Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2026, n. 17968
CASS
Sentenza 4 giugno 2026

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  • Accolto
    Legittimazione e spettanza del rimborso per illegittimità dell'addizionale

    La Corte di Cassazione, decidendo nel merito, ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo fondata la domanda della VE AN sulla base di precedenti pronunce relative all'illegittimità costituzionale della normativa di riferimento.

  • Accolto
    Tardività dell'appello

    La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la notifica a mezzo PEC della sentenza di primo grado fosse priva dei requisiti minimi per far decorrere il termine breve per l'impugnazione, in particolare l'assenza della relata di notifica e dell'attestazione di conformità della sentenza.

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Commentario1

  • 1Relata di notifica e attestazione di conformità necessarie per il decorso del termine breveAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 10 giugno 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2026, n. 17968
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17968
Data del deposito : 4 giugno 2026

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