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9 dicembre 2023
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Art. 388.
(Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice)
Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali e' in corso l'accertamento dinanzi l'Autorita' giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire mille a diecimila.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprieta', del possesso o del credito.
((Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto e' commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto e' commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione.
Il colpevole e' punito a querela della persona offesa))
(Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice)
Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali e' in corso l'accertamento dinanzi l'Autorita' giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire mille a diecimila.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprieta', del possesso o del credito.
((Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto e' commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto e' commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione.
Il colpevole e' punito a querela della persona offesa))
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- 1. Cassazione Penale Sez. VI, Sentenza n. 43293 del 23/10/2013Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 11 novembre 2013 · 45.12681
[…] a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 12 giugno 2012 della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza 18 giugno 2008 del Tribunale monocratico di Reggio Calabria, per violazione dell'art. 388 c.p., comma 2, perchè, quale affidataria dei figli minori, […] Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo che il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'art. 388 cod. pen. non può costituire un comportamento elusivo penalmente rilevante. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2023, n. 9386Provvedimento: […] Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, formulando un unico motivo con il quale deduce che la Corte di appello - sia pur giudicando in ordine alla sussistenza del reato in via incidentale ed ai soli fini risarcitori - avrebbe erroneamente applicato la fattispecie di cui all'art. 388 cod. pen. […]Leggi di più...
- art. 388 cod. pen.·
- annullamento statuizioni risarcitorie·
- giurisdizione civile·
- prescrizione reato·
- annullamento sentenza·
- esecuzione in forma specifica·
- effettività giurisdizione·
- mancata esecuzione provvedimento giudice·
- fungibilità atto