Sentenza 18 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di nesso causale nel reato omissivo improprio, poiché non può essere accertato un rapporto naturalistico di causazione tra la condotta (carente) e l'evento, il giudice, una volta accertato sulla base di criteri probabilistici che l'evento è ricollegabile all'omissione, nel senso che esso non si sarebbe verificato se l'agente che si trova in posizione di garante avesse posto in essere la condotta impostagli dagli obblighi, nessun'altra indagine è tenuto a compiere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/02/1998, n. 3131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3131 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno SATTA FLORES Presidente del 18/2/98
1. Dott. Mauro D. LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. " Renato OLIVIERI " N. 442
3. " Vincenzo COLARUSSO " REGISTRO GENERALE
4. " Matteo IACUBINO " N. 29343/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) SS UI nato a [...] il [...]
2) SS TR nato a [...] il [...]
avverso la sentenza emessa in data 22.5.97 dalla Corte di Appello di Milano a conferma di quella del Pretore di Monza in data 7.7.1994 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLARUSSO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vincenzo Verderosa che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SI UI e SI TR, amministratori della Ditta Fratelli SS s.n.c., corrente in Muggiò, vennero tratti al giudizio del Pretore di Monza per rispondere di lesioni colpose in danno del dipendente ZA EN che riportava lesioni gravi con indebolimento dell'organo prensile (subamputazione delle dita lunghe della mano destra) mentre era intento al lavoro con una macchina piegatrice priva di ripari o dispositivi atti ad evitare che le mani dell'operatore potessero essere offese dalla lama che, invece, nella specie, era venuta in contatto con la parte amputata della mano destra dell'operaio.-
Condannati dal Pretore proponevano appello e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, confermava quella di prime cure.-
Osservava la Corte che il pedale della macchina era precario ed esposto ad una accidentale attivazione e che la protezione superiore, aggiunta dopo l'incidente, era "attaccata" con nastro adesivo;
che la macchina non risultava essere fornita di dispositivo di sicurezza, cosa che era stata fatta presente per iscritto anche dalla casa costruttrice, che qualche anno prima nella stessa azienda si era verificato altro incidente che avrebbe dovuto mettere sull'avviso i responsabili;
che dai rilievi fotografici era emerso che il lavoratore aveva la possibilità di accedere con le mani sotto la pressa, essendo distanziato precariamente dalla stessa, come, del resto, era dimostrato dall'incidente verificatosi;
che l'operazione nel corso della quale si era verificato l'incidente corrispondeva alla fase di utilizzazione della macchina che risultava violato l'art. 115 del D.P.R. 547/55, trattandosi di macchina azionata da un comando a pedale che solo successivamente era stata dotata di una fotocellula di sicurezza.-
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il difensore dei SI con tre motivi.-
Nel primo si deduce mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità degli imputati.
Il ricorrente lamenta al riguardo che l'affermazione di responsabilità penale di entrambi gli imputati sia avvenuta per semplice trasposizione dei principi regolanti la responsabilità patrimoniale e civile dei soci della collettiva, senza l'accurato scrutinio dei compiti che ciascuno dei fratelli SI potevano rispettivamente, ed in concreto, svolgere in azienda. Nel secondo motivo, molto più articolato, si deduce manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.- Con una serie di considerazioni il ricorrente censura la sentenza che avrebbe immotivatamente escluso l'ipotesi dell'abbassamento accidentale della massa battente senza che, peraltro, fosse sicuramente sostenibile che l'imputato avesse azionato il pedale sol perché questo era precario ed esposto ad una accidentale attivazione.-
La presunta e ritenuta alterazione dello stato dei luoghi era priva di alcun riferimento fattuale.-
Il ricorrente prosegue nel motivo rimarcando contraddizioni e dubbi della prova ed esclude che la segnalazione dei difetti della macchina da parte della ditta costruttrice fosse pervenuta a conoscenza degli imputati. -
Il ricorrente, inoltre, attraverso una serie di considerazioni sul processo lavorativo ed il concreto funzionamento della macchina. si propone di accreditare la tesi che l'evento non si era verificato durante una normale fase di lavorazione bensì durante una operazione di manutenzione ordinaria consistente nella sostituzione dello stampo, operazione che imponeva all'addetto di avvicinarsi alla macchina dopo averla disattivata azionandone i comandi di blocco. - Nel terzo motivo viene messa in discussione la sussistenza del nesso di causalità di cui non si sarebbe raggiunta la prova e che la Corte di Appello avrebbe immotivatamente supposto come esistente ad onta di ogni altra plausibile e possibile ipotesi ricostruttiva dell'incidente.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non ha fondamento.-
Il primo motivo è inammissibile poiché la questione con esso proposta introduce in questa sede un tenia di decisione del tutto nuovo per non essere stato neppure implicitamente dedotto in appello. Ad ogni buon conto in esso si assume una presunta differenziazione di responsabilità aziendali (ma non è dato conoscere in qual modo e su quali basi) tra i due fratelli, entrambi amministratori di una società in nome collettivo e, pertanto, a prescindere dai profili civilistici della responsabilità patrimoniale, destinatari degli obblighi incombenti ai datori di lavoro sulla prevenzione degli infortuni.-
Il secondo motivo altro non fa che ripercorrere l'accertamento di merito nel tentativo di accreditare una o addirittura più dinamiche dell'incidente e, quindi, diverse ricostruzioni del fatto, tutte proposte come possibili e neppure univoche, siccome alternative tra loro.-
Ciò, come è noto, non è consentito in questa sede di legittimità in cui si tratta soltanto di verificare se la dinamica dell'incidente prospettata dai giudici di merito sia aderente alla realtà processuale esaminata e se la ricostruzione che ne è stata fatta sia immune da vizi logici o contraddizioni palesi.- Il ricorso non offre seri spunti critici a riguardo ne' evidenzia contraddizioni o carenze logiche che rendano meritevole di annullamento la sentenza impugnata poiché si limita ad opporre a quelle dei giudici di merito proprie contrapposte valutazioni che, peraltro, non essendo basate su elementi di fatto certi, non fuoriescono dal campo delle mere ipotesi.-
Il terzo motivo (che attiene al nesso di causalità) non è fondato.-
I ricorrenti nel criticare la sentenza impugnata (che avrebbe apoditticamente affermato la sussistenza del nesso eziologico in base al semplice principio "post hoc, ergo propter hoc") ignorano che nella specie si trattava di accertare la causalità c.d. "omissiva" o "normativa" o "ipotetica " di cui all'art. 42 cpv. C.P.- Ebbene, in tema di causalità omissiva o normativa o ipotetica sancita nella clausola generale di equivalenza tra il mancato impedimento dell'evento ed il cagionarlo contenuta nell'art. 40 C.P., il giudice, una volta accertato, sulla base di criteri probabilistici, che l'evento è ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente che si trova in posizione di garante - come è il datore di lavoro - avesse posta in essere la condotta impostagli dagli obblighi, nessun altra indagine è tenuto a compiere sul nesso di causalità poiché nella causalità omissiva non può essere accertato, per la contraddizione che non lo consente, un rapporto naturalistico dl causazione tra la condotta (carente) e l'evento ed essendo, invece, sufficiente che, attraverso un ragionamento logico, si pervenga alla conclusione che l'azione doverosa omessa, se fosse stata realizzata avrebbe impedito il verificarsi dell'evento di reato che, così, può essere oggettivamente imputato (causalità normativa) alla condotta dell'omittente quando il nesso tra l'omissione e l'evento non sia interrotto da cause estrinseche del tutto anomali ed eccezionali che si collochino al di fuori della normale, ragionevole prevedibilità.- Ma della esistenza tali cause sopravvenute non vi è nella specie nessun elemento di certezza.-
Orbene, anche se questi principi la Corte di merito non ha esplicitati, è evidente, dal complesso della motivazione, che si è ad essi attenuta avendo individuato la posizione di garanzia degli (id est: l'obbligo normativamente gravante sugli) imputati quanto all'adozione delle opportune misure di sicurezza sulla macchina piegatrice che ne era sicuramente carente ed avendo, poi, stabilito, con incensurabile indagine di merito, che l'evento fu dovuto proprio alla mancanza di tali provviste di sicurezza.-
È di ogni evidenza la irrilevanza del fatto che le raccomandazioni scritte che la ditta costruttrice trasmise all'azienda non siano venute a conoscenza degli imputati.- Ciò già integra un loro comportamento colposo ma, a tutto concedere, gli obblighi di dotare la macchina di tutti i presidi di sicurezza imposti dall'art. 115 del D.P.R. 547/55 derivava ai datori di lavoro direttamente dalla legge, a prescindere dalle segnalazioni del fabbricante della macchina stessa.-
A tal fine è opportuno sottolineare che, secondo la giurisprudenza di questo Collegio (cfr. Cass. IV 25.10.1994 n. 12113, ric. Antoniacci), l'obbligo del datore di lavoro di munire le macchine dei dispositivi di sicurezza idonei ad evitare eventi lesivi ai lavoratori che ad esse sono addette sussiste anche per i casi di funzionamento anomalo delle macchine dovuto a cause estrinseche e contingenti purché anche queste, come la condotta del lavoratore, non esulino dal campo della comune, ragionevole prevedibilità.-
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sez.IV Penale rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.-
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 1998