Sentenza 16 giugno 2017
Massime • 1
In tema di stupefacenti, il giudice del rinvio, nel rideterminare la pena divenuta illegale a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, deve valutare d'ufficio se concedere la sospensione condizionale della pena, anche se tale richiesta non abbia formato oggetto di uno specifico motivo d'appello.
Commentario • 1
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/2017, n. 46468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46468 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2017 |
Testo completo
4646 8 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano А сп LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 16/06/2017 GIOVANNI AMOROSO Sent. n. sez. Presidente - 1935/2017 ANGELO MATTEO SOCCI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE CHIARA GRAZIOSI N.43484/2016 ALESSIO SCARCELLA UBALDA MACRI' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IK ES nato il [...] avverso la sentenza del 15/05/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso per: «Rigetto del ricorso>> RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli con la sentenza in epigrafe indicata del 15 maggio 2015, in parziale riforma della decisione di primo grado, del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decidendo in sede di rinvio per annullamento da parte della Cassazione, rideterminava la pena per IK LE in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 4.000,00 di multa, relativamente al reato di cui all'art. 73, comma 1 bis, T.U. stup., commesso il 17 febbraio 2012 (hashish). In precedenza l'imputato era stato condannato ad anni 2 e mesi 8 di reclusione ed € 11.886,00 di multa.
2. Ricorre per Cassazione l'imputata, tramite il difensore, con un unico motivo di ricorso: mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di sospensione condizionale della pena;
violazione di legge, art. 597, comma 5, cod. proc. pen. La Corte di Cassazione annullava la precedente sentenza della corte di appello in relazione alla novità rappresentata dalla sentenza della corte costituzionale n. 32 del 2014, che dichiarava l'incostituzionalità del trattamento sanzionatori per le droghe leggere. In sede di conclusioni nel giudizio di rinvio la difesa chiedeva la sospensione condizionale della pena, ma la sentenza impugnata nonostante la pena fosse inferiore al limite di legge (art. 163 cod. pen.) per la sospensione condizionale ometteva qualsiasi motivazione. La richiesta della sospensione condizionale della pena era giustificata dallo stato di incensuratezza della ricorrente, dalla sua giovane età, e dalla marginalità del ruolo svolto nella vicenda delittuosa. Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO AugeMarles Secci 1 3. Il ricorso è fondato relativamente alla mancata motivazione sulla richiesta della sospensione condizionale della pena, specificamente avanzata dal difensore. La richiesta risulta formulata come risulta dalla stessa sentenza impugnata che riporta le conclusioni della difesa. In sede di rinvio la sospensione condizionale della pena risulta concedibile (e il giudice deve motivare se non la concede) solo se la stessa ha formato oggetto di specifico motivo dell'appello: "In tema di giudizio di rinvio, ex artt. 544, quinto comma e 545 cod. proc. pen. 1930, allorché l'annullamento concerna sia pure sotto il profilo del difetto di motivazione la pena, la cui entità non consentiva la sospensione - condizionale, ed il giudice di rinvio ritenga di applicare una pena inferiore, che la consenta, la questione relativa deve ritenersi connessa e da essa dipendente. Il giudice di rinvio è quindi tenuto, in tal caso, a prendere in esame anche il problema della sospensione, allorché la stessa abbia formato oggetto di specifico motivo di appello, anche se l'annullamento della precedente sentenza concerneva esclusivamente l'entità della pena. Per il combinato disposto degli artt. 597 comma quinto e 627 nuovo cod. proc. pen., il giudice di rinvio potrà, in tal caso, applicare la sospensione condizionale della pena anche in assenza di uno specifico motivo in proposito" (Sez. 5, n. 5162 del 26/03/1991 - dep. 09/05/1991, Zappalà, Rv. 18734001). Tuttavia nella vicenda in giudizio, al momento dell'appello non poteva certo formularsi un motivo di appello per la sospensione, in relazione ad una pena che superava il limite previsto dall'art. 163 cod. pen. Con la novità sul trattamento sanzionatorio risultante dalla decisione della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, la pena è stata irrogata nel limite previsto per la sospensione condizionale della pena (inferiore ai due anni). Conseguentemente deve valutarsi, da parte del giudice di merito, la sospensione condizionale della pena nei confronti della ricorrente;
sospensione condizionale della pena non possibile in sede di legittimità, per i connessi accertamenti di merito. GE Mateo foca 2 La sentenza deve quindi annullarsi, limitatamente alla sola sospensione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 16/06/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente GEo Matteo SOCCI Giovanni AMOROSO GEdMacke Sai مة صي ف DEPOSITATE CRIA 10 CIT 2017 IL GANGEL DERE ani Luand 3