Articolo 639 bis del Codice penale
Articolo 638Articolo 640
Versione
15 dicembre 1981
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12 aprile 2025
Art. 639-bis.

(Casi di esclusione della perseguibilita' a querela).

Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 ((, 634-bis)) e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.
Entrata in vigore il 12 aprile 2025
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