Sentenza 15 febbraio 2003
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- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 28/09/2006 n° 25506Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2003, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' OME ·3 16/0 3 REPUBBLICA ITALIANA 02 3 ASSAZIONE LA CORTE P MADI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 16987/0 Dott. Stefano CICIRETTI Consigliere Cron. 5308 Dott. Fernando LUPI Dott. Attilio CELENTANO Rel Consigliere Rep. GUGLIELMUCCI ― Consigliere Dott. Corrado Ud.03/12/02 - ConsigliereDott. Alessandro DE RENZIS ha pronunciato la seguente SENTENZA Bul ricorso proposto da: IN - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro domiciliata in ROMA BERNARDI STELLA, elettivamente P. ZZA COLA DI RIENZO 69. presso lo studio 2002 dell'avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e difende 5055 unitamente all'avvocato GIUSEPPE COSTANTINI, giusta -1- delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
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- intimate avverso la sentenza n. 3/00 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 25/06/00 -R.G.N. 24/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il 2.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso I per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con distinti ricorsi al giudice del lavoro di Pesaro, SQ CE ed altri quindici pensionati, titolari di due trattamenti pensionistici a carico di distinte gestioni dell'IN (pensione diretta IR e pensione di reversibilità SO), convenivano in giudizio l'IN per sentir dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione diretta in misura integrata al trattamento minimo e la pensione di reversibilità nella misura del 60% del trattamento minimo integrato. Deducevano che l'Istituto previdenziale, nel determinare l'importo delle duc pensioni ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 463/83, conv. in 1. n. 638/83, aveva indebitamente trasferito l'integrazione al minimo dalla pensione diretta a quella di reversibilità; tale operato dell'IN contrastava, ad avviso dei ricorrenti, con i criteri fissati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 495 del 1993, secondo i quali il titolare di più trattamenti pensionistici avrebbe diritto al trattamento complessivo più favorevole. L'IN, costituitosi, si opponeva alla domanda. Riunite le cause, con sentenza del 21 dicembre 1999 il giudice di primo grado rigettava i ricorsi, negando la sussistenza di un principio di diritto relativo alla percezione del trattamento risultante in concreto dalla combinazione più vantaggiosa. L'appello dei pensionati, cui resisteva l'Istituto previdenziale, veniva accolto dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza del 26 maggio/26 giugno 2000. Rilevato che le due pensioni fruite dai ricorrenti erano a carico di gestioni diverse, i giudici di appello osservavano che la fattispecie era regolata dalla 3 prima parte del comma tre del d.l. 12 settembre 1993, n. 463, come convertito con legge 11 novembre 1983, n. 638. Non essendo più utilizzabile, a seguito della omologazione dei minimi delle varie gestioni, il criterio del trattamento minimo di importo più elevato, doveva farsi applicazione dell'altro criterio, quello della decorrenza più remota. Poiché la pensione con decorrenza più remota cra quella diretta, la Corte anconetana condannava l'IN ad integrare al minimo tale pensione. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, formulando un unico motivo di censura, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (IN). Resiste con controricorso solo la signora EL NA. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'IN denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 6, comma 3, del d.). 12 settembre 1993, n. 463, come convertito con legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché vizio di motivazione (arl. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). In primo luogo, sotto il profilo procedurale, deduce che le pensionate non avevano dedotto né provato che la pensione diretta e quella di reversibilità fossero in regimi diversi, né che quella diretta fosse stata liquidata anteriormente all'altra, né quale fosse la pensione con integrazione minima di importo più elevato. E, ancora, che solo in sede di appello le controparti avevano proposto deduzioni in fatto per poter affermare, in diritto, che dopo il 1° gennaio 1988, con la omologazione dei minimi pensionabili, poteva trovare applicazione solo il criterio della pensione più remola. Tali deduzioni, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di Appello, non attenevano ad una mera diversificazione dei profili di qualificazione giuridica 4 del fatto. Deduce, poi, nel merito, che la affermazione della Corte del merito circa i criteri dettati dall'art. 6, terzo comma del d.l. n. 463/1983 risulta esalta ma pecca di genericità: la applicabilità del solo criterio della pensione con decorrenza più remota (individuata nella pensione IR), a seguito della ricordata parificazione dei minimi, non risulta, per la ricordata genericità, riferibile alle singole fattispecic. Il ricorso non è fondato. In ordine al primo profilo di censura, osserva il Collegio che la Corte del merito ha dato atto che le due pensioni di cui fruivano le appellanti erano a carico di due gestioni diverse: la gestione dei coltivatori diretti, che eroga la pensione diretta di invalidità (IR), e la gestione dei lavoratori dipendenti, che eroga la pensione di reversibilità (SO). La Corte di Appello ha evidentemcute rilevato tali elementi dalle produzioni delle pensionate;
e la individuazione delle due gestioni, come effettuata dai giudici di secondo grado, non è neppure negata dall'Istituto ricorrente, così come non è negato che la pensione avente decorrenza più remota fosse quella diretta (altro elemento che è stato evidentemente ricavato dalla produzione delle pensionate). Correttamente, pertanto, i giudici di secondo grado hanno rilevato che l'avere il patrocinio delle ricorrenti circoscritto le proprie argomentazioni, in primo grado, ad una sostanziale iniquità del trattamento operato dall'Istituto, mentre con l'atto di appello si faceva leva sull'applicabilità del criterio dettato dal disposto dell'art. 6, comma 3, del dl. n. 463/83, conv. con legge n. 638/83, non modificava il fatto materialmente costitutivo della azione fatta 5 valere, in ordinc al diritto alla integrazione al minimo sulla pensione diretta. Si è trattato, quindi, della mera precisazione dei profili di qualificazione giuridica del fatto, pienamente legittima in conformità al noto brocardo "iura novit curia". Il secondo profilo di censura risulta inammissibile. Il terzo comma dell'art. 6 del d.l. n. 463/1983, come convertito con la legge n. 638/1983, dispone che, fermi restando i limiti di reddito, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione al minimo spetta una sola volta;
detta, poi, i criteri di scelta della pensione da integrare. Nel caso di pensioni a carico di gestioni diverse (caso ricorrente, secondo i giudici di appello, nella fattispecie in esame), l'integrazione è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remola. La Corte di Appello ha osservato che, a seguito della “omologazione" normativa dei minimi di pensione, non è più praticabile il criterio relativo al Irattamento di importo più elevato, restando, quindi possibile, nel caso di più pensioni a carico di gestioni diverse, solo il criterio della decorrenza. Tale affermazione risulta esatta, anche sc solo con riferimento a due o più pensioni di cui almeno una avente decorrenza successiva al 1° gennaio 1988 (data di operatività della parificazione dei minimi), atteso che per accertare quale sia la gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato occorre fare riferimento alla situazione normativa vigente al momento del verificarsi della coesistenza delle pensioni. L'IN non deduce, però, pur lamentando un vizio di motivazione nella 6 ricostruzione della fattispecie concreta, che le pensioni delle controparti fossero venute a coesistere prima della ricordata data del 1° gennaio 1988. Non viene, in altri termini, dedotta la rilevanza della incompletezza della affermazione della Corte del merito o, meglio, della lamentata genericità di tale affermazione in relazione alla situazione di ciascuna pensionata (atteso che ben potrebbero le più pensioni essere venute a coesistere dopo il 1° gennaio 1988). La natura del giudizio di legittimità comporta la deduzione € dimostrazione che una incompleta (o generica) affermazione di diritto, contenuta nella sentenza impugnata, abbia portato ad un risultato che non sarebbe stato tale ove la regola di diritto fosse stata compiutamente enunciata e correttamente applicata alla fattispecie concreta, che si ba l'onere di precisare. Si tratta di uno degli aspetti del principio di cd. autosufficienza del ricorso per cassazione, in forza del quale la fondatezza della doglianza deve risultare già dalla lettura del ricorso, potendo la Corte consultare gli atti del processo di merito solo per accertare la csattezza delle ricostruzioni in fatto riportate. Non essendo stato dedotto alcunché sulla decorrenza delle pensioni per cui è causa, il profilo di censura risulta inammissibile. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato ed il ricorrente IN va condannato al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti della resistente EL RD. Nessun provvedimento in ordine alle spese va preso, invece, nei confronti delle controparti non costituite.
P.Q.M.
7 La Corte rigetta il ricorso e condanna l'IN al rimborso, in favore della resistente EL NA, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in €1000per spese ed in € 1.500,00 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2002. акто стала 1 Presidente Icons. estensoreIl cons. Athlefaler IL CANCELLIERE ESENTE DA AMPOSTA YOU Depositato in Cancelleria REGISTRO, E DA OGNI POL AR 15 FER 2013 3 DIRITTO A DELLA 28267 CANCELLERE 8