Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15675
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Sentenza 30 aprile 2026

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  • Accolto
    Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto fondata la censura, statuendo che il reato di resistenza a pubblico ufficiale e il reato di inosservanza della prescrizione di comparire presso un ufficio di polizia hanno natura diversa e non sono della stessa indole. Inoltre, ha precisato che per l'abitualità è necessario che l'autore abbia commesso almeno due illeciti oltre a quello per cui si procede, e che il precedente per art. 650 c.p. non rileva ai fini dell'abitualità in quanto unico illecito della stessa indole.

  • Accolto
    Vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della causa ostativa di cui agli artt. 101 e 104 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che i due motivi di ricorso, avendo ad oggetto questioni omogenee, potessero essere trattati congiuntamente e fossero fondati. La motivazione della Corte d'Appello è stata ritenuta inadeguata nel valutare la sussistenza dei presupposti ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis c.p., in particolare riguardo alla 'medesima indole' dei reati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15675
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15675
    Data del deposito : 30 aprile 2026

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