Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2005, n. 10199
CASS
Sentenza 22 novembre 2005

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Massime1

Ai fini dell'acquisizione e della lettura a dibattimento delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalla persona offesa residente all'estero (art. 512 bis cod. proc. pen.), occorre che sia stata preventivamente esperita la procedura della rogatoria ai fini della sua citazione. (Nella specie la Corte ha precisato anche che la rogatoria internazionale deve essere "concelebrata" o "mista", come indicato nell'art. 4 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, in quanto il modello accusatorio consacrato nel quarto comma dell'art. 111 della Costituzione condiziona l'acquisizione e la utilizzazione di atti istruttori assunti all'estero per rogatoria internazionale alla possibilità per le parti di interloquire dialetticamente nell'assunzione della prova).

Commentario1

  • 1Accusatore residente all'estero non compare: condanna impossibile? (Cass, 27918/11)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2021

    I diritti della difesa sono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'art. 6 quando una condanna si basa, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento. La deroga al principio costituzionale della formazione della prova nel contraddittorio richiede che la persona sia effettivamente residente all'estero; che sia stata citata; e che tale citazione sia avvenuta nelle forme inderogabilmente prescritte dalla legge, non potendo aversi incertezza in ordine alla verifica rigorosa della sussistenza dei presupposti della deroga, collegata all'assoluta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2005, n. 10199
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10199
Data del deposito : 22 novembre 2005

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