CASS
Sentenza 21 novembre 2023
Sentenza 21 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2023, n. 46691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46691 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN AZ, nata a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 28/04/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al secondo motivo di ricorso, con inammissibilità nel resto e dichiarazione di irrevocabilità della statuizione sulla responsabilità, cui il P.G. di udienza RI ER si è riportata;
Udito, per il ricorrnete, l'Avv. Salvatore EO del Foro di Catania, che si è riportato al ricorso e ha concluso per il suo accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 aprile 2022, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del 17 luglio 2020, con la quale il Tribunale di Catania ha condannato AN AZ alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 2 D.Igs. 74/2000, per avere, nella qualità di titolare e legale rappresentante della Casa Dolce Casa soc. Coop., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato, nella dichiarazione annuale mod. Un. 2012 relativa alle suddette imposte, per l'anno di imposta 2011, nonché annotato e portato in contabilità, elementi passivi fittizi, per un importo complessivo di euro 1.704,00, in particolare avendo portato tra i costi la retribuzione della dipendente EO CA, indicando 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 46691 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 09/11/2023 l'importo pari ad euro 713,00 euro mensile, laddove la retribuzione effettivamente erogata era pari ad euro 500,00; in Acireale in data 19 aprile 2013. 2. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione;
in particolare: 2.1. Col primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al giudizio di colpevolezza, viziato, secondo il ricorrente, da evidente carenza argomentativa, tale da inficiare la tenuta logica del percorso motivazionale. In particolare, evidenzia come si tratti, nel caso di specie, di operazioni oggettivamente e soggettivamente "esistenti", riferite ad una sola dipendente (EO AN CA), in cui si discute solo della mancata erogazione di parte del corrispettivo (1.704 euro); 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento. al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, denegate senza motivazione alcuna, laddove, alla luce dei parametri di cui all'articolo 133 cod. pen., dovevano essere presi in considerazione parametri quali l'incensuratezza, la scarsa offensività della condotta e l'occasionalità della stessa, che ha riguardato una sola delle varie dipendenti dell'azienda. 3. In data 28/09/2023, il PG presso questa Corte ha chiesto annullarsi la decisione limitatamente al secondo motivo, per la mancata applicazione dell'art. 62-bis c.p., con rinvio ad altro Giudice per nuovo esame. Ha chiesto, inoltre, dichiararsi la inammissibilità per il primo motivo e la dichiarazione di irrevocabilità circa la responsabilità dell'imputato per il reato attribuito. Il primo motivo di ricorso non è per il PG condivisibile. La sentenza oggetto di censura, saldandosi con quella di primo grado, ha fatto buon governo dei principi esegetici in materia in tema di configurabilità dei presupposti costitutivi del reato attribuito. Premesso che il Giudice di legittimità è giudice della motivazione e non delle prove, i motivi di ricorso non si allineano ai presupposti normativi richiesti, posto che, per l'art. 606 lett. e) c.p.p., cui fanno rifermento i motivi in esame, l'area della sindacabilità è ulteriormente circoscritta dall'aggettivo "manifesta" che connota l'illogicità. Nel senso che le fratture del discorso giustificativo e l'assenza dei necessari passaggi logici del ragionamento probatorio devono essere di evidenza tale da essere immediatamente percepibili;
il vizio deve risultare, inoltre, «dal testo del provvedimento impugnato» e non dall'esame degli atti e documenti probatori contenuti nel fascicolo processuale, occorrendo che esso appaia tale nello stesso sviluppo logico del provvedimento e non nella diversa prospettiva adottata dal ricorrente. Pertanto, il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal provvedimento impugnato, anche «da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame», implementando il perimetro del vizio di motivazione con riferimento alla categoria concettuale della "contraddittorietà". Tuttavia, riconoscere alla Suprema Corte il potere di verificare l'esistenza nel provvedimento impugnato del vizio di "travisamento della prova" non significa attribuire al giudice di legittimità il compito di «rivalutare il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di 2 merito, giacché... il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano, o per converso, se ne esistano altri inopinatamente ed ingiustamente trascurati o fraintesi;
(esemplificando), non potrebbe esserci spazio per una rinnovata considerazione della valenza attribuita ad una determinata deposizione testimoniale, mentre potrebbero farsi valere la mancata considerazione di altra deposizione testimoniale di segno opposto esistente in atti ma non considerata dal giudice ovvero la valenza ingiustamente attribuita ad una deposizione testimoniale inesistente o presentante un contenuto diametralmente opposto a quello recepito dal giudicante» (Cass. pen., Sez. IV, 14/12/2006, G., inedita;
Cass. pen., Sez. IV, 14/12/2006, B.E., inedita). Tanto premesso, nel caso in esame, secondo il PG, le sentenze di merito hanno indicato le ragioni poste a fondamento della affermazione di responsabilità dell'imputato. Ricorrendo per cassazione, il difensore dell'imputato ha prospettato una ricostruzione fattuale alternativa, fondata su valutazioni inferenziali probatorie privi dei crismi di antiteticità manifesta rispetto alle esplicazioni argomentative poste nelle sentenze di merito. Esse sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p. E non solo. Secondo il PG, i Giudici di merito applicano correttamente i principi regolatori in materia, laddove si sostiene: a) che l'operazione fittizia era ritenuta nella sua parzialità; b) che rilevano, nella specie, ex art. 1, lett. a) dAgs. 74/2000, i documenti aventi valore probatorio per l'Amministrazione tributaria emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
c) che rileva per la tipologia di reato attribuita la inesistenza oggettiva, la diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all'IVA, esso comprende anche l'inesistenza soggettiva (Sez. III, 21/04/2017, n. 34534). Così per la difettosa erogazione degli emolumenti per la prestazione lavorativa in busta paga, diversa da quella reale, integra l'elemento oggettivo della ipotesi delittuosa attribuita. La sentenza oggetto di censura motiva adeguatamente per la piattaforma probatoria in atti, con profili non contraddittori, né affetti da travisamenti probatori genericamente riportati. In punto deve evidenziarsi che la premessa conoscitiva del giudice di legittimità non è una proposizione fattuale, ma una proposizione metalinguistica, che verte non su un fatto, ma su una entità concettuale e il conseguente giudizio non è altro che "l'accertamento di una contraddizione tra una decisione individuale e una norma". Il motivo di ricorso, così, riguarda nuove evocate operazioni valutative delle specifiche emergenze processuali richiamate, che non possono essere esposte, in base ad una inaccettabile logica di parcellizzazione, a una interpretazione diversa e alternativa rispetto a quella datane dal giudice di merito, nell'ambito della complessiva valutazione di tutto il materiale probatorio disponibile. Diversamente vale, secondo il PG, per il secondo motivo. La denegata concessione delle circostanze generiche non si confronta adeguatamente con il valore esiguo della contestazione imputata. Del tutto apodittico appare il richiamo all'"elevato indice di offensività", tenuto conto 3 dell'esiguità evocata e del rilevo (esso sì contraddittorio) che dalla ispezione tributaria non siano emerse ulteriori anomalie. Il tutto disformemente al dettato normativo ed alla esegesi dell'art. 62 bis c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo, dovendo invece ritenersi inammissibile quanto al primo motivo. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'articolo 1, lettera a), del d. Igs. n. 74/2000 definisce le «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» come «le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte [il corsivo è del collegio] o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi». Tale è, esattamente, la circostanza accertata nel caso di specie, in cui la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, dapprima (pag. 3) che «l'esistenza dell'operazione e la realizzazione dell'elemento materiale del reato è ritenuta, oggettivamente, nel caso in cui sia stata documentata un'operazione mai avvenuta o avvenuta solo in parte», quindi (pag. 4) che «la mancata esatta erogazione delle somme contenute nella busta paga e riportate sui libri contabili, a fronte della retribuzione realmente percepita dal dipendente certamente realizza l'elemento oggettivo del reato in parola essendo evidente la discrasia tra le somme da portare in detrazione e quelle effettivamente corrisposte». Il motivo di ricorso, che non si confronta non solo con la motivazione, ma neppure con il chiaro tenore della norma, è pertanto manifestamente infondato. 3. Il secondo motivo è invece fondato. Il ricorso si confronta puntualmente con la motivazione della Corte territoriale, secondo cui non sussisterebbe alcun elemento probatorio (neanche avanzato dalla difesa) atto a considerare fondata la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, perché le modalità complessive del fatto presentano un assai elevato indice di offensività, dove si pensi che nel corso della medesima ispezione sono state riscontrate ulteriori anomalie fiscali. Trattasi all'evidenza di apparato argomentativo insoddisfacente sotto il profilo dell'illogicità manifesta, tenuto conto in particolare proprio delle modalità complessive del fatto, ai limiti dell'applicabilità dell'art. 131-bis, cod. pen., essendo infatti viziata l'affermazione della Corte territoriale che ha ritenuto il fatto (indicazione di elementi passivi fittizi, costituiti dai costi per il personale, relativi ad una sola dipendente, pari a soli 1.704,00 euro) caratterizzato da un elevato indice di offensività, aggiungendo peraltro un dato, del tutto neutro ed irrilevante ai fini della 4 valutazione della meritevolezza delle invocate attenuanti, che nel corso dell'ispezione fossero state rilevate delle generiche anomalie fiscali. 4. Tale motivazione non è conforme ai sedimentati arresti di questa Corte, secondo cui, se è ben vero che al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, è altrettanto vero che il suo esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Analogamente, Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419 ha affermato che «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato»). E, nel caso di specie, ciò che emerge è proprio una motivazione non congrua nei termini indicati. 5. L'impugnata sentenza dev'essere pertanto annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania, perché colmi il deficit argomentativo dianzi rilevato quanto al diniego delle invocate attenuanti generiche. Per incidens, si rileva che non è ancora maturato il termine di prescrizione, che interverrà solo in data 16 marzo 2024. 6. Tuttavia, trattandosi di annullamento relativo al solo trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza sul punto dell'affermazione di responsabilità (tra le tante: Sez. 2, n. 45095 del 04/07/2017, Rv. 272260), ciò che osta alla rilevabilità della causa estintiva in sede di giudizio rescissorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 09/11/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al secondo motivo di ricorso, con inammissibilità nel resto e dichiarazione di irrevocabilità della statuizione sulla responsabilità, cui il P.G. di udienza RI ER si è riportata;
Udito, per il ricorrnete, l'Avv. Salvatore EO del Foro di Catania, che si è riportato al ricorso e ha concluso per il suo accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 aprile 2022, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del 17 luglio 2020, con la quale il Tribunale di Catania ha condannato AN AZ alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 2 D.Igs. 74/2000, per avere, nella qualità di titolare e legale rappresentante della Casa Dolce Casa soc. Coop., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato, nella dichiarazione annuale mod. Un. 2012 relativa alle suddette imposte, per l'anno di imposta 2011, nonché annotato e portato in contabilità, elementi passivi fittizi, per un importo complessivo di euro 1.704,00, in particolare avendo portato tra i costi la retribuzione della dipendente EO CA, indicando 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 46691 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 09/11/2023 l'importo pari ad euro 713,00 euro mensile, laddove la retribuzione effettivamente erogata era pari ad euro 500,00; in Acireale in data 19 aprile 2013. 2. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione;
in particolare: 2.1. Col primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al giudizio di colpevolezza, viziato, secondo il ricorrente, da evidente carenza argomentativa, tale da inficiare la tenuta logica del percorso motivazionale. In particolare, evidenzia come si tratti, nel caso di specie, di operazioni oggettivamente e soggettivamente "esistenti", riferite ad una sola dipendente (EO AN CA), in cui si discute solo della mancata erogazione di parte del corrispettivo (1.704 euro); 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento. al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, denegate senza motivazione alcuna, laddove, alla luce dei parametri di cui all'articolo 133 cod. pen., dovevano essere presi in considerazione parametri quali l'incensuratezza, la scarsa offensività della condotta e l'occasionalità della stessa, che ha riguardato una sola delle varie dipendenti dell'azienda. 3. In data 28/09/2023, il PG presso questa Corte ha chiesto annullarsi la decisione limitatamente al secondo motivo, per la mancata applicazione dell'art. 62-bis c.p., con rinvio ad altro Giudice per nuovo esame. Ha chiesto, inoltre, dichiararsi la inammissibilità per il primo motivo e la dichiarazione di irrevocabilità circa la responsabilità dell'imputato per il reato attribuito. Il primo motivo di ricorso non è per il PG condivisibile. La sentenza oggetto di censura, saldandosi con quella di primo grado, ha fatto buon governo dei principi esegetici in materia in tema di configurabilità dei presupposti costitutivi del reato attribuito. Premesso che il Giudice di legittimità è giudice della motivazione e non delle prove, i motivi di ricorso non si allineano ai presupposti normativi richiesti, posto che, per l'art. 606 lett. e) c.p.p., cui fanno rifermento i motivi in esame, l'area della sindacabilità è ulteriormente circoscritta dall'aggettivo "manifesta" che connota l'illogicità. Nel senso che le fratture del discorso giustificativo e l'assenza dei necessari passaggi logici del ragionamento probatorio devono essere di evidenza tale da essere immediatamente percepibili;
il vizio deve risultare, inoltre, «dal testo del provvedimento impugnato» e non dall'esame degli atti e documenti probatori contenuti nel fascicolo processuale, occorrendo che esso appaia tale nello stesso sviluppo logico del provvedimento e non nella diversa prospettiva adottata dal ricorrente. Pertanto, il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal provvedimento impugnato, anche «da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame», implementando il perimetro del vizio di motivazione con riferimento alla categoria concettuale della "contraddittorietà". Tuttavia, riconoscere alla Suprema Corte il potere di verificare l'esistenza nel provvedimento impugnato del vizio di "travisamento della prova" non significa attribuire al giudice di legittimità il compito di «rivalutare il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di 2 merito, giacché... il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano, o per converso, se ne esistano altri inopinatamente ed ingiustamente trascurati o fraintesi;
(esemplificando), non potrebbe esserci spazio per una rinnovata considerazione della valenza attribuita ad una determinata deposizione testimoniale, mentre potrebbero farsi valere la mancata considerazione di altra deposizione testimoniale di segno opposto esistente in atti ma non considerata dal giudice ovvero la valenza ingiustamente attribuita ad una deposizione testimoniale inesistente o presentante un contenuto diametralmente opposto a quello recepito dal giudicante» (Cass. pen., Sez. IV, 14/12/2006, G., inedita;
Cass. pen., Sez. IV, 14/12/2006, B.E., inedita). Tanto premesso, nel caso in esame, secondo il PG, le sentenze di merito hanno indicato le ragioni poste a fondamento della affermazione di responsabilità dell'imputato. Ricorrendo per cassazione, il difensore dell'imputato ha prospettato una ricostruzione fattuale alternativa, fondata su valutazioni inferenziali probatorie privi dei crismi di antiteticità manifesta rispetto alle esplicazioni argomentative poste nelle sentenze di merito. Esse sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p. E non solo. Secondo il PG, i Giudici di merito applicano correttamente i principi regolatori in materia, laddove si sostiene: a) che l'operazione fittizia era ritenuta nella sua parzialità; b) che rilevano, nella specie, ex art. 1, lett. a) dAgs. 74/2000, i documenti aventi valore probatorio per l'Amministrazione tributaria emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
c) che rileva per la tipologia di reato attribuita la inesistenza oggettiva, la diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all'IVA, esso comprende anche l'inesistenza soggettiva (Sez. III, 21/04/2017, n. 34534). Così per la difettosa erogazione degli emolumenti per la prestazione lavorativa in busta paga, diversa da quella reale, integra l'elemento oggettivo della ipotesi delittuosa attribuita. La sentenza oggetto di censura motiva adeguatamente per la piattaforma probatoria in atti, con profili non contraddittori, né affetti da travisamenti probatori genericamente riportati. In punto deve evidenziarsi che la premessa conoscitiva del giudice di legittimità non è una proposizione fattuale, ma una proposizione metalinguistica, che verte non su un fatto, ma su una entità concettuale e il conseguente giudizio non è altro che "l'accertamento di una contraddizione tra una decisione individuale e una norma". Il motivo di ricorso, così, riguarda nuove evocate operazioni valutative delle specifiche emergenze processuali richiamate, che non possono essere esposte, in base ad una inaccettabile logica di parcellizzazione, a una interpretazione diversa e alternativa rispetto a quella datane dal giudice di merito, nell'ambito della complessiva valutazione di tutto il materiale probatorio disponibile. Diversamente vale, secondo il PG, per il secondo motivo. La denegata concessione delle circostanze generiche non si confronta adeguatamente con il valore esiguo della contestazione imputata. Del tutto apodittico appare il richiamo all'"elevato indice di offensività", tenuto conto 3 dell'esiguità evocata e del rilevo (esso sì contraddittorio) che dalla ispezione tributaria non siano emerse ulteriori anomalie. Il tutto disformemente al dettato normativo ed alla esegesi dell'art. 62 bis c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo, dovendo invece ritenersi inammissibile quanto al primo motivo. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'articolo 1, lettera a), del d. Igs. n. 74/2000 definisce le «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» come «le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte [il corsivo è del collegio] o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi». Tale è, esattamente, la circostanza accertata nel caso di specie, in cui la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, dapprima (pag. 3) che «l'esistenza dell'operazione e la realizzazione dell'elemento materiale del reato è ritenuta, oggettivamente, nel caso in cui sia stata documentata un'operazione mai avvenuta o avvenuta solo in parte», quindi (pag. 4) che «la mancata esatta erogazione delle somme contenute nella busta paga e riportate sui libri contabili, a fronte della retribuzione realmente percepita dal dipendente certamente realizza l'elemento oggettivo del reato in parola essendo evidente la discrasia tra le somme da portare in detrazione e quelle effettivamente corrisposte». Il motivo di ricorso, che non si confronta non solo con la motivazione, ma neppure con il chiaro tenore della norma, è pertanto manifestamente infondato. 3. Il secondo motivo è invece fondato. Il ricorso si confronta puntualmente con la motivazione della Corte territoriale, secondo cui non sussisterebbe alcun elemento probatorio (neanche avanzato dalla difesa) atto a considerare fondata la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, perché le modalità complessive del fatto presentano un assai elevato indice di offensività, dove si pensi che nel corso della medesima ispezione sono state riscontrate ulteriori anomalie fiscali. Trattasi all'evidenza di apparato argomentativo insoddisfacente sotto il profilo dell'illogicità manifesta, tenuto conto in particolare proprio delle modalità complessive del fatto, ai limiti dell'applicabilità dell'art. 131-bis, cod. pen., essendo infatti viziata l'affermazione della Corte territoriale che ha ritenuto il fatto (indicazione di elementi passivi fittizi, costituiti dai costi per il personale, relativi ad una sola dipendente, pari a soli 1.704,00 euro) caratterizzato da un elevato indice di offensività, aggiungendo peraltro un dato, del tutto neutro ed irrilevante ai fini della 4 valutazione della meritevolezza delle invocate attenuanti, che nel corso dell'ispezione fossero state rilevate delle generiche anomalie fiscali. 4. Tale motivazione non è conforme ai sedimentati arresti di questa Corte, secondo cui, se è ben vero che al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, è altrettanto vero che il suo esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Analogamente, Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419 ha affermato che «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato»). E, nel caso di specie, ciò che emerge è proprio una motivazione non congrua nei termini indicati. 5. L'impugnata sentenza dev'essere pertanto annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania, perché colmi il deficit argomentativo dianzi rilevato quanto al diniego delle invocate attenuanti generiche. Per incidens, si rileva che non è ancora maturato il termine di prescrizione, che interverrà solo in data 16 marzo 2024. 6. Tuttavia, trattandosi di annullamento relativo al solo trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza sul punto dell'affermazione di responsabilità (tra le tante: Sez. 2, n. 45095 del 04/07/2017, Rv. 272260), ciò che osta alla rilevabilità della causa estintiva in sede di giudizio rescissorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 09/11/2023