Sentenza 20 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2002, n. 4013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4013 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 04013 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill mi Si Dott. Vincenzo M Presidente R.G.N. 12094/99 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere 14223/99 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Cron.9387 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 20/12/01 Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GIARRATANO SALVATORE;
- intimato e sul 2° ricorso n° 14223/99 proposto da:2001 5266 GIARRATANO SALVATORE, elettivamente domiciliato in -1- ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO;
intimato avverso la sentenza n. 2/99 del Tribunale di CALTANISSETTA, emessa il 08/01/99 R.G.N. 1518/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato DE FERRA' per delega CATANIA;
udito l'Avvocato CABIBBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, ed assorbito il ricorso incidentale e condizionato. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 23.2.1994 n. 76 il Pretore di Caltanissetta, giudice del lavoro, ha respinto la domanda proposta dal sig. GI OR volta al riconoscimento di rendita per malattia professionale, ritenendo il relativo diritto estinto per prescrizione. Il Tribunale della stessa città, con sentenza 8 gennaio/8 marzo 1999 n. 2, ha accolto la domanda del GI, ritenendo la prescrizione utilmente interrotta dalla domanda amministrativa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Inail, con unico motivo. 松 L' intimato si è costituito con controricorso, resistendo;
ha proposto ricorso incidentale condizionato circa 1' individuazione del giorno di decorrenza della prescrizione. Motivi della decisione Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con unico motivo di ricorso l'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 112 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 132 n. 4 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.; omessa e insufficiente motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per non avere fatto 3 applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale maggioritario secondo cui nessun atto diverso dalla proposizione dell'azione giudiziaria può avere efficacia sospensiva o interruttiva del termine prescrizionale triennale stabilito dall'art. 112, primo comma, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Il motivo non è fondato. Questa Corte, dirimendo a Sezioni Unite il contrasto di ha giurisprudenza sorto all'interno della sezione lavoro, statuito che l'art. 112, primo comma del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per Assil l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nello stabilire che l'azione per conseguire le prestazioni assicurative "si prescrive nel termine di tre anni", fa riferimento al concetto di prescrizione in senso proprio, quale accolto dalla disciplina generale del codice civile, le cui regole, comprese quelle sulla interruzione, sono perciò applicabili in mancanza di una espressa ed univoca contraria del legislatorevolontà anche alla che, in quanto vera prescrizione triennale anzidetta, prescrizione, non può essere assoggettata ad una disciplina tale da trasformarla in decadenza. Pertanto la prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell'Inail di cui all'art. 112 d. P. R. n. 1124 del 1965 può legittimamente essere interrotta, secondo le norme del 4 codice civile, non solo con la proposizione dell'azione in giudizio, ma anche con atti stragiudiziali, di cui all'art. 2943 cod. civ., senza che l'efficacia sospensiva della prescrizione medesima (prevista dall'art. 111 secondo comma del citato decreto) escluda l'efficacia interruttiva, che permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione (Cass. sez. un. 16 novembre 1999 n. 783). Poiché il ricorrente non contesta che la domanda amministrativa ricada temporalmente in termine utile per Адис interrompere la prescrizione, il ricorso va respinto. La sua reiezione comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Le spese processuali seguono la soccombenza sul ricorso principale e vengono liquidate in Euro oltre Euro mille per onorari di avvocato, da distrarsi in favore dell'avv. Cabibbo antistatario. La lake:
p.q.m.
principale, i ricorsi;
rigetta il ricorso riunisce il ricorrente assorbito l'incidentale, e condanna giudizioprincipale а pagare le spese del presente liquidate in Euro M.00 X oltre Euro mille per onorari di avvocato, da distrarsi in favore dell'avv. Cabibbo antistatario. 5 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 20 dicembre 2001. Il Presidente Vincenzo Miles Il Consigliere Estensore Aldo De Muscin IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 20 MAR. 2002 IL CANCELLIERE 3 0 3 I A 1 5 S D . S , T . A R O T N L A , ' L A 3 L O S L 7 B E - E I P 8 D S - D I I 1 S 1 N A N T G E S E O S O G I P A G D A M E I E O L , A T O T D A R I L E T R I S T L I D E N G E D E O S R E Inail\prescrizione-atti interruttivi comuni2 RG 12094+14223/1999 6