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Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15675 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UI HA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Aldo Aceto;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, il quale ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di ,Palermo del 19 ottobre 2023 con la quale HA UI era stato condannato per il reato di cui all'art. 6, comma 6 in relazione al comma 2 (nell'imputazione è stato indicato il comma bis), legge 13 dicembre 1989, n. 401, per non aver ottemperato, in data 26 febbraio 2019, al provvedimento del Questore di Palermo che gli imponeva l'obbligo di presentarsi presso il Commissariato di P.S. di Palermo Brancaccio in occasione Penale Sent. Sez. 3 Num. 15675 Anno 2026 Presidente: ACETO LD Relatore: TT SS Data Udienza: 13/03/2026 degli incontri sportivi tenuti dalla società calcistica "Palermo Calcio", alla pena di un anno, mesi sei di reclusione ed euro 15.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolandolo in un'esposizione in fatto e in due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo H ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Deduce, in particolare, dopo aver richiamato l'art. 101 cod. pen. e la sentenza n. 26428 dell'anno 2022 di questa Corte, che tra i suoi precedenti e il reato oggetto del procedimento non sussistono le medesime circostanze oggettive e soggettive per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati;
che l'omessa presentazione al Commissariato non condivide neppure uno degli elementi caratterizzanti le tre condanne precedenti per resistenza a pubblico ufficiale;
che la condotta per cui si procede assume nel manifestarsi dell'elemento soggettivo quello di una mancanza di attenzione, di cura, di una "svista"; che il caso in esame differisce nettamente dalla condotta di resistenza ad atti propri dei pubblici ufficiali;
che il caso concreto integra un'unica violazione in otto anni di vigenza della misura;
che per il reato contravvenzionale ex art. 650 cod. pen. non ricorre il requisito dell'abitualità e che l'art. 104 cod. pen. richiede, affinché venga riconosciuta l'abitualità delle contravvenzioni, tre condanne per contravvenzioni della stessa indole. 2.2 Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della causa ostativa di cui agli artt. 101 e 104 cod. pen. Deduce che nella sentenza impugnata non appare provata e adeguatamente motivata la causa ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; che non vi è stata esplicazione del percorso logico motivazionale richiesto dall'art.. 101 cod. pen., per considerare la sussistenza della medesima indole tra reati;
che vi è stato mero accertamento del contenuto del casellario giudiziale del ricorrente senza che venissero specificate le ragioni per cui le tre precedenti condanne per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e una per il reato di cui all'art. 650 cod. pen. farebbero desumere l'inclinazione verso un'identica tipologia criminosa o la propensione verso la medesima tecnica delittuosa e che il giudice di secondo grado non ha adeguatamente motivato la sussistenza della causa di esclusione della punibilità ex ari. 131-bis cod. pen., limitandosi a desumere la ricorrenza dell'abitualità presunta dalla commissione di precedenti penali. 2 L_ CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. I due motivi di ricorso possono trattarsi congiuntamente avendo a oggetto questioni omogenee e devono ritenersi fondati. Occorre premettere che il Tribunale di Palermo, con sentenza pronunciata il 19 ottobre 2023, ha rigettato la richiesta di riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al fatto contestato, commesso dall'imputato in data 26 febbraio 2019, richiamando il terzo comma, n. 1, della predetta disposizione che prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede «per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive». La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, ha rilevato la fondatezza della doglianza con la quale l'appellante aveva evidenziato che il Tribunale aveva fatto erronea applicazione della disposizione introdotta dal d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, che impediva il riconoscimento della causa di non punibilità ai delitti puniti con pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi commessi in occasione o causa di manifestazioni sportive, poiché entrata in vigore dopo il fatto per cui si procede e ha comunque negato l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ricorrendo l'abitualità della condotta dell'imputato desumibile dalle condanne per i reati di cui agli artt. 650 e 337 cod. pen. (tre condanne). Il ricorrente sostiene che il reato per cui si procede non sarebbe della stessa indole di quello di cui all'art. 337 cod. pen. per il quale egli ha riportato tre condanne. La censura è fondata. Occorre, in primo luogo, rammentare che per "reati della stessa indole", come si desume dalla giurisprudenza formatasi sull'art. 101 cod. pen., devono intendersi «non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pure se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati» (Sez. 3, n. 20351 del 02/04/2024, L., Rv. 286324 - 01; Sez. 6, n. 15439 del 17/03/2016, C., Rv. 266545 - 01). Il reato di resistenza a pubblico ufficiale, oltre a essere delitto contro la pubblica amministrazione, è connotato nella sua esplicazione tipica da violenza e minaccia k, quindi, può avere caratteri fondamentali comuni rispetto ai reati che 3 pure sono indicativi dell'intenzione di recare offesa alla persona (Sez. 1, n. 3435 dell'08/07/1994, Capitale, Rv. 199863 - 01). Il reato di inosservanza della prescrizione di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specifícamente indicato di cui all'art. 6, comma 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401, è reato di pericolo integrato dal dolo generico che si perfeziona con la mancata comparizione personale dell'obbligato nel luogo e negli orari prescritti, non assumendo rilievo il fatto che, alla mancata comparizione presso l'ufficio di polizia, segua o meno l'accesso nel luogo di svolgimento della manifestazione sportiva (Sez. 7, ord. n. 17317 del 18/03/2016, Fanizzi, Rv. 266760 - 01) e che, dunque, si creino situazioni di pericolo per le persone. Si tratta, pertanto, di fatti che per il bene-interesse da ciascuno tutelato hanno diversa natura sicché non è sufficiente per ritenere la medesima indole «la comune matrice di contrapposizione agli atti doverosi dell'autorità che connota anche la violazione del DASPO che qui viene in esame» evidenziata dal Procuratore generale di questa Corte a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso. Né sono ravvisabili, sulla base degli elementi disponibili, caratteri comuni dovuti ai motivi che hanno ispirato i reati. L'ulteriore precedente penale dell'Aolui per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., prescindendo dalle argomentazioni del ricorrente fondate sull'art. 104 cod. pen. che riguardano l'abitualità nelle contravvenzioni, non potrebbe rilevare sotto il profilo dell'abitualità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. trattandosi, infatti, di unico illecito avente la stessa indole di quello per cui si procede. Pertanto, difetta il requisito della pluralità degli illeciti richiesto dall'art. 131-bis cod. pen. per integrare l'abitualità («Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando, l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame», Sez. Unite, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per le considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per la verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Giova rammentare che nel giudizio di rinvio non potrà dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione del reato intervenuta successivarnente alla sentenza di annullamento (ex plurimis Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, Franchi, Rv. 284701 - 01) e che la valutazione del presupposto • ostativo del comportamento abituale dovrà tener conto di tutti i fatti intervenuti sino alla 4 conclusione del giudizio di rinvio e del certificato del casellario giudiziale del ricorrente aggiornato (Sez. 4, n. 38407 del 15/09/2021, Sacrati, Rv. 282055 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso il 13/03/2026.
udita la relazione svolta dal Presidente Aldo Aceto;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, il quale ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di ,Palermo del 19 ottobre 2023 con la quale HA UI era stato condannato per il reato di cui all'art. 6, comma 6 in relazione al comma 2 (nell'imputazione è stato indicato il comma bis), legge 13 dicembre 1989, n. 401, per non aver ottemperato, in data 26 febbraio 2019, al provvedimento del Questore di Palermo che gli imponeva l'obbligo di presentarsi presso il Commissariato di P.S. di Palermo Brancaccio in occasione Penale Sent. Sez. 3 Num. 15675 Anno 2026 Presidente: ACETO LD Relatore: TT SS Data Udienza: 13/03/2026 degli incontri sportivi tenuti dalla società calcistica "Palermo Calcio", alla pena di un anno, mesi sei di reclusione ed euro 15.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolandolo in un'esposizione in fatto e in due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo H ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Deduce, in particolare, dopo aver richiamato l'art. 101 cod. pen. e la sentenza n. 26428 dell'anno 2022 di questa Corte, che tra i suoi precedenti e il reato oggetto del procedimento non sussistono le medesime circostanze oggettive e soggettive per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati;
che l'omessa presentazione al Commissariato non condivide neppure uno degli elementi caratterizzanti le tre condanne precedenti per resistenza a pubblico ufficiale;
che la condotta per cui si procede assume nel manifestarsi dell'elemento soggettivo quello di una mancanza di attenzione, di cura, di una "svista"; che il caso in esame differisce nettamente dalla condotta di resistenza ad atti propri dei pubblici ufficiali;
che il caso concreto integra un'unica violazione in otto anni di vigenza della misura;
che per il reato contravvenzionale ex art. 650 cod. pen. non ricorre il requisito dell'abitualità e che l'art. 104 cod. pen. richiede, affinché venga riconosciuta l'abitualità delle contravvenzioni, tre condanne per contravvenzioni della stessa indole. 2.2 Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della causa ostativa di cui agli artt. 101 e 104 cod. pen. Deduce che nella sentenza impugnata non appare provata e adeguatamente motivata la causa ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; che non vi è stata esplicazione del percorso logico motivazionale richiesto dall'art.. 101 cod. pen., per considerare la sussistenza della medesima indole tra reati;
che vi è stato mero accertamento del contenuto del casellario giudiziale del ricorrente senza che venissero specificate le ragioni per cui le tre precedenti condanne per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e una per il reato di cui all'art. 650 cod. pen. farebbero desumere l'inclinazione verso un'identica tipologia criminosa o la propensione verso la medesima tecnica delittuosa e che il giudice di secondo grado non ha adeguatamente motivato la sussistenza della causa di esclusione della punibilità ex ari. 131-bis cod. pen., limitandosi a desumere la ricorrenza dell'abitualità presunta dalla commissione di precedenti penali. 2 L_ CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. I due motivi di ricorso possono trattarsi congiuntamente avendo a oggetto questioni omogenee e devono ritenersi fondati. Occorre premettere che il Tribunale di Palermo, con sentenza pronunciata il 19 ottobre 2023, ha rigettato la richiesta di riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al fatto contestato, commesso dall'imputato in data 26 febbraio 2019, richiamando il terzo comma, n. 1, della predetta disposizione che prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede «per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive». La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, ha rilevato la fondatezza della doglianza con la quale l'appellante aveva evidenziato che il Tribunale aveva fatto erronea applicazione della disposizione introdotta dal d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, che impediva il riconoscimento della causa di non punibilità ai delitti puniti con pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi commessi in occasione o causa di manifestazioni sportive, poiché entrata in vigore dopo il fatto per cui si procede e ha comunque negato l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ricorrendo l'abitualità della condotta dell'imputato desumibile dalle condanne per i reati di cui agli artt. 650 e 337 cod. pen. (tre condanne). Il ricorrente sostiene che il reato per cui si procede non sarebbe della stessa indole di quello di cui all'art. 337 cod. pen. per il quale egli ha riportato tre condanne. La censura è fondata. Occorre, in primo luogo, rammentare che per "reati della stessa indole", come si desume dalla giurisprudenza formatasi sull'art. 101 cod. pen., devono intendersi «non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pure se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati» (Sez. 3, n. 20351 del 02/04/2024, L., Rv. 286324 - 01; Sez. 6, n. 15439 del 17/03/2016, C., Rv. 266545 - 01). Il reato di resistenza a pubblico ufficiale, oltre a essere delitto contro la pubblica amministrazione, è connotato nella sua esplicazione tipica da violenza e minaccia k, quindi, può avere caratteri fondamentali comuni rispetto ai reati che 3 pure sono indicativi dell'intenzione di recare offesa alla persona (Sez. 1, n. 3435 dell'08/07/1994, Capitale, Rv. 199863 - 01). Il reato di inosservanza della prescrizione di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specifícamente indicato di cui all'art. 6, comma 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401, è reato di pericolo integrato dal dolo generico che si perfeziona con la mancata comparizione personale dell'obbligato nel luogo e negli orari prescritti, non assumendo rilievo il fatto che, alla mancata comparizione presso l'ufficio di polizia, segua o meno l'accesso nel luogo di svolgimento della manifestazione sportiva (Sez. 7, ord. n. 17317 del 18/03/2016, Fanizzi, Rv. 266760 - 01) e che, dunque, si creino situazioni di pericolo per le persone. Si tratta, pertanto, di fatti che per il bene-interesse da ciascuno tutelato hanno diversa natura sicché non è sufficiente per ritenere la medesima indole «la comune matrice di contrapposizione agli atti doverosi dell'autorità che connota anche la violazione del DASPO che qui viene in esame» evidenziata dal Procuratore generale di questa Corte a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso. Né sono ravvisabili, sulla base degli elementi disponibili, caratteri comuni dovuti ai motivi che hanno ispirato i reati. L'ulteriore precedente penale dell'Aolui per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., prescindendo dalle argomentazioni del ricorrente fondate sull'art. 104 cod. pen. che riguardano l'abitualità nelle contravvenzioni, non potrebbe rilevare sotto il profilo dell'abitualità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. trattandosi, infatti, di unico illecito avente la stessa indole di quello per cui si procede. Pertanto, difetta il requisito della pluralità degli illeciti richiesto dall'art. 131-bis cod. pen. per integrare l'abitualità («Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando, l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame», Sez. Unite, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per le considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per la verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Giova rammentare che nel giudizio di rinvio non potrà dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione del reato intervenuta successivarnente alla sentenza di annullamento (ex plurimis Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, Franchi, Rv. 284701 - 01) e che la valutazione del presupposto • ostativo del comportamento abituale dovrà tener conto di tutti i fatti intervenuti sino alla 4 conclusione del giudizio di rinvio e del certificato del casellario giudiziale del ricorrente aggiornato (Sez. 4, n. 38407 del 15/09/2021, Sacrati, Rv. 282055 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso il 13/03/2026.