CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2023, n. 9972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9972 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NZ UR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AS Epidendio, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di AN IZ per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., commesso il 18 febbraio 2011 (capo A), nonché per i reati di cui agli artt. 477-482 cod. pen., commessi il 18 febbraio 2011 e il 21 gennaio 2011 (capi B e C), riconoscendo la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata esclusione della recidiva. Penale Sent. Sez. 5 Num. 9972 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 20/01/2023 Il difensore aveva chiesto alla Corte di appello di escludere la recidiva, rassegnando in tal senso le proprie conclusioni. La sentenza impugnata ha rigettato l'istanza sul rilievo che il punto non era stato devoluto al giudice dell'impugnazione con un apposito motivo di gravame e che non si rientrava nelle questioni rilevabili di ufficio ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente tale argomento sarebbe erroneo, poiché il giudice di appello avrebbe il potere di escludere di ufficio la recidiva con i conseguenti effetti sul computo del termine prescrizionale rilevabile ex art. 129 cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancata assunzione della deposizione del teste Bisi che il Tribunale prima aveva ammesso ex art. 507 cod. proc. pen., ritenendo la prova decisiva, ma che poi aveva revocato. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, che investe il punto della recidiva, è inedito e, in ogni caso, generico. 2.1. È stato di anche recente ribadito che il giudice di appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello dell'imputato, trattandosi di un'ipotesi non prevista dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che individua in modo tassativo le deroghe al principio devolutivo (Sez. 3, n. 25806 del 11/05/2022 , Vitale, Rv. 283470 - 02; cfr. anche Sez. 2, n. 47025 del 03/10/2013, Cogotti, Rv. 257752 - 01). 2.2. Il motivo, peraltro, è generico, poiché non indica in forza di quali elementi, caratterizzanti il caso di specie, la Corte di appello avrebbe dovuto escludere la recidiva riconosciuta dal Tribunale. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato In primo luogo non viene illustrata la decisività della prova ammessa di ufficio e poi revocata In ogni caso non è sindacabile in sede di legittimità, per omessa assunzione di una prova decisiva, la revoca del provvedimento di ammissione di una prova disposta d'ufficio su sollecitazione di parte, che sia congruamente motivata in 2 riferimento alla raggiunta completezza del quadro istruttorio (Sez. 6, n. 13571 del 12/11/2010, dep. 2011, C., Rv. 249906 - 01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2023
sentita relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AS Epidendio, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di AN IZ per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., commesso il 18 febbraio 2011 (capo A), nonché per i reati di cui agli artt. 477-482 cod. pen., commessi il 18 febbraio 2011 e il 21 gennaio 2011 (capi B e C), riconoscendo la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata esclusione della recidiva. Penale Sent. Sez. 5 Num. 9972 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 20/01/2023 Il difensore aveva chiesto alla Corte di appello di escludere la recidiva, rassegnando in tal senso le proprie conclusioni. La sentenza impugnata ha rigettato l'istanza sul rilievo che il punto non era stato devoluto al giudice dell'impugnazione con un apposito motivo di gravame e che non si rientrava nelle questioni rilevabili di ufficio ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente tale argomento sarebbe erroneo, poiché il giudice di appello avrebbe il potere di escludere di ufficio la recidiva con i conseguenti effetti sul computo del termine prescrizionale rilevabile ex art. 129 cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancata assunzione della deposizione del teste Bisi che il Tribunale prima aveva ammesso ex art. 507 cod. proc. pen., ritenendo la prova decisiva, ma che poi aveva revocato. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, che investe il punto della recidiva, è inedito e, in ogni caso, generico. 2.1. È stato di anche recente ribadito che il giudice di appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello dell'imputato, trattandosi di un'ipotesi non prevista dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che individua in modo tassativo le deroghe al principio devolutivo (Sez. 3, n. 25806 del 11/05/2022 , Vitale, Rv. 283470 - 02; cfr. anche Sez. 2, n. 47025 del 03/10/2013, Cogotti, Rv. 257752 - 01). 2.2. Il motivo, peraltro, è generico, poiché non indica in forza di quali elementi, caratterizzanti il caso di specie, la Corte di appello avrebbe dovuto escludere la recidiva riconosciuta dal Tribunale. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato In primo luogo non viene illustrata la decisività della prova ammessa di ufficio e poi revocata In ogni caso non è sindacabile in sede di legittimità, per omessa assunzione di una prova decisiva, la revoca del provvedimento di ammissione di una prova disposta d'ufficio su sollecitazione di parte, che sia congruamente motivata in 2 riferimento alla raggiunta completezza del quadro istruttorio (Sez. 6, n. 13571 del 12/11/2010, dep. 2011, C., Rv. 249906 - 01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2023