Sentenza 3 aprile 2003
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NOTA A CORTE DI CASSAZIONE – TERZA SEZIONE PENALE, SENTENZA 2 ottobre 2019, n. 40396 Dopo la Corte europea anche la Cassazione “apre” all'“abuso di necessità”. Di LORENZO BRUNO MOLINARO SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La sentenza “IVANOVA” e gli approdi interpretativi della corte europea in materia di “proporzionalità” della sanzione demolitoria. 3. L'apertura della sentenza in commento: l'abuso è considerato di necessità se presenta limitate dimensioni. 4. La scriminante dell'abuso di necessità nella giurisprudenza di legittimità. 5. Considerazioni finali. PREMESSA. La sentenza che si annota (Pres. Di Nicola, Rel. Socci) merita di essere segnalata in quanto rappresenta, ad avviso di chi …
Leggi di più… - 2. Dopo la Corte Europea anche la Cassazione “apre” all’“abuso di necessità”Roberto Di Meglio · https://www.diritto.it/ · 24 ottobre 2019
Via libera degli ermellini al bilanciamento dei diritti e alla “valutazione di proporzionalità tra l'abuso – se di dimensioni tali da farlo ritenere di necessità – e gli interessi della comunità al rispetto delle norme” Sommario: 1. Premessa. 2. La sentenza “Ivanova” e gli approdi interpretativi della corte europea in materia di “proporzionalità” della sanzione demolitoria. 3. L'apertura della sentenza in commento: l'abuso è considerato di necessità se presenta limitate dimensioni. 4. La scriminante dell'abuso di necessità nella giurisprudenza di legittimità. 5. Considerazioni finali. 6. – Volume Premessa La sentenza che si annota (Pres. Di Nicola, Rel. Socci) è stata depositata pochi …
Leggi di più… - 3. Dopo la Corte Europea anche la Cassazione “apre” all’“abuso di necessità”Lorenzo Bruno Molinaro · https://www.filodiritto.com/ · 10 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5162 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Awich Is 05 162 /03 Composta dagli I Dott. Mario R.G.N. 12808/1 f Cron. 11486 Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere Rep...1435 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ua. 10/01/03 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TEN ZA sul ricorso proposto da: ZI IL CL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIAVE 52, presso lo studio dell'avvocato RENATO CARCIONE, difesa dall'avvocato PIETRO AMATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso 10 studio dell'avvocato GIAMMARIA CAMICI, difeso dall'avvocato PAOLO LENSI, giusta delega in atti} 2003 controricorrente 37 avverso la sentenza n. 51/00 del Tribunale di PISTOIA, -1- depositata il 28/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore GAMBARDELLA che ha concluso Generale Dott. Vincenzo per rigetto. -2- Svolgimento dei processo nctificato il 22 novembre 1995 VI Con atto DI IN proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo in data 22 settembre 1995 emesso dal Pretore di Pistcia e relativo al pagamento in favore dell'avv. Andrca Niccolai de la SCILTA di lire 5.398,291, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in una causa di divorzio. I' avv. Andrea Niccolai, costituitosi, contestava fondamento della opposizione, che venivail rigettata dal Pretore di Pistoia con sentenza in data 2 dicembre 1997. VI DI IN proponeva appello, che veniva rigettato dal Tribunale di Pistoia, con sentenza in data 28 gennaio 2000. Contro tale decisione па proposto ricorso per cassazione VI DI RI, con tre motivi. Resiste con controricorso l'avv. Andrea Niccolai. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 366 Π. 3 cod. proc. civ. La parte che precede la illustrazione dei motivi è essenzialmente alla esposizione dedicata della vicenda processuale ed a dell'antefatto dubbio, а terle mettere in نا a ragione, la 3 correttezza del comportamento dell'avv. Niccolai. La esposizione esposizione sommaria dei fatti di causa è riassunta nei seguenti tre periodi: L'avv. Niccolai, inoltre, ignorando l'invito 2 chiudere i rapporti con correttezza ed eleganza, ha chiesto e conseguito decreto ingiuntivo per importi in esubero rispetto alla tariffa forense. La ricorrente stata, quindi, costrel La ad interporre opposizione, motivando coi richiamo dell'orientamento della Suprema Corte, ina il ridotto gli importi pretesi neipretore nch ha limiti del giusto e ha respinto Ja domanda. Interposto appello, quel tribunale ha ingiustamente rigettato la domanda, motivando erratamente. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna di IV DI IN al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichara inammissibile il ricorso;
condanna la ricotete al pagamento delle sposo del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma d_ curo 1075,00 di cui euro 1.000,00 per onorari. Roma, 10 gennaio 2003 4 tent IL CANCELLIERE RI Di UZ IE Ds ивче DEPOSITATA IN CANCELLERIA 中Oggi, 18 APR. 2003 IL CANCELLIERE RI Di UZ ді Диего CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate al Roma 2 il 17-7-03 serle 4 al n. 26615 versate € 14977 apposta in calce alla copla autentica [SH: 278 TU: H°115 del 30/5/2002) IL DIRETTORE/D CANCELLERIA (F. Filippi Scatpino). SUPREMA E T R O C D I C A S S