Versione
23 ottobre 2012
23 ottobre 2012
Art. 600-septies.1.
(( (Circostanza attenuante).)) ((La pena per i delitti di cui alla presente sezione e' diminuita da un terzo fino alla meta' nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti. ))
(( (Circostanza attenuante).)) ((La pena per i delitti di cui alla presente sezione e' diminuita da un terzo fino alla meta' nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti. ))
Commentari • 55
- 1. Art. 600-septies - Confisca (1)https://www.filodiritto.com/ · 66.844124
Rassegna di giurisprudenza L'art. 600-septies è stato introdotto dall'art. 7 L. 269/1998, e nella sua prima formulazione prevedeva delle pene accessorie nel caso di condanna per i delitti previsti dagli artt. 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), […] fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno», con l'art. 4, comma 1, ha sostituito l'art. 600-septies con l'attuale formulazione, […] In tutti gli interventi normativi che hanno apportato modifiche all'art. 600-septies cod. pen. non vi è mai stato alcun riferimento – neppure implicito – al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. […]
Leggi di più…