Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/1998, n. 6547
CASS
Sentenza 21 dicembre 1998

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In tema di notifica nella procedura prevista dall'art. 92 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può ritenersi validamente costituito il rapporto processuale nel caso in cui il condannato, dopo aver avanzato richiesta alla Sezione di Sorveglianza per ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva (essendosi egli sottoposto a programma di disintossicazione e socio-riabilitativo), venga poi tratto in arresto e si trovi, quindi, in stato di detenzione al momento della celebrazione dell'udienza in camera di consiglio, così da non potersi ricevere la notifica al domicilio dichiarato. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza del condannato, per essere lo stesso risultato irreperibile al domicilio indicato nell'istanza stessa, ritenendo che, essendo stato "medio tempore" instaurato lo stato detentivo, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/1998, n. 6547
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6547
    Data del deposito : 21 dicembre 1998

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