Articolo 651 del Codice penale
Articolo 590 bisArticolo 583 bis
Versione
1 luglio 1931
Art. 651.

(Rifiuto d'indicazioni sulla propria identita' personale)

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identita' personale, sul proprio stato, o su altre qualita' personali, e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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