CASS
Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2023, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IS AN NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQ che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 2309 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 16/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di EM LI in ordine alla contravvenzione di cui )7 all'art. 76 comma 3 Dlgs 159/2011 perché estinta per prescrizione e ha confermato la condanna in ordine al reato di cui agli artt. 99, 110 e 624 cod. pen. commesso in Alghero il 28 febbraio 2015,, Il processo ad oggetto il furto all'interno del Supermercato Lidl di alcune bottiglie di liquore e vari generi alimentari per il valore complessivo di 75,00 euro. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando tre motivi. 2.1 Con il primo, ha dedotto inosservanza e erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 337 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla validità della querela in atti. Il difensore osserva che la querela era stata presentata da AT AC, quale delegato di OL LI procuratore speciale della Società LIDL Italia srl, senza che in atti fosse stata prodotta la procura speciale rilasciata da LIDL Italia srl e senza che quindi fosse stato possibile verificare se fra i poteri del procuratore speciale vi fosse anche quello di presentare la querela. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità. Il difensore lamenta che la Corte di Appello aveva ritenuto che AC avesse un potere autonomo di presentare la querela in qualità di capo reparto, in contrasto con le risultanze processuali. In realtà dagli atti emergeva che AC non era capo reparto, ma Capo Area della società LIDL srl, ovvero era una figura manageriale con compiti di raccordo fra la direzione dell'Azienda e i punti vendita e non aveva, pertanto, la disponibilità diretta del bene. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità. Il difensore lamenta che la Corte di Appello avrebbe confermato la affermazione di responsabilità dell'imputato, traendo elementi in tal senso dal contenuto della querela che, invece, era stata acquisita al fascicolo solo al fine di attestare la sussistenza della condizione di procedibilità. 3. Il procuratore generale, in persona del sostituto Pasquale Serrao d'Aquino, ha formulato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo ed il secondo motivo, relativi alla sussistenza di una valida condizione di procedibilità, sono manifestamente infondati. Si deve premettere che la Corte di Appello, in replica alla analoga doglianza posta con i motivi di appello, ha ritenuto che la querela in atti presentata da AT AC qualificatosi come capo reparto fosse valida condizione di procedibilità, in quanto proveniente da soggetto titolare di relazione di fatto sulla cosa. In ordine alla legittimazione a sporgere la querela, deve intanto richiamarsi quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in merito alla individuazione del bene giuridico protetto dal reato di furto. Esso è costituito non solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso come detenzione qualificata, ovvero autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne. Tale relazione di fatto con il bene non ne richiede necessariamente la diretta, fisica disponibilità e si può configurare anche in assenza di un titolo giuridico. Ne discende che, in caso di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale, persona offesa legittimata alla proposizione della querela è anche il responsabile dell'esercizio stesso, quando abbia l'autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce. Alla luce di tale enunciazione, è stata pertanto ritenuta rituale la querela proposta dal responsabile di un grande esercizio commerciale in relazione alla sottrazione di merce esposta per la vendita (cfr. sez. U. n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255975). In applicazione di tali principi, la giurisprudenza ha poi successivamente chiarito, quanto alle figure operanti all'interno di esercizi commerciali altrui, che il responsabile della sicurezza è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5 n. 3736 del 4/12/2018, dep. 2019, Lafleur Nadia, Rv. 275342); parimenti è legittimato il custode di uno stabilimento, in quanto titolare di una posizione di detenzione materiale qualificata della cosa (Sez. 5 n. 55025 del 26/9/2016, Mocanu, Rv. 268906); o il capo reparto di un supermercato, ove sia titolare di una posizione di detenzione 3 /6? qualificata del bene, che ne comporti l'autonomo potere di custodia, gestione ed alienazione (sez. 5, n. 11968 del 30/1/2018, Piricò, Rv. 272696). Sulla base dello stesso percorso argomentativo già prima dell'intervento delle Sezioni Unite la Corte di Cassazione aveva ritenuto valida la querela presentata dal mero commesso (Sez. 4, n. 37932 del 28/09/2010, MC e altri„ Rv. 248451) In altri termini, ciò che costituisce in capo a tali soggetti il diritto a proporre la querela è la relazione qualificata degli stessi rispetto ai beni posti in vendita, nei termini sopra chiariti: tali soggetti, infatti, subiscono un pregiudizio, meritevole di tutela, proprio dalla sottrazione del bene loro affidato. Pertanto, va ribadito il principio per il quale il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà e nel possesso, ma anche nei diritti personali o di godimento, con la conseguenza che il titolare di una detenzione qualificata di custodia sui beni è legittimato a proporre querela. Nel caso in esame la querela è stata presentata dal capo reparto, certamente titolare di una detenzione qualificata, e quindi da soggetto legittimato. Inammissibile deve ritenersi la doglianza nella parte in cui contesta la sussistenza in capo a AC della qualifica di capo reparto. Invero la questione, così come prospettata, attiene ad una valutazione di mero fatto che non può essere pertanto oggetto di sindacato da parte della Corte di legittimità. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Se è vero che la sentenza della Corte di Appello contiene nella parte finale un riferimento improprio al contenuto della querela in atti, è altrettanto vero che nel corpo della motivazione vi è un riferimento, nella elencazione del compendio probatorio, alla testimonianza del teste di Polizia giudiziaria, il quale aveva riferito che LI all'uscita del supermercato aveva spontaneamente consegnato la merce non pagata (tanto che non era stato rinvenuto lo scontrino) e che detta merce era stata riconosciuta dal legale rappresentante del supermercato (pag. 2). Tale riferimento viene poi ripreso dalla Corte anche nella parte della sentenza in cui si sofferma compiutamente sulla prova dell'avvenuta sottrazione (pag. 7). La valutazione della Corte di Appello in ordine alla conferma della affermazione di responsabilità dunque, anche depurata dell'improprio riferimento al contenuto della querela, è sorretta dalla indicazione di atti pienamente utilizzabili, sicché in esito alla c.d. prova di resistenza (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303), nessun vizio è configurabile anche sotto tale profilo nella sentenza impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del 4 ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dela somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ammende. Deciso il 6 dicembre 2022 di euro tremila in favore della cassa delle
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQ che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 2309 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 16/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di EM LI in ordine alla contravvenzione di cui )7 all'art. 76 comma 3 Dlgs 159/2011 perché estinta per prescrizione e ha confermato la condanna in ordine al reato di cui agli artt. 99, 110 e 624 cod. pen. commesso in Alghero il 28 febbraio 2015,, Il processo ad oggetto il furto all'interno del Supermercato Lidl di alcune bottiglie di liquore e vari generi alimentari per il valore complessivo di 75,00 euro. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando tre motivi. 2.1 Con il primo, ha dedotto inosservanza e erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 337 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla validità della querela in atti. Il difensore osserva che la querela era stata presentata da AT AC, quale delegato di OL LI procuratore speciale della Società LIDL Italia srl, senza che in atti fosse stata prodotta la procura speciale rilasciata da LIDL Italia srl e senza che quindi fosse stato possibile verificare se fra i poteri del procuratore speciale vi fosse anche quello di presentare la querela. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità. Il difensore lamenta che la Corte di Appello aveva ritenuto che AC avesse un potere autonomo di presentare la querela in qualità di capo reparto, in contrasto con le risultanze processuali. In realtà dagli atti emergeva che AC non era capo reparto, ma Capo Area della società LIDL srl, ovvero era una figura manageriale con compiti di raccordo fra la direzione dell'Azienda e i punti vendita e non aveva, pertanto, la disponibilità diretta del bene. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità. Il difensore lamenta che la Corte di Appello avrebbe confermato la affermazione di responsabilità dell'imputato, traendo elementi in tal senso dal contenuto della querela che, invece, era stata acquisita al fascicolo solo al fine di attestare la sussistenza della condizione di procedibilità. 3. Il procuratore generale, in persona del sostituto Pasquale Serrao d'Aquino, ha formulato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo ed il secondo motivo, relativi alla sussistenza di una valida condizione di procedibilità, sono manifestamente infondati. Si deve premettere che la Corte di Appello, in replica alla analoga doglianza posta con i motivi di appello, ha ritenuto che la querela in atti presentata da AT AC qualificatosi come capo reparto fosse valida condizione di procedibilità, in quanto proveniente da soggetto titolare di relazione di fatto sulla cosa. In ordine alla legittimazione a sporgere la querela, deve intanto richiamarsi quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in merito alla individuazione del bene giuridico protetto dal reato di furto. Esso è costituito non solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso come detenzione qualificata, ovvero autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne. Tale relazione di fatto con il bene non ne richiede necessariamente la diretta, fisica disponibilità e si può configurare anche in assenza di un titolo giuridico. Ne discende che, in caso di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale, persona offesa legittimata alla proposizione della querela è anche il responsabile dell'esercizio stesso, quando abbia l'autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce. Alla luce di tale enunciazione, è stata pertanto ritenuta rituale la querela proposta dal responsabile di un grande esercizio commerciale in relazione alla sottrazione di merce esposta per la vendita (cfr. sez. U. n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255975). In applicazione di tali principi, la giurisprudenza ha poi successivamente chiarito, quanto alle figure operanti all'interno di esercizi commerciali altrui, che il responsabile della sicurezza è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5 n. 3736 del 4/12/2018, dep. 2019, Lafleur Nadia, Rv. 275342); parimenti è legittimato il custode di uno stabilimento, in quanto titolare di una posizione di detenzione materiale qualificata della cosa (Sez. 5 n. 55025 del 26/9/2016, Mocanu, Rv. 268906); o il capo reparto di un supermercato, ove sia titolare di una posizione di detenzione 3 /6? qualificata del bene, che ne comporti l'autonomo potere di custodia, gestione ed alienazione (sez. 5, n. 11968 del 30/1/2018, Piricò, Rv. 272696). Sulla base dello stesso percorso argomentativo già prima dell'intervento delle Sezioni Unite la Corte di Cassazione aveva ritenuto valida la querela presentata dal mero commesso (Sez. 4, n. 37932 del 28/09/2010, MC e altri„ Rv. 248451) In altri termini, ciò che costituisce in capo a tali soggetti il diritto a proporre la querela è la relazione qualificata degli stessi rispetto ai beni posti in vendita, nei termini sopra chiariti: tali soggetti, infatti, subiscono un pregiudizio, meritevole di tutela, proprio dalla sottrazione del bene loro affidato. Pertanto, va ribadito il principio per il quale il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà e nel possesso, ma anche nei diritti personali o di godimento, con la conseguenza che il titolare di una detenzione qualificata di custodia sui beni è legittimato a proporre querela. Nel caso in esame la querela è stata presentata dal capo reparto, certamente titolare di una detenzione qualificata, e quindi da soggetto legittimato. Inammissibile deve ritenersi la doglianza nella parte in cui contesta la sussistenza in capo a AC della qualifica di capo reparto. Invero la questione, così come prospettata, attiene ad una valutazione di mero fatto che non può essere pertanto oggetto di sindacato da parte della Corte di legittimità. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Se è vero che la sentenza della Corte di Appello contiene nella parte finale un riferimento improprio al contenuto della querela in atti, è altrettanto vero che nel corpo della motivazione vi è un riferimento, nella elencazione del compendio probatorio, alla testimonianza del teste di Polizia giudiziaria, il quale aveva riferito che LI all'uscita del supermercato aveva spontaneamente consegnato la merce non pagata (tanto che non era stato rinvenuto lo scontrino) e che detta merce era stata riconosciuta dal legale rappresentante del supermercato (pag. 2). Tale riferimento viene poi ripreso dalla Corte anche nella parte della sentenza in cui si sofferma compiutamente sulla prova dell'avvenuta sottrazione (pag. 7). La valutazione della Corte di Appello in ordine alla conferma della affermazione di responsabilità dunque, anche depurata dell'improprio riferimento al contenuto della querela, è sorretta dalla indicazione di atti pienamente utilizzabili, sicché in esito alla c.d. prova di resistenza (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303), nessun vizio è configurabile anche sotto tale profilo nella sentenza impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del 4 ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dela somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ammende. Deciso il 6 dicembre 2022 di euro tremila in favore della cassa delle