Sentenza 11 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2002, n. 5186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5186 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
'REPUBBLICA ITALIA IN05 1 8 6/0 2 ) E 4 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE G 7 3 A . Oggetto P N O I , L 1 L D 9 O 9 E B 1 - E SEZIONE SECONDA CIVILE C Vendita 1 I E 1 D - N 1 U O I 2 I Z G L A R E 9 T 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N S I . E T G E 6 S I 4 R ( . A T D T R E Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente T A R.G.N. 19307/99 - N E S E Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere- 22204/99 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere - Cron.15817 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO ->Consigliere 20/12/01CORTE SUPHEMATICASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 12 APR. 2002 sul ricorso proposto da: il IL EL NT, elettivamente domiciliato in ROMA MO presso lo studio dell'avvocatoCARONCINI 6' VIA lo difendeCONTARDI, cheGENNARO unitamente CANCELLERIA all'avvocato ENZO CALZOLARI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL AN;
intimato e sul 2° ricorso n° 22204/99 proposto da: EL AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato2001 1759 RAFFAELE ALBERICI, che lo difende unitamente -1- all'avvocato MAURO ROSSI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MO NT;
- intimato avvers0 la sentenza n. 15/99 del Giudice di pace di CASTIGLIONE DEL LAGO, depositata il 25/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del principale, assorbito l'incidentale. " -2- R.G.N.22204+19307/99 Oggetto: Contratto di vendita-conclusione- Prezzo-pagamento SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 25-6-1999, il giudice di pace di Castiglione del Lago, decidendo secondo equità, ha accolto la domanda proposta da RA SA nei confronti di OL GI e, per l'effetto, ha condannato quest'ultimo al pagamento all'attore della somma di lire 450.000, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale del OL, il quale, dopo avere acquistato dal ON tre vitelli, non ritirò gli animali e non pagò il prezzo pattuito. Il danno subito dall'attore e liquidato equitativamente dal giudice nell'importo predetto è pari alla spesa sostenuta dal ON per il mantenimento degli animali per un mese (lire 150.000 per vitello), in quanto è molto verosimile - motiva quel giudice - che gli stessi, essendo "i più grossi" tra quelli di proprietà del venditore "commercializzabili", e, quindi, più facilmente 2 siano stati venduti a circa un mese di distanza dalla conclusione dell'originario contratto con il OL. Ricorre per la cassazione della sentenza RA TI, deducendo cinque motivi di gravame. Resiste con controricorso OL GI, che propone anche ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il RA: 1) Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione;
carente valutazione delle prove: illegittima esclusione del danno da mancato guadagno, con riguardo al minor prezzo realizzato nelle rivendita degli stessi vitelli ad altri soggetti. 2) Contraddittoria motivazione: illegittima compensazione delle spese, essendo stata accolta totalmente la domanda di risarcimento del danno. 3) Omessa, insufficiente contraddittoria motivazione;
carente valutazione ed erronea domanda: illegittima individuazione della compensazione delle spese. 3 4) Insufficiente e contraddittoria motivazione;
carente valutazione;
violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: illegittima compensazione delle spese. 5) vioalzione degli artt. 91, 92 e 113 cecondo comma c.p.c. e 24 comma primo Costituzione: illegittima compensazione delle spese. Denuncia, a sua volta, il OL: Omessa motivazione in punto di ammissione di prove per testimoni in materia contrattuale, stante l'eccezione di inammissibilità, sollevata dal convenuto, della prova testimoniale dedotta dall'attore. IL ricorso principale va rigettato. Con i cinque motivi di gravame, che per la loro possono essere esaminati connessione Ahry congiuntamente, il ricorrente denuncia vizi di motivazione e violazioni di legge, che, avuto - pronunciata dal riguardo alla sentenza impugnata giudice di pace decondo equità ai sensi dell'art.113 co.2 c.p.c. - debbono, nella concreta fattispecie, ritenersi non sussistenti, alla luce dei criteri indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 716 del 15 ottobre 1999. La decisione risulta, invero, congruamente motivata, avendo il giudice dato debito conto delle ragioni per le quali ha inteso accogliere la domanda e del criterio seguito per determinare il quantum dovuto dal convenuto all'attore, a titolo di risarcimento del danno da quest'ultimo subito, in dipendenza dell'inadempimento del primo alla sua obbligazione discendente dall'acquisto dei vitelli. Non si riscontrano, inoltre, neppure le denunciate violazioni di legge (artt.91 e 92, 113 co.2 c.p.c., 24 co.1 della Costituzione), non avendo in alcun modo, il giudice di pace, nel decidere la controversia, "ignorato о disatteso i principi regolatori della materia", né "i relativi principi generali dell'ordinamento giuridico ed in particolare i criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c." Non si ravvisa, infine, la dedotta violazione della norma costituzionale sopra richiamata. Il ricorso va dunque rigettato Quello incidentale ne rimane assorbito. E' conforme a giustizia compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito quello incidentale 105 compensa le spese. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2001 Il presidente Il consigliere est. (Dr. Vincenzo Calfapietra) (Dr. Olindo Schettino) Ohiflatten We р IL EL C1 Francesco Catania NSELLERIADEPOSITATO APR. 2002 Roma IL EL C1 IL CANCELLEME C1 Francesco Catania