Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2001, n. 5667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5667 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' ་ LA CORTE S5667 REPUBBLICA ITALIAN ITA IANO 1 IN REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GI IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 11332/99 ∙12234 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere - Cron. Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Rep. Dott. OV MAZZARELLA Consigliere - Ud. 20/02/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studie- BA TO, OM IO, AZ PE, dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. BI PE, RA IA, ER CONCETTA, 1.8 APR 2001 IL CANCELLIER AV TO, IL GI, IL PE, RA RM, LA IC EN, GA ZI, TI AR, ER GI, MIGLIORISI TO, EL IT, NU IA, PO AN IA, OL IA, RU PE, NI CE, TO PE, ID VINCEN, AR FR, IE EM BI LE, RS IO, DI FA IA, OC RM, AM EL, OS GE, elettivamente 2001 -Roma Via Kelturus 40 c/o wind VGL rappresentati e difesi dagli avvocatidomiciliati in 824 -1- NI FR, NI MA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
POSTE ITALIANE SPA (già Ente Pubblico Economico Ente Poste Italiane), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1829/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 29/05/98 R.G.N. 4590/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato NI;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OV GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 12 luglio 1995, i signori TO TE, OV BE, GI AZ, GI AB, MA AM, CE AL, TO IA, RG IA, GI IA, CA CI, NZ La LI, NA AN, UR IN, RG AL, TO MI, NI RA, MA AN, NN MA OM, MA PR, GI US, IN FA, GI AR, NC ON, CE SC, EL GI, LI UN, EL LB, OV AR, MA Di NO, CA TO, EL CO e altri - ex dipendenti dell'Ente Poste Italiane, collocati in quiescenza dopo il 1° ottobre 1994 - ricorrevano al Pretore -giudice del lavoro di Catania chiedendo fosse affermato il loro diritto al pagamento di tutti i miglioramenti contrattuali disposti per scaglioni temporali dall'art.65 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, con ricalcolo quindi dell'indennità di buonuscita e del trattamento pensionistico, senza limitazione al solo periodo nel quale era avvenuto il collocamento in quiescenza di ciascuno, posto che erano andati in pensione nella vigenza del nuovo contratto;
conseguentemente chiedevano la condanna di controparte al pagamento delle differenze retributive. Con sentenza in data 26 marzo 1996, il Pretore respingeva la domanda;
Vimpl l'appello dei lavoratori veniva respinto dal Tribunale della stessa sede con 1133299.doc 3 v i Per la cassazione di questa sentenza ricorrono i lavoratori sopra nominativamente indicati con unico, articolato motivo. Resistono le Poste Italiane s.p.a. (già ente pubblico economico Ente Poste Italiane) con controricorso e memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE. I lavoratori chiedono l'annullamento della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e segg. c. civ. e delle regole di interpretazione dei contratti, in relazione all'art.360, n.3 e 5 c.p.c.. Omessa e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine ad un punto decisivo della controversia. Sostengono che gli aumenti dal 1° gennaio al 30 settembre 1994 erano stati riconosciuti a titolo di parziale recupero del valore reale del salario nel periodo di vacanza contrattuale, mentre a partire dal 1° ottobre 1994 si trattava di incrementi retributivi sui minimi tabellari, senza che l'art. 65 c.c.n.l. nell'individuare il personale avente diritto ai miglioramenti faccia distinzione in ragione delle permanenza o meno in servizio alle date per essi stabilite;
essi erano espressamente ricompresi nella retribuzione fissa della quale formavano parte integrante e ciò con riferimento a quel momento (1° ottobre 1994), non già in funzione di recupero dell'inflazione o di altri consimili eventi futuri: lo scaglionamento degli aumenti non era da confondere con l'insorgenza نا 1133399.doc A (determinatasi con l'entrata in vigore del contratto collettivo) del diritto relativo, ma atteneva solo a ragioni interne dell'Ente; tali diritti, pertanto, dovevano considerarsi già acquisiti dai lavoratori poi collocati in quiescenza. La chiara, inequivoca espressione del 1° comma dell'art.65 non avrebbe potuto conciliarsi con l'interpretazione della norma accolta dalla sentenza impugnata. Il preteso accordo interpretativo, intervenuto ancor prima che la questione si ponesse, era in realtà un espediente per aggirare la precedente disposizione contrattuale e comunque era inopponibile ai ricorrenti per essere intervenuto dopo il loro collocamento a riposo e quindi dopo la cessazione del potere rappresentativo delle organizzazioni sindacali nei loro riguardi. Il richiamo all'art.62 del c.c.n.l. da parte del Tribunale era del tutto fuori luogo in quanto l'indennità una tantum non era collegata o collegabile alla mancata fruizione dei miglioramenti contrattuali, ma rappresentava soltanto un incentivo all'esodo. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, essendo il sindacato di legittimità limitato alla sola verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. nonché della coerenza e logicità della motivazione;
in particolare, ove la doglianza attenga alla violazione dei citati canoni interpretativi, deve essere precisato il qual modo il ragionamento del giudice abbia deviato da essi, non essendo ammissibile un generico richiamo ai criteri astrattamente intesi e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti non riferibile a tale 1133299.doc S violazione, ma consistente nella prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata;
ove poi la censura riguardi anche il vizio di motivazione, nel quale il giudice sarebbe incorso a prescindere dal rispetto dei citati canoni ermeneutici, essa deve investire l'obiettiva deficienza o la contraddizione del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare unicamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa (Cass. 18 marzo 1997, n.2354; 29 dicembre 1998, n.12877; 29 aprile 1999, n.4310; 11 giugno 1999, n.5767). Nel caso in esame, seppure l'indicazione specifica delle norme di legge sull'interpretazione dei contratti è stata del tutto generica e sommaria, si ricava dalla parte illustrativa del motivo che, sostanzialmente, i ricorrenti si dolgono dell'omessa considerazione della comune volontà delle parti, quale risulterebbe dal tenore testuale dell'art. 65 del c.c.n.l., e dell'inconferente richiamo da parte del giudice di merito dell'art.62 dello stesso c.c.n.l.. Rileva, peraltro, la Corte che, in concreto, i ricorrenti si limitano a proporre una interpretazione della volontà delle parti collettive diversa da quella accolta dal giudice di appello. Ha ritenuto il Tribunale che il citato art.65 del c.c.n.l., alla luce del suo non equivoco contenuto letterale, non aveva previsto un unico trattamento migliorativo rateizzato nel tempo, bensì l'attribuzione di tre distinti aumenti contrattuali con decorrenza rispettivamente dal 1° ottobre 1994, dal 1° gennaio e dal 1° ottobre 1995, non spettanti, quindi, a coloro che a tali date non si fossero 1133299.doc trovati in servizio e perciò non avessero prestato attività lavorativa. Ha ulteriormente osservato detto giudice che la citata disposizione contrattuale era stata oggetto di un successivo accordo interpretativo (ai sensi dell'art. 1, punto 5.1 del c.c.n.l.) col quale le parti, al fine di dirimere controversie sull'interpretazione delle clausole, avevano definito consensualmente il significato della clausola controversa nel senso che gli incrementi sui minimi tabellari mensili lordi, ivi individuati, spettano soltanto ai dipendenti che siano in servizio in ciascuna delle predette date. Trattandosi di accordo volto ad esplicare la disciplina contrattuale, non si poneva alcun problema di salvaguardia di diritti quesiti dai ricorrenti (i quali avevano dedotto che, dopo il loro pensionamento, le organizzazioni sindacali non avrebbero avuto il potere di rappresentarli). Doveva, infine, considerarsi che ai lavoratori cessati dal rapporto entro il 31 dicembre 1994, l'art.62 del c.c.n.l. citato aveva riconosciuto una indennità una tantum e non avrebbe avuto senso attribuire loro, in aggiunta, anche gli incrementi retributivi che sarebbero venuti a maturazione per i dipendenti rimasti in servizio. Ritiene la Corte che le esposte, ampie e argomentate considerazioni del giudice di appello resistano alle critiche contenute nel motivo di annullamento. I ricorrenti non riportano integralmente il testo dell'art.65 del c.c.n.l., ma solo la parte in cui si stabiliva che i previsti aumenti contrattuali sarebbero spettati al personale in servizio alla data del 1° ottobre 1994. Rileva, però, la Corte come tale inciso della disposizione contrattuale non sia affatto decisivo in quanto, trattandosi di aumenti retributivi successivi ancorati a determinate scadenze temporali, l'espressione negoziale come sopra estrapolata NN び 1133299.doc 7 non consente certo di affermare che gli aumenti sarebbero spettati a tutto il personale in servizio alla data del 1° ottobre 1994 e non soltanto a quello che fosse stato in servizio anche al momento di ciascuna scadenza successiva. A sostegno di quest'ultima interpretazione il Tribunale ha addotto anche un argomento che sfugge del tutto alle censure dei ricorrenti, la considerazione, cioè, che l'acquisizione degli aumenti retributivi al patrimonio di ciascun lavoratore non poteva che essere subordinata alla effettività della prestazione lavorativa (che certamente non poteva essere effettuata dal lavoratore andato in quiescenza). Di particolare rilievo sono poi gli argomenti tratti dal giudice di merito dalla disposizione dell'art.62 del c.c.n.l. che attribuiva una erogazione una tantum in caso di cessazione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 1994 proprio sul presupposto che i lavoratori non più in servizio dopo tale data non avrebbero potuto beneficiare degli incrementi economici che sarebbero maturati alle previste date successive: la correttezza di siffatta ricostruzione non è menomata, ma risulta, anzi, rafforzata dalla considerazione che l'erogazione una tantum sarebbe stata una incentivazione all'esodo, al quale ovviamente i lavoratori sarebbero stati, altrimenti, meno interessati proprio perché non avrebbero conseguito i già previsti incrementi retributivi futuri. Il Tribunale ha ritenuto del tutto assorbenti tali considerazioni rispetto all'ulteriore osservazione che era intervenuto un accordo interpretativo, la cui stipulazione era astrattamente prevista già dall'art.1, punto 5.1, del contratto collettivo, e che alla luce dell'accordo gli incrementi sui minimi tabellari mensili 1133299.doc 8 lordi, ivi individuati, spettano soltanto ai dipendenti che siano in servizio in ciascuna delle predette date. Pertanto, poiché la decisione è adeguatamente sorretta dall'interpretazione accolta dal Tribunale dell'art.65 del c.c.n.l. la Corte è esonerata dall'esaminare l'ulteriore argomento tratto in favore della posizione datoriale dal successivo accordo di interpretazione autentica. Si osserva, peraltro, che la cessazione del rapporto lavorativo non faceva venire meno il potere rappresentativo delle organizzazioni sindacali nei confronti del lavoratori via via collocati a riposo i quali, ciò malgrado, del contratto intendevano avvalersi anche per i suoi pretesi effetti successivi: infatti, il Tribunale ha dato atto che lo stesso contratto collettivo prevedeva l'eventualità di successivi accordi collettivi dello stesso genere dell'accordo interpretativo i quali pertanto sarebbero stati una proiezione del medesimo potere di rappresentanza di cui era stato espressione il contratto che li aveva previsti. In ogni caso, è esatto e assorbente il convincimento del giudice di merito secondo cui, trattandosi di atto interpretativo di una disposizione dalla quale, per quanto detto, già chiaramente era evincibile quali fossero i destinatari degli incrementi retributivi scaglionati nel tempo, l'atto interpretativo non incideva su diritti quesiti dei lavoratori non in servizio al momento di ciascun aumento. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. i V 1133299.doc P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, addì 20 febbraio 2001. IL PRESIDE IL CONSIGLIERE EN Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I A D oggi, 1.8 APR. 2001 S , S A O 3 0 T I 1 3 IL CANCELLERE , T L 5 . R Phill O A O T S C E . R E I N P A ' D S L I 3 L A N 7 E T - G S D 8 O - O I 1 P S A 1 M N D I E E E S , A G I O D A G R E E T T O S L I T N G T E I E A S R L R E I L D E D O 1133299.doc 10