Sentenza 28 marzo 2017
Massime • 1
La nozione di comportamento abituale - che ricorre quando l'autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello preso in esame - non può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che assumono rilievo anche reati commessi successivamente a quello per cui si procede. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ravvisato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di evasione commesso dall'imputato, nonostante che allo stesso fosse stata contestata la recidiva).
Commentari • 3
- 1. Evasione e particolare tenuità del fatto: applicazione dell’art. 131 bis c.p. in presenza di condotta di minima offensività (Giudice Alessandra Ferrigno)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Fatture false e dichiarazioni fraudolente: criteri di valutazione della responsabilità e limiti alla tenuità del fatto (Corte appello Napoli - Terza sezione)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza emessa in data 05/04/23 il GM del Tribunale di (…) Nord ha dichiarato Bu.An. e Gi.Vi. responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica, ai capi A) e C), e li ha condannati alla pena di anni due di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali. Ha applicato le pene accessorie di cui all'art. 12 D.Lgs. 74/2000, quelle temporanee nel minimo edittale. Ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (…) (…) per il reato a lei ascritto al capo B) per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione. Pena principale e pene accessorie sospese per Bu.An. 2. Avverso detta sentenza hanno …
Leggi di più… - 3. Comportamento abituale e recidiva: due nozioni non assimilabiliAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 10 maggio 2018
La nozione di comportamento abituale - che ricorre quando l'autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello preso in esame - non può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che assumono rilievo anche reati commessi successivamente a quello per cui si procede. Decisione: Sentenza n. 4123/2018 Cassazione Penale - Sezione III Principio di diritto: La nozione di comportamento abituale - che ricorre quando l'autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello preso in esame - non può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2017, n. 26867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26867 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2017 |
Testo completo
2686 7-1 7 REPUBBLICA ITALIANA M In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.518 Giacomo Paoloni - Presidente - Massimo Ricciarelli UP 28/03/2017 Orlando Villoni R.G.N. 38782/2016 Gaetano De Amicis Fabrizio D'Arcangelo -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di o f AC RA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 5/06/2015 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Agnello Rossi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania ha assolto RA AC dal delitto di evasione posto in essere in Aci Sant'Antonio in data 8 marzo 2015, per essersi allontanato senza autorizzazione della abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari, perché non punibile per la particolare tenuità вано 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania deducendo, con unico motivo, erronea applicazione della legge penale e la illogicità della motivazione. Il Tribunale di Catania, ricorrendo a clausole di stile, aveva, infatti, aveva obliterato la sussistenza nella specie dell'elemento ostativo costituito dal comportamento abituale. Se, infatti, le modalità concrete dell'episodio giudicato, (e, segnatamente, l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari nei pressi dell'abitazione ed in pigiama), inducevano a ritenere la particolare tenuità del fatto avuto riguardo alla entità dell'offesa, non altrettanto poteva ritenersi avuto riguardo alla valutazione in ordine alla non abitualità della condotta. L'imputato era, infatti, un soggetto gravato da plurimi precedenti penali, uno tra l'altro anche specifico, ed il più recente risalente al 2013, tanto da aver determinato la contestazione della recidiva, reiterata, infraquinquennale e specifica. A fronte del numero dei precedenti penali, del breve lasso di tempo decorso tra l'ultimo episodio per il quale lo AC era stato condannato e l'episodio di evasione per cui si procedeva, non poteva escludersi ragionevolmente un comportamento abituale da parte di un soggetto che, di contro, aveva manifestato seria proclività a delinquere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere disatteso in quanto il motivo nello stesso dedotto si rivela infondato.
2. Nessuna violazione di legge è, infatti, ravvisabile nella sentenza impugnata. Secondo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, dal quale non vi è ragione per discostarsi, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza 2 da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Il giudizio di tenuità del fatto richiede, pertato, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto. L'esiguità del disvalore è, infatti, l'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza nel contesto della quale ben potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di i segno opposto, da soppesare e bilanciare prudentemente. Nella specie, pertanto, la Corte territoriale ha legittimamente e, comunque non illogicamente, argomentato che la minima offensività del fatto è desumibile dalle concrete modalità delle condotta, atteso che l'imputato era stato colto in pigiama nell'atto di gettare la immondizia nei pressi della propria abitazione.
3. Infondata è, inoltre, la interpretazione del requisito della non abitualità prospettata nel ricorso.
4. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza Tushaj, hanno, tuttavia, precisato che la nozione di "comportamento non abituale" è frutto del sottosistema generato dal 131 bis cod. pen. ed al suo interno deve essere letto. E', pertanto, fuorviante riferirsi, nella interpretazione della stessa, alla categoria della recidiva. L'intento del legislatore è stato, infatti, quello di escludere dall'ambito della particolare tenuità del fatto condotte "seriali" ed il tenore letterale della disposizione lascia intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello o w t oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. Solo il terzo illecito della medesima indole dà, pertanto, legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto. I reati ben possono, inoltre, essere successivi a quello in esame, perché si verte in un ambito diverso da quello della disciplina legale della recidiva, fondata su un distinto apprezzamento.
5. La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto buon governo dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite escludendo nella specie la condizione ostativa del comportamento abituale, in quanto l'imputato, al momento della commissione del fatto (8 marzo 2014), era sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari dal 3 agosto 2013 e non risultavano essere state poste in 3 essere altre violazioni. L'unico precedente penale a carico dello AC per evasione, del resto, risaliva al 1995 e, pertanto, non sussistevano le condizioni minimali per ravvisare la condizione ostativa del comportamento abituale, che, peraltro, non può essere confusa con la recidiva o con una generica proclività a delinquere dell'imputato.
6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere disatteso in quanto il motivo nel medesimo dedotto risulta infondato. i
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 28/03/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paolonimo/Paoloni Fabrizio D'Arcangelo how te DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 MAG 2017 ADICA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO J Dott.ssa Silvana DI PUCCHIO I O N E 4