Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/1989, n. 7704
CASS
Sentenza 9 novembre 1989

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Risponde di concorso nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, e non di favoreggiamento personale, chi si sia adoperato, si sia prestato ed abbia collaborato - nella specie con la famiglia - ad una funzione - essenziale in un sequestro di persona dalle modalità di una lunga prigionia - quale l'attività di cuoco e vivandiere, svolta non certo allo scopo di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità, ma partecipando all'attività di concorso nel sequestro, comune a tutto il gruppo familiare, con piena coscienza e volontà; ne' è configurabile il reato di favoreggiamento reale, poiché, sostenendo l'Azione del gruppo medesimo, chi svolse l'indicata attività non si propose di assicurare ad esso la detenzione del sequestrato, inteso come prodotto o profitto o prezzo del reato, anziché come persona oggetto del reato di sequestro di persona. ( V mass n 174705; ( V mass n 173529).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/1989, n. 7704
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7704
    Data del deposito : 9 novembre 1989

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