CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
Commentario • 1
- 1. Relata di notifica e attestazione di conformità necessarie per il decorso del termine breveAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 10 giugno 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2026, n. 17968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17968 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11524/2025 R.G. proposto da: NE ENERGIA S.P.A., sedente in Roma, in persona del procuratore Tiziana Tosti, con Avv. Nicola Palombi;
- ricorrente -
contro CONSERVE NOLANA S.R.L., sedente in Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, con avv. Francesco AR, CA AR e IA HI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1391/25 resa dalla Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 21 marzo 2025; udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del sei maggio 2026 dal consigliere AL RI;
udito il Sostituto Procuratore generale, AL Michele Cisterna, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
DECORRENZA TERMINI PER IMPUGNAZIONE Civile Sent. Sez. 3 Num. 17968 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: CRIVELLI ALBERTO Data pubblicazione: 04/06/2026 2 udito il difensore della ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, escludendo la decisione nel merito;
udito il difensore della controricorrente, che ha concluso per il rigetto. FATTI DI CAUSA 1. La VE AN s.r.l. agiva in giudizio per la ripetizione dell’addizionale provinciale incamerata dal gestore dell’elettricità, e il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva la domanda. L’NE ENERGIA S.P.A. (NE) proponeva quindi gravame con atto d’appello notificato in data 31 maggio 2024, ma la Corte partenopea dichiarava l’inammissibilità dell’appello in quanto tardivo, essendo stato proposto dopo cinquantacinque giorni dalla notifica della sentenza gravata, avvenuta a mezzo pec in data 5 aprile 2024. Ricorre quindi l’NE in cassazione affidandosi a tre mezzi di impugnazione, mentre la VE AN resiste con controricorso. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. La causa è stata infine trattata all’udienza pubblica in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 325, 326, 327 e 137 cod. proc. civ., nonché dell’art.
3-bis della l. n. 53/94. Ritiene infatti la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale abbia giudicato la tardività dell’appello sulla base di una trasmissione a mezzo pec della sentenza di primo grado che era priva di relata di notifica, priva della prescritta dicitura nell’oggetto e con allegata una sentenza priva della certificazione di conformità. 1.1 Il motivo è fondato. Va rammentato che, come si ricava dall’impugnata pronuncia, lo stesso giorno del deposito della sentenza di primo grado il legale della VE AN trasmetteva via pec, senza accompagnarla da relata di notificazione, al procuratore dell’NE una copia non attestata di 3 conformità della sentenza, come ricordato nel motivo priva di certificazione di conformità e comunicando un messaggio informale, con cui chiedeva le determinazioni dell’assistita del destinatario, quindi dell’NE, circa “l’adempimento spontaneo” della decisione. Orbene, ritiene il Collegio che siffatta modalità di trasmissione della sentenza non sia idonea al fine di far decorrere il termine breve di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., per l’impugnazione. Invero, sebbene la giurisprudenza escluda la necessità, ai fini della notifica della sentenza, di formule sacramentali, appare a questa Corte regolatrice, come già in significativi precedenti, che la stessa debba senza equivoci consentire al destinatario di comprendere l’intenzione del mittente di porre termine al processo (cfr. Cass. n. 19816/20, che richiama in proposito Cass. n. 4690/11 e Cass. n. 5146/18). Benvero, questa Corte, come anticipato, ammette la mancata osservanza di non determinanti formalismi inerenti alla notifica ai fini del decorso del termine breve di cui all’art. 326 cod. proc. civ., così consentendo l’equivalenza alla stessa di quella effettuata presso il procuratore costituito (Cass. 24/11/2005, n. 24795; Cass. 11/06/2009, n. 13546), come pure di quella diretta a quest’ultimo pur se in luoghi diversi da quello eletto (per tutte: Cass. 05/11/1998, n. 11093, purché ovviamente la notifica vada a buon fine;
a maggior ragione se eseguita presso lo studio professionale: Cass. ord. 24/07/2009, n. 17391; Cass. 26/03/2010, n. 7365; in senso solo in apparenza in parte difforme: Cass. ord. 25/06/2018, n. 16663) e perfino di quella della sentenza in forma esecutiva (dopo la novella dell’art. 479, secondo comma, cod. proc. civ. introdotta dal d.l. n. 273/05: Cass. 18/04/2014, n. 9051). Non solo, questa Corte ammette altresì la decorrenza del termine breve dalla data di proposizione di una precedente impugnazione ad opera della stessa parte (cfr. Cass. 12/12/2003, n. 19047). 4 Ma tutto ciò sempre sul presupposto indefettibile della chiara ed inequivoca volontà di por fine al processo e, nell’ultimo caso, invece, di impugnare. In modo decisivo, la sent. Cass. Sez. U. n. 20866/20 ha chiarito, in proposito, che scopo della notifica della sentenza è quello di far percepire al destinatario non solo (e quasi si potrebbe dire, non tanto) il contenuto del provvedimento, ma anche (e, quindi, soprattutto) in modo inequivoco l’intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un’eventuale sua impugnazione. In altri termini, le formalità che vanno seguite necessariamente sono quelle strumentali alla provocatio ad opponendum, che si fonda su un autentico potere unilaterale di modificazione giuridica (Cass. Sez. U. n. 20866/20, cit.) (appunto collegato al presupposto per far decorrere il termine breve) che, come tale, presuppone a) estrema chiarezza circa la finalità; b) indirizzo della stessa sia al soggetto interessato che al suo procuratore, avendo quest’ultimo gli strumenti per la valutazione tecnica. Orbene, calando i surriferiti principi al caso della notificazione a mezzo pec, va anzitutto osservato come quest’ultima, in base al modello legale statuito dall’art.
3-bis della l. n. 53/94 - per l’ipotesi, ricorrente nella prassi, in cui la notifica venga effettuata a cura del legale a ciò autorizzato in base alla anzidetta disposizione legislativa - debba essere eseguita: “all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall’articolo 196- undecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e 5 disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
4. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;
f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2. 6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo”. Orbene, certamente può ritenersi che la mancata stretta osservanza, ad esempio, delle forme relative all’oggetto del messaggio, ovvero della mancata riproduzione dell’intero contenuto della relata, come sopra disciplinato, possa non inficiare la finalità suddetta (come del resto ritenuto da Cass. n. 23620/18). A ben vedere, quindi, la sentenza da ultimo citata, su cui la decisione impugnata dichiara di fondare la propria ratio, conferma in realtà i principi sopra esposti, con generale riguardo alla finalità della notificazione in parola, dal momento che con tale decisione questa Corte ha ritenuto che l’omissione del codice fiscale del notificante non interferisca con il raggiungimento dello scopo della notificazione, poiché all’evidenza nella relativa fattispecie si aveva un atto notificato completo nei suoi elementi essenziali (primo fra tutti la relata). Ma lo scopo non può dirsi raggiunto per una trasmissione, come quella che riguarda la presente fattispecie, per come sopra descritta. 6 Infatti, a prescindere dalla non rispondenza al modello legale della redazione dell’oggetto del messaggio, pur riscontrata nella specie, una pec assolutamente priva della relata di notificazione e con in allegato una sentenza non attestata di conformità non soddisfa affatto i requisiti che si sono sopra indicati. Essa, a parere del Collegio, non manifesta infatti in modo inequivoco la volontà di esercitare quel potere unilaterale di modificazione giuridica, che, per manifestarsi, richiede l’osservanza di minimali formalità, strumentali a rendere inequivocità del fine. In altri termini, omettere le formalità della relata e dell’attestazione di conformità della sentenza, a differenza che effettuare una notificazione pur mancante di qualche elemento di contorno, non consente al destinatario di comprendere in maniera incontestabile la strumentalità della comunicazione alla provocatio sottesa alla comunicazione. Invero, può dirsi che una trasmissione priva della relata non sia neppure qualificabile come atto strumentale all’esercizio del potere configurato in capo alla parte ai sensi degli artt. 325, secondo comma e 326, cod. proc. civ., consistente come detto nel provocare la controparte a impugnare la pronuncia trasmessa nel termine breve. Tanto più, l’allegazione a siffatta “trasmissione” di una sentenza senza neppure l’attestazione di conformità, prevista dalla disciplina richiamata proprio per rendere certezza (per quanto possibile) circa il contenuto della copia rispetto a quello dell’originale, pone in dubbio la stessa serietà (quanto meno ai fini che ci riguardano) della trasmissione. In proposito, pur a fronte della decisività dell’assenza della relata di notificazione, deve osservarsi come risulti pacifico che la pec citava come allegato la presenza di una “copia informatica” e non di un duplicato ai sensi dell’art. 23-bis del codice dell’amministrazione digitale. In ogni caso, sempre nel solco di quanto si è osservato, non può certo imporsi al destinatario della notificazione anche l’onere di verificare la natura della 7 copia della sentenza (se appunto copia informatica o duplicato ex art. 23- bis cit.), a fronte dell’espressa indicazione contenuta nel messaggio. Deve, in definitiva, concludersi che il messaggio di posta elettronica certificata con cui si vorrebbe attivato il termine breve per impugnare la sentenza ad esso allegato è privo dei requisiti minimali di una notifica idonea a conseguire quell’effetto, in applicazione del seguente principio di diritto: “Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione di cui all’art. 326 cod. proc. civ., la notifica a mezzo pec della sentenza, pur non dovendo strettamente osservare ogni singola formalità prevista dalla disciplina, in particolare quelle di cui all’art.
3-bis della l. n. 53/94 per le notifiche a cura degli avvocati, ai fini di assicurare il raggiungimento dello scopo della notifica stessa, deve manifestare l’univoca volontà del mittente di sollecitare nel destinatario la valutazione tecnica ai fini di un’eventuale sua impugnazione. A tal fine, la relata di notifica, nonché l’attestazione di conformità della sentenza, costituiscono elementi indispensabili al fine di riconoscere tale notifica come indicativa della manifestazione del potere di unilaterale modificazione giuridica consistente nel comprimere temporalmente i termini per l’impugnazione in capo al destinatario”. A diversamente concludere, del resto, si finirebbe per conferire ad un’attività sostanzialmente neutra (la trasmissione informale) un effetto che, invece, a fronte di conseguenze così rilevanti, favorevoli a chi quell’attività pone in essere - il decorso di un termine breve per l’impugnazione - non può che richiedere in capo a chi invia un onere di rispetto di specifiche regole formali, minime ma ineluttabili (come pure ancora si ricava sempre da Cass. n. 20866/20). Ancora, accedendo ad una completa e inammissibile deformalizzazione, si finirebbe per consentire all’equipollenza fra la conoscenza formale con quella di fatto, che questa Corte ha sempre negato (Cass. Sez. U. n. 11366/16), a parere del Collegio a tutela precipua degli stessi diritti di 8 difesa della parte, che verrebbe subordinato ad un irragionevole onere di diligenza interpretativa, da cui appunto la parte viene invece esentata, potendo “riconoscere” la finalità dell’atto dall’osservanza di pochi e semplici oneri da parte del notificante. Nella specie, poi, la non riconoscibilità della finalità della notifica è addirittura rafforzata dal comportamento del mittente che, come precisato, accompagnava la notifica con un messaggio teso non certo a por fine al processo, ma semmai ad ottenere l’adempimento e, dunque, strumentale piuttosto, almeno all’apparenza, all’attuazione della pronuncia di primo grado (e al quale, infatti, tre giorni dopo replicava il destinatario). Né può essere valorizzata, in proposito, la circostanza per cui il procuratore di NE nella risposta alla pec ebbe a riservarsi l’impugnazione, elemento del tutto neutro e perfettamente compatibile con l’impugnazione nel termine semestrale, come poi avvenuto. 2. I restanti motivi, l’uno denunziante la nullità della sentenza per non aver consentito una piena interlocuzione in ordine all’assunto perfezionamento della notifica oggetto di impugnazione e per non aver poi consentito di discutere il merito della prima decisione, l’altro per aver statuito sulle spese con condanna dell’appellante odierna ricorrente, sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo. 3. All’accoglimento del primo motivo non consegue la necessità di ulteriori accertamenti in fatto e pertanto, ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., si può procedere a decidere nel merito. A tale proposito, appurata la tempestività dell’appello, la sentenza di primo grado può essere confermata nel merito. La tesi della doverosità del riesame da parte del giudice del merito degli aspetti in diritto delle questioni che ne sono oggetto è irrispettosa delle prerogative istituzionali di questa Corte di legittimità ed è pertanto da disattendere: del resto, sul punto avendo certo le parti, proprio nella prospettiva di una possibile applicazione dell’art. 384, comma secondo, 9 ultima proposizione, cod. proc. civ., al contempo il potere e l’onere di prendere posizione. Inoltre, sulle medesime questioni questa Corte ha già da tempo preso posizione in modo chiaro e netto. Invero, su vicenda in tutto sovrapponibile, è intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025; seguite già almeno da Cass. nn. 28198, 28199, 28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841, 29055), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente - ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. - fare integrale richiamo per giustificare la fondatezza della domanda dell’odierna controricorrente, sia in punto di legittimazione, sia in punto di irrilevanza del rapporto tra fornitrice dell’energia e amministrazione finanziaria nel rapporto contrattuale tra utente e fornitrice stesso, sia in punto di spettanza del rimborso per illegittimità dell’addizionale corrisposta (sia pure per un profilo, ora, diverso - la caducazione per incostituzionalità (con effetto sostanzialmente ex tunc) della normativa che l’aveva giustificata fino alla sua abrogazione - da quello in origine agitato, incentrato sull’illegittimità della medesima per contrarietà - a vario titolo - al diritto eurounitario (nello stesso senso, peraltro in accoglimento dei ricorsi degli utenti soccombenti in secondo grado, vedansi Cass. 5480, 5962, 7492 e 8469 del 2026). 3. In conclusione, pur accogliendosi il primo motivo dell’odierno ricorso, con conseguente cassazione della qui impugnata sentenza (che aveva definito in rito il gravame dell’odierna ricorrente), decidendo nel merito la sentenza di primo grado dev’essere confermata. Le spese del grado di appello e del presente giudizio di legittimità, in relazione all’esito del merito del giudizio e alla fondatezza del ricorso, tenuto conto della sopravvenienza solo in corso di causa della dirimente 10 pronuncia di incostituzionalità delle norme rilevanti, vanno integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza;
decidendo nel merito, respinge l’appello proposto e dichiara le spese integralmente compensate fra le parti. Così deciso in Roma, il sei maggio 2026 Il Consigliere est. (AL RI) Il Presidente (FR De FA)
- ricorrente -
contro CONSERVE NOLANA S.R.L., sedente in Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, con avv. Francesco AR, CA AR e IA HI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1391/25 resa dalla Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 21 marzo 2025; udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del sei maggio 2026 dal consigliere AL RI;
udito il Sostituto Procuratore generale, AL Michele Cisterna, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
DECORRENZA TERMINI PER IMPUGNAZIONE Civile Sent. Sez. 3 Num. 17968 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: CRIVELLI ALBERTO Data pubblicazione: 04/06/2026 2 udito il difensore della ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, escludendo la decisione nel merito;
udito il difensore della controricorrente, che ha concluso per il rigetto. FATTI DI CAUSA 1. La VE AN s.r.l. agiva in giudizio per la ripetizione dell’addizionale provinciale incamerata dal gestore dell’elettricità, e il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva la domanda. L’NE ENERGIA S.P.A. (NE) proponeva quindi gravame con atto d’appello notificato in data 31 maggio 2024, ma la Corte partenopea dichiarava l’inammissibilità dell’appello in quanto tardivo, essendo stato proposto dopo cinquantacinque giorni dalla notifica della sentenza gravata, avvenuta a mezzo pec in data 5 aprile 2024. Ricorre quindi l’NE in cassazione affidandosi a tre mezzi di impugnazione, mentre la VE AN resiste con controricorso. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. La causa è stata infine trattata all’udienza pubblica in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 325, 326, 327 e 137 cod. proc. civ., nonché dell’art.
3-bis della l. n. 53/94. Ritiene infatti la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale abbia giudicato la tardività dell’appello sulla base di una trasmissione a mezzo pec della sentenza di primo grado che era priva di relata di notifica, priva della prescritta dicitura nell’oggetto e con allegata una sentenza priva della certificazione di conformità. 1.1 Il motivo è fondato. Va rammentato che, come si ricava dall’impugnata pronuncia, lo stesso giorno del deposito della sentenza di primo grado il legale della VE AN trasmetteva via pec, senza accompagnarla da relata di notificazione, al procuratore dell’NE una copia non attestata di 3 conformità della sentenza, come ricordato nel motivo priva di certificazione di conformità e comunicando un messaggio informale, con cui chiedeva le determinazioni dell’assistita del destinatario, quindi dell’NE, circa “l’adempimento spontaneo” della decisione. Orbene, ritiene il Collegio che siffatta modalità di trasmissione della sentenza non sia idonea al fine di far decorrere il termine breve di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., per l’impugnazione. Invero, sebbene la giurisprudenza escluda la necessità, ai fini della notifica della sentenza, di formule sacramentali, appare a questa Corte regolatrice, come già in significativi precedenti, che la stessa debba senza equivoci consentire al destinatario di comprendere l’intenzione del mittente di porre termine al processo (cfr. Cass. n. 19816/20, che richiama in proposito Cass. n. 4690/11 e Cass. n. 5146/18). Benvero, questa Corte, come anticipato, ammette la mancata osservanza di non determinanti formalismi inerenti alla notifica ai fini del decorso del termine breve di cui all’art. 326 cod. proc. civ., così consentendo l’equivalenza alla stessa di quella effettuata presso il procuratore costituito (Cass. 24/11/2005, n. 24795; Cass. 11/06/2009, n. 13546), come pure di quella diretta a quest’ultimo pur se in luoghi diversi da quello eletto (per tutte: Cass. 05/11/1998, n. 11093, purché ovviamente la notifica vada a buon fine;
a maggior ragione se eseguita presso lo studio professionale: Cass. ord. 24/07/2009, n. 17391; Cass. 26/03/2010, n. 7365; in senso solo in apparenza in parte difforme: Cass. ord. 25/06/2018, n. 16663) e perfino di quella della sentenza in forma esecutiva (dopo la novella dell’art. 479, secondo comma, cod. proc. civ. introdotta dal d.l. n. 273/05: Cass. 18/04/2014, n. 9051). Non solo, questa Corte ammette altresì la decorrenza del termine breve dalla data di proposizione di una precedente impugnazione ad opera della stessa parte (cfr. Cass. 12/12/2003, n. 19047). 4 Ma tutto ciò sempre sul presupposto indefettibile della chiara ed inequivoca volontà di por fine al processo e, nell’ultimo caso, invece, di impugnare. In modo decisivo, la sent. Cass. Sez. U. n. 20866/20 ha chiarito, in proposito, che scopo della notifica della sentenza è quello di far percepire al destinatario non solo (e quasi si potrebbe dire, non tanto) il contenuto del provvedimento, ma anche (e, quindi, soprattutto) in modo inequivoco l’intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un’eventuale sua impugnazione. In altri termini, le formalità che vanno seguite necessariamente sono quelle strumentali alla provocatio ad opponendum, che si fonda su un autentico potere unilaterale di modificazione giuridica (Cass. Sez. U. n. 20866/20, cit.) (appunto collegato al presupposto per far decorrere il termine breve) che, come tale, presuppone a) estrema chiarezza circa la finalità; b) indirizzo della stessa sia al soggetto interessato che al suo procuratore, avendo quest’ultimo gli strumenti per la valutazione tecnica. Orbene, calando i surriferiti principi al caso della notificazione a mezzo pec, va anzitutto osservato come quest’ultima, in base al modello legale statuito dall’art.
3-bis della l. n. 53/94 - per l’ipotesi, ricorrente nella prassi, in cui la notifica venga effettuata a cura del legale a ciò autorizzato in base alla anzidetta disposizione legislativa - debba essere eseguita: “all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall’articolo 196- undecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e 5 disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
4. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;
f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2. 6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo”. Orbene, certamente può ritenersi che la mancata stretta osservanza, ad esempio, delle forme relative all’oggetto del messaggio, ovvero della mancata riproduzione dell’intero contenuto della relata, come sopra disciplinato, possa non inficiare la finalità suddetta (come del resto ritenuto da Cass. n. 23620/18). A ben vedere, quindi, la sentenza da ultimo citata, su cui la decisione impugnata dichiara di fondare la propria ratio, conferma in realtà i principi sopra esposti, con generale riguardo alla finalità della notificazione in parola, dal momento che con tale decisione questa Corte ha ritenuto che l’omissione del codice fiscale del notificante non interferisca con il raggiungimento dello scopo della notificazione, poiché all’evidenza nella relativa fattispecie si aveva un atto notificato completo nei suoi elementi essenziali (primo fra tutti la relata). Ma lo scopo non può dirsi raggiunto per una trasmissione, come quella che riguarda la presente fattispecie, per come sopra descritta. 6 Infatti, a prescindere dalla non rispondenza al modello legale della redazione dell’oggetto del messaggio, pur riscontrata nella specie, una pec assolutamente priva della relata di notificazione e con in allegato una sentenza non attestata di conformità non soddisfa affatto i requisiti che si sono sopra indicati. Essa, a parere del Collegio, non manifesta infatti in modo inequivoco la volontà di esercitare quel potere unilaterale di modificazione giuridica, che, per manifestarsi, richiede l’osservanza di minimali formalità, strumentali a rendere inequivocità del fine. In altri termini, omettere le formalità della relata e dell’attestazione di conformità della sentenza, a differenza che effettuare una notificazione pur mancante di qualche elemento di contorno, non consente al destinatario di comprendere in maniera incontestabile la strumentalità della comunicazione alla provocatio sottesa alla comunicazione. Invero, può dirsi che una trasmissione priva della relata non sia neppure qualificabile come atto strumentale all’esercizio del potere configurato in capo alla parte ai sensi degli artt. 325, secondo comma e 326, cod. proc. civ., consistente come detto nel provocare la controparte a impugnare la pronuncia trasmessa nel termine breve. Tanto più, l’allegazione a siffatta “trasmissione” di una sentenza senza neppure l’attestazione di conformità, prevista dalla disciplina richiamata proprio per rendere certezza (per quanto possibile) circa il contenuto della copia rispetto a quello dell’originale, pone in dubbio la stessa serietà (quanto meno ai fini che ci riguardano) della trasmissione. In proposito, pur a fronte della decisività dell’assenza della relata di notificazione, deve osservarsi come risulti pacifico che la pec citava come allegato la presenza di una “copia informatica” e non di un duplicato ai sensi dell’art. 23-bis del codice dell’amministrazione digitale. In ogni caso, sempre nel solco di quanto si è osservato, non può certo imporsi al destinatario della notificazione anche l’onere di verificare la natura della 7 copia della sentenza (se appunto copia informatica o duplicato ex art. 23- bis cit.), a fronte dell’espressa indicazione contenuta nel messaggio. Deve, in definitiva, concludersi che il messaggio di posta elettronica certificata con cui si vorrebbe attivato il termine breve per impugnare la sentenza ad esso allegato è privo dei requisiti minimali di una notifica idonea a conseguire quell’effetto, in applicazione del seguente principio di diritto: “Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione di cui all’art. 326 cod. proc. civ., la notifica a mezzo pec della sentenza, pur non dovendo strettamente osservare ogni singola formalità prevista dalla disciplina, in particolare quelle di cui all’art.
3-bis della l. n. 53/94 per le notifiche a cura degli avvocati, ai fini di assicurare il raggiungimento dello scopo della notifica stessa, deve manifestare l’univoca volontà del mittente di sollecitare nel destinatario la valutazione tecnica ai fini di un’eventuale sua impugnazione. A tal fine, la relata di notifica, nonché l’attestazione di conformità della sentenza, costituiscono elementi indispensabili al fine di riconoscere tale notifica come indicativa della manifestazione del potere di unilaterale modificazione giuridica consistente nel comprimere temporalmente i termini per l’impugnazione in capo al destinatario”. A diversamente concludere, del resto, si finirebbe per conferire ad un’attività sostanzialmente neutra (la trasmissione informale) un effetto che, invece, a fronte di conseguenze così rilevanti, favorevoli a chi quell’attività pone in essere - il decorso di un termine breve per l’impugnazione - non può che richiedere in capo a chi invia un onere di rispetto di specifiche regole formali, minime ma ineluttabili (come pure ancora si ricava sempre da Cass. n. 20866/20). Ancora, accedendo ad una completa e inammissibile deformalizzazione, si finirebbe per consentire all’equipollenza fra la conoscenza formale con quella di fatto, che questa Corte ha sempre negato (Cass. Sez. U. n. 11366/16), a parere del Collegio a tutela precipua degli stessi diritti di 8 difesa della parte, che verrebbe subordinato ad un irragionevole onere di diligenza interpretativa, da cui appunto la parte viene invece esentata, potendo “riconoscere” la finalità dell’atto dall’osservanza di pochi e semplici oneri da parte del notificante. Nella specie, poi, la non riconoscibilità della finalità della notifica è addirittura rafforzata dal comportamento del mittente che, come precisato, accompagnava la notifica con un messaggio teso non certo a por fine al processo, ma semmai ad ottenere l’adempimento e, dunque, strumentale piuttosto, almeno all’apparenza, all’attuazione della pronuncia di primo grado (e al quale, infatti, tre giorni dopo replicava il destinatario). Né può essere valorizzata, in proposito, la circostanza per cui il procuratore di NE nella risposta alla pec ebbe a riservarsi l’impugnazione, elemento del tutto neutro e perfettamente compatibile con l’impugnazione nel termine semestrale, come poi avvenuto. 2. I restanti motivi, l’uno denunziante la nullità della sentenza per non aver consentito una piena interlocuzione in ordine all’assunto perfezionamento della notifica oggetto di impugnazione e per non aver poi consentito di discutere il merito della prima decisione, l’altro per aver statuito sulle spese con condanna dell’appellante odierna ricorrente, sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo. 3. All’accoglimento del primo motivo non consegue la necessità di ulteriori accertamenti in fatto e pertanto, ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., si può procedere a decidere nel merito. A tale proposito, appurata la tempestività dell’appello, la sentenza di primo grado può essere confermata nel merito. La tesi della doverosità del riesame da parte del giudice del merito degli aspetti in diritto delle questioni che ne sono oggetto è irrispettosa delle prerogative istituzionali di questa Corte di legittimità ed è pertanto da disattendere: del resto, sul punto avendo certo le parti, proprio nella prospettiva di una possibile applicazione dell’art. 384, comma secondo, 9 ultima proposizione, cod. proc. civ., al contempo il potere e l’onere di prendere posizione. Inoltre, sulle medesime questioni questa Corte ha già da tempo preso posizione in modo chiaro e netto. Invero, su vicenda in tutto sovrapponibile, è intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025; seguite già almeno da Cass. nn. 28198, 28199, 28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841, 29055), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente - ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. - fare integrale richiamo per giustificare la fondatezza della domanda dell’odierna controricorrente, sia in punto di legittimazione, sia in punto di irrilevanza del rapporto tra fornitrice dell’energia e amministrazione finanziaria nel rapporto contrattuale tra utente e fornitrice stesso, sia in punto di spettanza del rimborso per illegittimità dell’addizionale corrisposta (sia pure per un profilo, ora, diverso - la caducazione per incostituzionalità (con effetto sostanzialmente ex tunc) della normativa che l’aveva giustificata fino alla sua abrogazione - da quello in origine agitato, incentrato sull’illegittimità della medesima per contrarietà - a vario titolo - al diritto eurounitario (nello stesso senso, peraltro in accoglimento dei ricorsi degli utenti soccombenti in secondo grado, vedansi Cass. 5480, 5962, 7492 e 8469 del 2026). 3. In conclusione, pur accogliendosi il primo motivo dell’odierno ricorso, con conseguente cassazione della qui impugnata sentenza (che aveva definito in rito il gravame dell’odierna ricorrente), decidendo nel merito la sentenza di primo grado dev’essere confermata. Le spese del grado di appello e del presente giudizio di legittimità, in relazione all’esito del merito del giudizio e alla fondatezza del ricorso, tenuto conto della sopravvenienza solo in corso di causa della dirimente 10 pronuncia di incostituzionalità delle norme rilevanti, vanno integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza;
decidendo nel merito, respinge l’appello proposto e dichiara le spese integralmente compensate fra le parti. Così deciso in Roma, il sei maggio 2026 Il Consigliere est. (AL RI) Il Presidente (FR De FA)