Sentenza 21 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di notifica nella procedura prevista dall'art. 92 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può ritenersi validamente costituito il rapporto processuale nel caso in cui il condannato, dopo aver avanzato richiesta alla Sezione di Sorveglianza per ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva (essendosi egli sottoposto a programma di disintossicazione e socio-riabilitativo), venga poi tratto in arresto e si trovi, quindi, in stato di detenzione al momento della celebrazione dell'udienza in camera di consiglio, così da non potersi ricevere la notifica al domicilio dichiarato. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza del condannato, per essere lo stesso risultato irreperibile al domicilio indicato nell'istanza stessa, ritenendo che, essendo stato "medio tempore" instaurato lo stato detentivo, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/1998, n. 6547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6547 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 29.11.1999
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N.6547
3.Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N.09315/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NF NO n. il 09.02.1949
avverso ordinanza del 22.12.1998 G.I.P. TRIBUNALE di BOLZANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G.: Inammissibilità del ricorso. Considerato in fatto e in diritto
Con istanza presentata al G.I.P. del Tribunale di Bolzano NF ON chiedeva che fosse revocata la sentenza n. 418 del 14/11/1996, con la quale, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ritenuta la continuazione, era stata applicata nei suoi confronti la pena di mesi sette di reclusione siccome imputato del reato previsto dall'art. 416 c.p. (associazione per delinquere, finalizzata a favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato) e del reato previsto dagli artt. 110 c.p., 81 cpv. c.p. e 3 co. 8 L. 39/1990 (attività diretta a favorire l'ingresso clandestino degli stranieri a scopo di lucro).
Con ordinanza 22/12/1998 il G.I.P. del Tribunale di Bolzano rigettava la suddetta richiesta, osservando che i fatti addebitati al NF, anche ai sensi della nuova normativa prevista dall'art. 10 L. 40/1998, costituiscono ipotesi di reato.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge sul rilievo che una delle ipotesi contestate riguardava la violazione dell'art.12 co. 1 L. 943/1986, da ritenersi depenalizzata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 46 L. 40/1998. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.
Infatti - a parte la considerazione che dalla sentenza di "patteggiamento" n. 418 del 14/11/1996, acquisita in copia agli atti, risulta che al NF non fu contestato in modo specifico il reato previsto dall'art. 12 L. 943/1986, che fu invece contestato ad altri imputati - va rilevato che le due ipotesi contestate (reato associativo e attività diretta a favorire l'ingresso clandestino degli stranieri nel territorio dello Stato, per le quali fu applicata la pena su richiesta delle parti), integrano tuttora ipotesi di reato, tenuto conto che le rispettive fattispecie sono previste dall'art. 12 commi 1 e 3 del testo unico n. 286/1998 concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero. Ne consegue che correttamente il giudice di merito non ha proceduto alla revoca della sentenza, integrando i fatti ipotesi di reato tuttora vigenti.
Pertanto, trattandosi di motivo manifestamente infondato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di L.
1.000.000 a favore della cassa delle ammende.
P. T. M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 611-616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 1.000.000 (un milione) a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 1999