che sussistano i requisiti, di cui all'art. 152 disp,. att. c.p.c., per una pronuncia di esonero del lavoratore soccom- bente dalle spese stesse. тебе Questa statuizione non può considerarsi in contraddizione con la sentenza del Tribunale, vertendo il ricorso per cassazione su que- stioni di diritto circa l'applicazione nel grado di appello dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e, quindi, non potendosi escludere l'ammissibilità della valutazione della sussistenza dei requisiti della non manifesta infondatezza e della non temerarietà della lite proprio in relazione allo stesso ricorso per cassazione.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addì 28 novembre 2000 Il, Presidente eArch Livey Il Consigliere relatore estensore w Alessandro De Nautis % Phillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, _ -3 FEB. 2001 I A D 0 3 S CA 1 , 3 SIL COLLABORATORE S A . M O 5 A T L DI CANCELLERIA T L R . , O A N A ' B E S L T I E R L 3 P O D E 7 S C - D I A 8 I - T N 1 S S G 1 N O O E P S E A M I I D G A E G A , E D O O L T E R T T T I S A R N I I L E G L S D E E E R O D