Sentenza 18 novembre 2016
Massime • 1
In tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione e legati ad un "botta e risposta" giornalistico che tollera limiti più ampi alla tutela della reputazione.
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- 1. Diffamazione: sussiste l’ipotesi aggravata anche nel caso di invio di una PECAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima La trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) di messaggi contenenti espressioni lesive dell'altrui reputazione integra il reato di diffamazione aggravata anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione ad un solo indirizzo “mail”, in quanto la certificazione garantisce la prova dell'invio e della consegna della comunicazione ma non ne esclude di per sé la potenziale accessibilità a terzi diversi dal destinatario a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, per la cui prevedibilità in concreto è richiesto, tuttavia, un rafforzato onere di giustificazione. (Fattispecie relativa all'invio di una missiva all'indirizzo “pec” del dirigente del …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: nelle trasmissioni di “gossip” sono ammesse affermazioni con toni più aggressivi (Cass. Pen. n. 32829/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, nell'ambito delle trasmissioni dedicate al c.d. “gossip”, caratterizzate dalla spettacolarizzazione del pettegolezzo, i limiti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della continenza espressiva, immanenti all'esercizio del diritto di critica, assumono una maggiore elasticità in considerazione del contesto dialettico nel quale si sono realizzate le condotte e, in particolare, il parametro dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, che in siffatte trasmissioni ruota attorno alla curiosità determinata dalla vita privata di personaggi noti, deve necessariamente ampliarsi, tenendo in considerazione anche la scelta dell'interessato di …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: è legittimo diffondere giudizi negativi su condotte biasimevoli di politiciAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di delitti contro l'onore, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto scriminata la condotta degli imputati, che avevano aspramente criticato su "Facebook" il presidente di un ente pubblico regionale per aver "chiesto personalmente voti" nella pubblica via in un giorno di silenzio elettorale e per avere, nell'esercizio delle funzioni, "affidato incarichi …
Leggi di più… - 4. DIRITTO DI CRITICA E DI CRONACA NEL REATO DI DIFFAMAZIONEStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 21 settembre 2021
REATO DI DIFFAMAZIONE: IN COSA CONSISTE? Affinché sia integrato il reato di diffamazione p.p. dall'art. 595 c.p. è necessario che sia perpetrata un'offesa volontaria alla reputazione di una persona assente. I requisiti essenziali ai fini della configurazione della fattispecie sono dunque l'offesa dell'altrui reputazione, l'impossibilità per il soggetto passivo di percepire fisicamente l'offesa arrecatagli e la presenza di almeno due persone. SCRIMINANTI: DIRITTO DI CRITICA E DI CRONACA Il diritto di critica e il diritto di cronaca discendono entrambi dall'art. 21 della Costituzione, quali tutele della libera manifestazione del pensiero e di parola. DIRITTO DI CRITICA Posto che mediante …
Leggi di più… - 5. Pena detentiva e diffamazioneIlenia Vitobello · https://www.filodiritto.com/ · 11 aprile 2021
Abstract Il presente elaborato affronta il tema della diffamazione a mezzo stampa, a partire dall'analisi della disciplina normativa. Segue un approfondimento degli approdi della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia e dei profili di criticità sottoposti al vaglio della Corte Costituzionale, in prospettiva di una rielaborazione delle fattispecie incriminatrici in esame. This paper deals with the issue of press defamation, starting from an analysis of the legal framework. This is followed by a stud of the approaches of Community and national case law on the subject and of the critical profiles submitted to the scrutiny of the Constitutional Court, in view of a reworking of the …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2016, n. 4853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4853 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2016 |
Testo completo
04853-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 18/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2912/2016 CARLO ZAZA Presidente - REGISTRO GENERALE ROSSELLA CATENA N.52050/2015 GIUSEPPE DE MARZO ANDREA FIDANZIA Rel. Consigliere - CATERINA MAZZITELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FA TO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 24/09/2015 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI BIRRITTERI che ha concluso per Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Luigi Birritteri, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L'avv. Marco Milani per la parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 ottobre 2015 la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di FA OR per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione per aver offeso la reputazione di OR NO con l'articolo "NO OR Ovvero quando la stampa si costruisce le notizie ", pubblicato sul sito internet www.libroitaliano.it.. In particolare, all'imputato è stato contestato nel capo d'imputazione che, nel citare un articolo apparso su "Il Giornale" (di cui OR era l'autore) e dal titolo "Incredibile ma vero copiando la RT sono diventato poeta da antologia", affermava sul predetto sito internet: "NO OR, giornalista de Il Giornale, non più di TA perché all'epoca del grande vecchio i giornalisti le notizie se le dovevano cercare e non procurarsele con l'inganno.... Di cosa ci accusa il OR? Di aver selezionato per la pubblicazione dei testi poetici falsi che lui aveva abilmente costruito e che ha inviato aggirando ogni codice deontologico professionale per costruirsi la notizia che non c'è ... Un meschino espediente professionale, come per un soldato svigliaccare sul campo invece di corre verso la prima linea, come approfittarsi di un bambino per dire che c'è in giro un pedofilo ... chi si deve vergognare, un giornalista che ha utilizzato una simile bassezza professionale, utilizzando un becero inganno imbastito con cura premeditata oppure noi colpevoli di non aver riconosciuto alcuni simpatici verso di ER LI...". La predetta sentenza ha confermato la statuizioni civili pronunciate dal Tribunale di Milano a carico dell'imputato, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore l'imputato ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità. Assume il ricorrente che uno dei suoi difensori, l'avv. Alberto Liguoro, non ha avuto notizia della data di fissazione dell'udienza davanti alla Corte d'Appello di Milano, con conseguente nullità della sentenza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge penale. Contesta il ricorrente che le espressioni ritenute diffamatorie dai giudici di merito abbiano travalicato il limite della continenza, essendo nell'attuale contesto sociale stato spostato in avanti il limite oltre il quale può parlarsi di illiceità e di comportamento penalmente rilevante. 2 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge penale con riferimento all'attribuzione di un fatto determinato ai sensi dell'art. 595 comma II c.p.. 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inconfigurabilità dell'esimente di cui all'art. 599 comma 2° c.p.. Lamenta il ricorrente che, a seguito dell'aggressione offensiva perpetrata dal OR ai danni della Casa editrice "Libroitaliano" con un inchiesta giornalistica fondata su un falso e con un successivo articolo denigratorio, ha risposto con un 'opposta aggressione offensiva, posta in essere in un evidente stato d'ira, che integra l'esimente in questione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo non è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'omessa notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio d'appello ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato comporta una nullità a regime intermedio che, non attenendo alla fase del giudizio, bensì a quella degli atti preliminari, deve essere eccepita, in analogia a quanto previsto per il procedimento di primo grado dall'art. 180 cod. proc. pen., prima della deliberazione della sentenza. (Sez. 2, n. 44363 del 26/11/2010 - dep. 16/12/2010, D'Aria, Rv. 24918401; Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009 - dep. 08/10/2009, Aprea, Rv. 24418801). Nel caso di specie, l'eccezione in oggetto non è stata tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello ma solo con il presente ricorso, con la conseguenza che la nullità deve ritenersi sanata.
2. Il secondo motivo è fondato e va quindi accolto. Va preliminarmente osservato che le espressioni contestate all'imputato nel capo di imputazione, ritenute diffamatorie dai giudici di merito, vanno contestualizzate nell'assai più ampio articolo scritto dal FA sul sito internet della sua casa editrice e che è stato riportato per esteso dal giudice di primo grado a pagg. 2 e 3 della propria sentenza. In tale articolo, l'imputato ha stigmatizzato con toni forti la condotta del giornalista OR il quale aveva partecipato alla selezione organizzata dalla casa editrice "Libroitaliano" dal titolo "90 opere di poesia", pubblicizzata con un annuncio sul quotidiano "La Repubblica”, inviando poesie che non erano frutto del suo ingegno, essendo una sorta di collage di frammenti di testi di canzoni (tra cui AT, OR RT e RO ER), brani di scrittori anche non noti e versetti del Corano, e ciò nonostante avesse sottoscritto espressamente nel contratto di edizione la clausola secondo cui "l'autore deve garantire la liceità dei testi". Il ricorrente, dopo aver respinto l'accusa che la casa editrice non era all'altezza solo perché non era stata in grado di individuare la fonte dei testi così costruiti dal OR, aveva censurato le modalità con cui il giornalista aveva condotto la propria inchiesta sul settore della c.d. editoria a pagamento e, in particolare, sulla propria casa editrice, essendosi procurato la notizia con l'inganno, con una trappola, con la logica che lo scandalo paga, anziché informarsi 3 e approfondire il tema con una normale intervista agli stessi operatori del settore, che avrebbero collaborato volentieri, come già avvenuto in precedenza con un'altra giornalista. Il OR, in sostanza, aveva agito al solo scopo di screditare la casa editrice. Il ricorrente aveva aspramente criticato, infine, quello che riteneva un finto scandalizzarsi della persona offesa per il fatto che gli era stato richiesto un contributo per la pubblicazione delle poesie, nonostante fosse comune prassi che tutti i libri con una bassa di previsione di vendita, quali quelli scritti da nuovi autori, da esordienti, necessitano di una copertura finanziaria per essere pubblicati. Inquadrato il contesto in cui è stato scritto l'articolo per cui si discute, ricondotto dal giudice di primo grado ad "una sorta di duello dialettico" tra l'imputato ed il OR, va osservato che, ad avviso di entrambi i giudici di merito, la forma espositiva dell'articolo in oggetto ha natura diffamatoria, trattandosi di critica non rispettosa del requisito della continenza, essendo degenerata in attacchi personali alla sfera morale e professionale della persona offesa. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto le espressioni utilizzate dal ricorrente lesive non solo delle capacità professionali ma anche "della dirittura morale e del valore umano del OR". Questo Collegio non condivide l'impostazione del giudice di secondo grado. Va osservato che questa Corte (vedi Cass. N. 13735 del 7.3.2006, Rv. 233986, nella parte motiva) ha avuto modo di affermare che "l'esigenza di ricorrere al diritto di critica come scriminante, anziché come criterio per l'accertamento della stessa esistenza di un'offesa, si pone nei casi in cui l'espressione della critica comporti necessariamente anche valutazioni negative circa le qualità morali o intellettuali o psichiche del destinatario. In questi casi l'inevitabilità del collegamento alla critica scrimina l'offesa, che sarebbe illecita, ma solo nei limiti in cui essa è indispensabile per l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito. Sicchè rimangono egualmente punibili quelle espressioni che la giurisprudenza definisce "gratuite", nel senso di non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti. Ciò che rileva quindi non è la maggiore o minore aggressività dell'espressione o l'asprezza dei toni.... Ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle aggressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione....". Nel caso di specie, va, in primo luogo, evidenziato che non si condivide l'opinione della Corte territoriale secondo cui l'articolo del FA sarebbe lesivo non solo delle capacità professionali ma anche della dirittura morale e del valore umano della persona offesa. Tutte le espressioni con cui è stata descritta la condotta del OR di "aver aggirato ogni codice deontologico per costruirsi la notizia", di aver utilizzato "un meschino espediente professionale" "come per un soldato svigliaccare sul campo invece di correre in prima linea", "di aver utilizzato una simile bassezza professionale" "un becero inganno imbastito con cura premeditata" non attengono alla sfera morale della persona offesa - situazione che comunque, anche ove ricorresse, secondo l'insegnamento sopra ricordato, non impedirebbe comunque di̟, 4 - riguardando invece l'ambito scriminare l'offesa arrecata nell'esercizio del diritto di critica strettamente professionale e, segnatamente, l'asserita violazione delle norme deontologiche della professione del giornalista. Nel riassumere brevemente il contenuto dell'articolo scritto dall'imputato, si è evidenziato come lo stesso contenga in ogni sua parte una serrata critica alle modalità scelte dalla persona offesa nella conduzione di un'inchiesta giornalistica, censurandosi che il OR, violando deliberatamente la clausola del contratto di edizione con cui si era impegnato a garantire "la liceità dei testi", fosse ricorso all'inganno, anziché svolgere lealmente la sua funzione di giornalista, dimostrando di non essere realmente interessato a comprendere i meccanismi della c.d. editoria a pagamento. E' evidente che i toni utilizzati dall'imputato siano aspri e forti, ma (in una prospettiva di dedotto travalicamento del limite della continenza) non gravemente infamanti e gratuiti anche perché pienamente pertinenti ai temi in discussione e non possono, peraltro, non essere considerati nel contesto del "duello dialettico" (per richiamare l'espressione efficacemente utilizzata dal giudice di primo grado), del "botta e risposta" che si era di fatto instaurato tra le parti, che tollera limiti alla tutela della reputazione più estesi. Emerge in modo inequivocabile solo dalla lettura del titolo "Incredibile ma vero copiando la RT sono diventato poeta da antologia" sul quotidiano "Il Giornale", e comunque circostanza pacifica, che, con il proprio articolo, il OR - la cui inchiesta era finalizzata, secondo la ricostruzione del giudice di primo grado, a cercare di far emergere e rappresentare al lettore situazioni particolari, in modo tale che potessero essere evitati raggiri ed inganni - avesse messo alla berlina la casa editrice, evidenziando l'incompetenza professionale della stessa a riconoscere all'interno della raccolta delle poesie pezzi di brani di canzoni o di scrittori, o versetti del corano. Il giornalista aveva altresì stigmatizzato come scandaloso che quest'ultima richiedesse per la pubblicazione dei libri di poesie un contributo da parte degli autori, ma, dalla ricostruzione dei giudici di merito, non risulta che, all'esito della sua inchiesta indubbiamente spregiudicata, avesse scoperto, in realtà, una qualche anomalia, né confutato in alcun modo la tesi della casa editrice secondo cui rientra nella prassi normale per tutti i testi scritti da esordienti, con una conseguente scarsa previsione di vendita, che la copertura finanziaria della pubblicazione sia assicurata anche con il concorso delle risorse finanziarie dell'autore. Tenuto conto del contenuto dell'articolo scritto dal OR, del titolo ad effetto sicuramente idoneo ad attirare l'attenzione del lettore, della qualità della persona offesa, firma di un quotidiano di diffusione nazionale come "Il Giornale" con una tiratura di un certo livello, è evidente la pubblicità negativa provocata dall'articolo della persona offesa alla casa editrice di cui l'imputato è legale rappresentante, e, sempre nella prospettiva del richiamato "duello dialettico", la risposta data dal ricorrente rientra pienamente, pur con i toni forti e aspri sopra riportati, nell'esercizio legittimo del diritto di critica, non essendo diretta a colpire la sfera 5 ко personale del giornalista, ma a censurare un certo modo di svolgere tale professione da parte della persona offesa, interessato a creare gli scandali e non ai reali contenuti delle questioni. L'esclusione dell'antigiuridicità del fatto comporta la revoca delle statuizioni civili.
3. Il terzo ed il quarto motivo sono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016 Il Presidente Il consigliere estensore dr. Andrea Fidanzia dr. Carlo ZAZA IN CANCELLERIA - 1 FEB 2017 IL FUNCIONARIO GIUDIZIARIO Comb Lansu 6