CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2023, n. 29038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29038 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AH ID ED nato il [...] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE di APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ON PI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23, comma 8, D.L. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'Aquila con sentenza del 19/10/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 30/4/2021, che aveva condannato ID ED ED alla pena di mesi tre di reclusione ed euro trecento di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. ed alla pena di euro mille di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione del contraddittorio e della normativa sul processo cartolare atteso che la Corte di appello ha omesso di valutare l'istanza di rinvio inviata per pec in data 13/10/2022, finalizzata a consentire al Penale Sent. Sez. 2 Num. 29038 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 07/06/2023 difensore di fiducia, nominato solo dopo la notifica all'imputato della citazione del giudizio di appello, di formulare istanza di trattazione orale, nonché la subordinata istanza di rinnessione in termini. Precisa che in data 5/8/2022 l'imputato formulava richiesta di partecipazione in presenza per l'udienza del 19/10/2022; che in data 21/9/2022 interveniva la nomina fiduciaria;
che in data 7/10/2022 la Corte territoriale rigettava la richiesta di partecipazione perché non formulata dal difensore. Afferma che, quando l'imputato avanzò l'istanza di partecipazione era assistito dal difensore di ufficio, con il quale non aveva avuto rapporti per problemi di distanza;
che all'atto della nomina fiduciaria non gli era stata comunicata l'udienza di discussione, ma solo il numero di registro generale del procedimento;
che, quando gli veniva comunicato il provvedimento di rigetto del 7/10/2022 non era più in termini per avanzare istanza di trattazione in presenza. L'omessa motivazione sulla apposita istanza comporta la nullità dell'udienza per mancata partecipazione dell'imputato al processo ovvero per difetto di assistenza, sanzionato ai sensi dell'art. 178, lett. C), cod. proc. pen. 2.1 Con il secondo motivo lamenta violazione della legge penale, erronea valutazione delle prove ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., in relazione alla inapplicabilità dell'art. 648 cod. pen. Evidenzia che erra la Corte territoriale quando applica al caso di specie, avente ad oggetto lo smarrimento di una patente di guida, la giurisprudenza di legittimità elaborata con riferimento alla ricettazione di assegni o carte di credito smarrite, atteso che «diverso è appropriarsi, conoscendone la illecita provenienza di titoli di credito rispetto al detenere sine titulo la patente altrui». Ritiene, poi, paradossale la motivazione sul profitto, atteso che - trattandosi di una patente di vecchio tipo - per utilizzarla il ricorrente avrebbe dovuto sostituire la fotografia, così realizzando un falso macroscopico, che al primo controllo sarebbe emerso. Dunque, non è possibile rinvenire alcun profitto nella detenzione di una patente altrui, con la conseguenza che la condotta posta in essere dall'ED rientra nell'ipotesi depenalizzata di cui all'art. 647 cod. pen. 2.2 In data 29/5/2023 è pervenuta memoria difensiva con cui il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso, ribadendo le ragioni poste a sostegno del primo motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Inammissibile è il primo motivo. Sul punto, va considerato che l'istanza era manifestamente inammissibile perché avanzata oltre il termine di legge;
che al momento della nomina fiduciaria, intervenuta in data 21/9/2022, il difensore 2 era pienamente in termine per chiedere la trattazione orale, visto che l'udienza era fissata per il giorno 19/10/2022; che, dunque, la mancata istanza di trattazione orale è frutto di una scelta consapevole del difensore;
che nel caso oggetto di scrutinio si è in presenza di un evidente difetto di coordinamento tra imputato e difensore, che non rileva ai fini dell'istanza di rimessione in termini. Orbene, dalla manifesta infondatezza dell'istanza proposta alla Corte territoriale discende l'inammissibilità per carenza di interesse del ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione quella richiesta ab origine inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sezione 3, n. 46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sezione 2, n. 35949 del 20/6/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01; Sezione 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01; Sezione 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157 - 01). 1.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo, perché il rinvenimento di una patente di guida consente di risalire agevolmente al titolare, di talché non si versa nell'ipotesi depenalizzata di cui all'art. 647 cod. pen., dovendo piuttosto essere individuato il reato presupposto in una ipotesi di furto. Ed invero, con riferimento alla ricettazione degli assegni o delle carte di credito o delle carte postepay, che è sovrapponibile al caso oggetto di scrutinio per identità della ratio, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nell'ipotesi di smarrimento di cose che conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sezione 2, n. 4132 del 18/10/2019, Slavov, Rv. 278225 - 01; Sezione 2, n. 46991 del 8/11/2013, Zaiti, Rv. 257432 - 01) 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 3 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 7 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ON PI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23, comma 8, D.L. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'Aquila con sentenza del 19/10/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 30/4/2021, che aveva condannato ID ED ED alla pena di mesi tre di reclusione ed euro trecento di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. ed alla pena di euro mille di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione del contraddittorio e della normativa sul processo cartolare atteso che la Corte di appello ha omesso di valutare l'istanza di rinvio inviata per pec in data 13/10/2022, finalizzata a consentire al Penale Sent. Sez. 2 Num. 29038 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 07/06/2023 difensore di fiducia, nominato solo dopo la notifica all'imputato della citazione del giudizio di appello, di formulare istanza di trattazione orale, nonché la subordinata istanza di rinnessione in termini. Precisa che in data 5/8/2022 l'imputato formulava richiesta di partecipazione in presenza per l'udienza del 19/10/2022; che in data 21/9/2022 interveniva la nomina fiduciaria;
che in data 7/10/2022 la Corte territoriale rigettava la richiesta di partecipazione perché non formulata dal difensore. Afferma che, quando l'imputato avanzò l'istanza di partecipazione era assistito dal difensore di ufficio, con il quale non aveva avuto rapporti per problemi di distanza;
che all'atto della nomina fiduciaria non gli era stata comunicata l'udienza di discussione, ma solo il numero di registro generale del procedimento;
che, quando gli veniva comunicato il provvedimento di rigetto del 7/10/2022 non era più in termini per avanzare istanza di trattazione in presenza. L'omessa motivazione sulla apposita istanza comporta la nullità dell'udienza per mancata partecipazione dell'imputato al processo ovvero per difetto di assistenza, sanzionato ai sensi dell'art. 178, lett. C), cod. proc. pen. 2.1 Con il secondo motivo lamenta violazione della legge penale, erronea valutazione delle prove ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., in relazione alla inapplicabilità dell'art. 648 cod. pen. Evidenzia che erra la Corte territoriale quando applica al caso di specie, avente ad oggetto lo smarrimento di una patente di guida, la giurisprudenza di legittimità elaborata con riferimento alla ricettazione di assegni o carte di credito smarrite, atteso che «diverso è appropriarsi, conoscendone la illecita provenienza di titoli di credito rispetto al detenere sine titulo la patente altrui». Ritiene, poi, paradossale la motivazione sul profitto, atteso che - trattandosi di una patente di vecchio tipo - per utilizzarla il ricorrente avrebbe dovuto sostituire la fotografia, così realizzando un falso macroscopico, che al primo controllo sarebbe emerso. Dunque, non è possibile rinvenire alcun profitto nella detenzione di una patente altrui, con la conseguenza che la condotta posta in essere dall'ED rientra nell'ipotesi depenalizzata di cui all'art. 647 cod. pen. 2.2 In data 29/5/2023 è pervenuta memoria difensiva con cui il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso, ribadendo le ragioni poste a sostegno del primo motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Inammissibile è il primo motivo. Sul punto, va considerato che l'istanza era manifestamente inammissibile perché avanzata oltre il termine di legge;
che al momento della nomina fiduciaria, intervenuta in data 21/9/2022, il difensore 2 era pienamente in termine per chiedere la trattazione orale, visto che l'udienza era fissata per il giorno 19/10/2022; che, dunque, la mancata istanza di trattazione orale è frutto di una scelta consapevole del difensore;
che nel caso oggetto di scrutinio si è in presenza di un evidente difetto di coordinamento tra imputato e difensore, che non rileva ai fini dell'istanza di rimessione in termini. Orbene, dalla manifesta infondatezza dell'istanza proposta alla Corte territoriale discende l'inammissibilità per carenza di interesse del ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione quella richiesta ab origine inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sezione 3, n. 46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sezione 2, n. 35949 del 20/6/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01; Sezione 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01; Sezione 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157 - 01). 1.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo, perché il rinvenimento di una patente di guida consente di risalire agevolmente al titolare, di talché non si versa nell'ipotesi depenalizzata di cui all'art. 647 cod. pen., dovendo piuttosto essere individuato il reato presupposto in una ipotesi di furto. Ed invero, con riferimento alla ricettazione degli assegni o delle carte di credito o delle carte postepay, che è sovrapponibile al caso oggetto di scrutinio per identità della ratio, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nell'ipotesi di smarrimento di cose che conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sezione 2, n. 4132 del 18/10/2019, Slavov, Rv. 278225 - 01; Sezione 2, n. 46991 del 8/11/2013, Zaiti, Rv. 257432 - 01) 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 3 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 7 giugno 2023.