Sentenza 9 novembre 1989
Massime • 1
Risponde di concorso nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, e non di favoreggiamento personale, chi si sia adoperato, si sia prestato ed abbia collaborato - nella specie con la famiglia - ad una funzione - essenziale in un sequestro di persona dalle modalità di una lunga prigionia - quale l'attività di cuoco e vivandiere, svolta non certo allo scopo di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità, ma partecipando all'attività di concorso nel sequestro, comune a tutto il gruppo familiare, con piena coscienza e volontà; ne' è configurabile il reato di favoreggiamento reale, poiché, sostenendo l'Azione del gruppo medesimo, chi svolse l'indicata attività non si propose di assicurare ad esso la detenzione del sequestrato, inteso come prodotto o profitto o prezzo del reato, anziché come persona oggetto del reato di sequestro di persona. ( V mass n 174705; ( V mass n 173529).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/1989, n. 7704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7704 |
| Data del deposito : | 9 novembre 1989 |
Testo completo
7704
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblic del 9.11.198 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE 2 PENALE SENTENZA
N. 2635Composta dagli, Ill.mi Sigg buddy!
Presidente Dott. ROMEO SALVATORI
Consigliere REGISTRO GENEI 1. Dott: FRANCO SCORZA
2. MARIO FRATANTONIO>>> N. 9718/87
3. >>> ITALICO LIBERO TROYA
LUIGI VAROLA 4. «
TCORTE SUPREMA
UFFIC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) IO PA nata in [...] il [...]
2) RI EL nato ad [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno
del 12.1.1987
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Fratantonio
Mod. 82 A Shinnai
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. Carlucci
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RI, rigetto del ricorso IO
कें
Udito i1 difensore dello IO Avv. Paolo Carbone
del foro di Saluzzo chiede l'accoglimento del ricorso;
del RI Avv. Antonio Calabrese del foro di Saluzzo che chiede l'accoglimento del ricorso.
Considerato in fatto
Il Tribunale di Salerno, con sentenza dell'11.9.
1984, riteneva RI EL e Iovine Paola col-
pevoli di rapina aggravata e violazione di domici-
lio aggravata, unificati per continuazione, e, con circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle 3
aggravanti, li condannava ciascuno a due anni e due mesi di reclusione e lire 1.000.000 di multa.
La Corte di appello di Salerno, con decisione del
12.1.1987, confermava la sentenza suddetta. Propo-
nevano ricorso per cassazione gli imputati, dedu-
cendo entrambi vizio di motivazione sulla omessa applicazione del condono, e la IO, inoltre,
sulla ritenuta propria responsabilità relativamente al reato di violazione di domicilio;
il RI,
infine, deduceva violazione di legge sulla mancata assunzione delle parti offese circa l'avvenuto risarcimento del danno, nonchè sulla qualificazio ne giuridica del fatto come rapina, anzichè come furto.
Osserva in diritto Le censure sono infondate, La Corte di appello, in fatti, ha correttamente ritenuto la colpevolezza della IO anche relativamente al reato di vio lazione di domicilio dando esatto rilievo al fatto che ella, consapevole che l'appartamento, dove tut ti insieme avrebbero dovuto passare una allegra hottata, non era di proprietà del correo, diede
ad intendere alle parti lese, adescate con richiami sessuali, che l'alloggio era di sua proprietà. j
Corretta è, inoltre, la qualificazione giuridica del fatto come rapina, di cui si duole il Papariel-
10. dato che la sottrazione delle cose avvenne dopo.
aver posto le parti offese, mediante narcotici, in stato di incapacità di volere e di agire.
La Corte di merito esattamente, inoltre, ritenne l'irrilevanza dell'audizione in appello delle parti offese, dato che le stesse erano state già sentite nel corso del giudizio di primo grado senza nulla riferire sul preteso risarcimento del danno, peral-
tro non segnalato dallo stesso imputato.
L'omessa pronuncia dei giudici di merito sul condo no non può essere oggetto di ricorso per cassazione dato che il condono può essere chiesto ed applicato yes in sede di esecuzione.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 549 C.P.P.
Rigetta il ricorso proposto da IO PA e da
RI EL e condanna i ricorrenti in solido alle spese processuali e al pagamento ciascuno di lire 500.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9.11.1989.
IL PRESIDENTE
Romeo Salvatori Ecc
Afbaloz+ IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Mario Fratantonio IA R E ELL Maria Sextauto C N A C IN 0 E A 9 R T 9 E ITA 1
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