Sentenza 18 ottobre 2003
Massime • 1
Il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per la tutela di un diritto proprio ed autonomo; per effetto dell'attribuzione ad esso di dette spese ed onorari ( attribuzione che costituisce una distinta statuizione, formalmente cumulata con le altre pronunce della sentenza ), il credito sorge direttamente a favore del difensore, nei confronti del soccombente. Ne consegue che la notifica della sentenza al soccombente, effettuata al solo fine del recupero delle spese, non fa decorrere il termine breve per proporre l'impugnazione da parte del cliente vittorioso, il quale, in mancanza di singola notificazione, può impugnare nel termine annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2003, n. 15639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15639 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA PA, elett. dom. in Roma, via Conca d'Oro n. 246/G presso l'avv. Raffaele Abete, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio D'Andrea, per procura per notar Pasquale Macchiarelli del 12 marzo 2002, rep. 9873;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro "pro-tempore", elett. dom. in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli ufficio dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, da cui è rappresentata e difesa per legge;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli in data 5 dicembre 2001, n. 4949 (R.G.N. 44676+44991/1995);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 26 giugno 2003, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore del lavoro di Napoli, all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 17 maggio 1995, in accoglimento parziale del ricorso RA AP, condannava il Ministero dell'Interno alla corresponsione in suo favore della pensione di inabilità dal 1^ dicembre 1992, oltre alle spese processuali.
Avverso la decisione proponeva gravame il Ministero eccependo la carenza di legittimazione passiva per avere l'assicurata superato il 65^ anno di età.
La AP si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame e, con distinto ricorso del 24 luglio 1995, spiegava a sua volta appello insistendo per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il Tribunale, riuniti i due processi, disponeva il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio e, all'esito, con sentenza del 5 dicembre 2001, dichiarava la carenza di legittimazione passiva del Ministero in ordine alla istanza di pensione di inabilità;
dichiarava altresì inammissibile il gravame della AP. In quest'ultimo profilo, osservava il Tribunale che era tardivo l'appello dell'assicurata poiché il suo difensore, pur avendo notificato al Ministero dell'Interno la sentenza pretorile in data 17 giugno 1995, aveva depositato il relativo ricorso il 24 luglio seguente, quando era già decorso il termine di 30 giorni di cui all'art. 434 c.p.c. La AP ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. Il Ministero ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la AP, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 3, censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto tardivo l'appello volto al riconoscimento della indennità di accompagnamento, senza considerare che la notifica della sentenza, in quanto effettuata dal difensore attributario esclusivamente per il recupero delle spese, non era idonea al decorso del termine per l'impugnazione diretta a fare valere le ragioni della cliente onde la ritualità del gravame.
Ed invero il legale, il quale, ai soli fini del recupero delle spese di cui era distrattario, aveva notificato al Ministero, insieme al precetto, le copie della pronuncia pretorile rilasciategli nella detta qualità, aveva poi ritualmente impugnato la sentenza di primo grado nel termine lungo per fare valere le ragioni della cliente. Il motivo va accolto perché fondato.
Il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi, agisce per la tutela di un diritto proprio ed autonomo. Per effetto dell'attribuzione di dette spese ed onorari (attribuzione che costituisce una distinta statuizione, formalmente cumulata con le altre pronunce della sentenza), il credito sorge, infatti, direttamente a favore del difensore, nei confronti del soccombente, dovendosi escludere che si verta in ipotesi di cessione di credito, da parte del cliente, al proprio difensore (vedi Cass., 13 ottobre 1972, n. 3037; 14 giugno 1965, n. 1202, secondo cui l'autonomia del diritto del difensore distrattario esclude necessariamente la possibilità che al medesimo sia opposta la compensazione dal soccombente il credito vantato verso la parte vittoriosa). Siffatti principi sono stati violati dal Tribunale che avrebbe dovuto rilevare che: nella specie, effettivamente l'avvocato Sergio D'Andrea, difensore della AP, ma distrattario delle spese liquidategli nella sentenza di primo grado, aveva notificato il 17 giugno 1985 al ministero dell'Interno copia della detta pronuncia e precetto per il recupero delle dette spese;
la statuizione di accoglimento della richiesta di distrazione delle spese del giudizio e degli onorari proposta dal difensore, proprio perché autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, costituiva una statuizione in capo al difensore medesimo a tutti gli effetti distinta da quella afferente alla parte vittoriosa;
il termine per proporre l'impugnazione ai fini della tutela delle ragioni della AP, stante l'autonomia dell'interesse sostanziale di ogni singola parte, non poteva più essere unitario ma decorreva dalla data delle singole notificazioni (vedi Cass., 6 novembre 1986, n. 6494, in una fattispecie di pluralità di cause).
In tale prospettiva, al fine della verifica della ritualità della impugnazione della AP, andava quindi distinta la notifica della prima statuizione nel termine breve - la quale non poteva che riflettere i suoi effetti soltanto nei confronti del difensore attributario (vedi Cass., 15 novembre 1983, n. 6795, in una fattispecie di esecuzione promossa dal difensore distrattario per il recupero delle spese giudiziali, in cui l'opponente aveva contestato il relativo diritto) - da quella riguardante le disposizioni relative all'assicurata, avvenuta nel termine lungo di un anno, ai sensi degli artt. 325-326 c.p.c., in relazione all'art. 434 c.p.c., onde la ritualità del gravame e l'obbligo del giudice di secondo grado di esaminare e decidere l'appello in oggetto.
Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice che, nell'uniformarsi ai principi enunciati, deciderà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Salerno.
Cosi deciso in Roma, il 26 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2003