Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2013, n. 15923
CASS
Sentenza 5 marzo 2013

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Massime1

Non integra il delitto di favoreggiamento personale la mera omissione di denuncia di reato, ancorché obbligatoria. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di condanna per favoreggiamento, con rinvio al giudice di merito per accertare l'eventuale sussistenza del delitto di omessa denuncia di reato, nel caso dell'appartenente alla polizia di stato che, dopo aver subito il furto, regolarmente denunciato, della propria autovettura, aveva, invece, omesso di denunciare una richiesta estorsiva avanzatagli per la restituzione dell'auto medesima).

Commentari2

  • 1Attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa
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    Cass. Pen., Sez. II, 30 gennaio 2026, sentenza n. 3858 LA MASSIMA “Si deve infatti ribadire il principio, affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui non integra illecito penale la condotta della persona offesa che abbia inizialmente taciuto alla polizia giudiziaria la vicenda estorsiva di cui era vittima, con la conseguenza che le dichiarazioni successivamente rese sono pienamente riutilizzabili, senza che ricorrano i presupposti per l'applicazione delle formalità previste dagli artt. 63 e 64 c.p.p. e a prescindere dall'eventuale esistenza della scriminante dello stato di necessità. Con tale sentenza, è stato in particolare precisato che l'indicata condotta della persona offesa non …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2013, n. 15923
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15923
Data del deposito : 5 marzo 2013

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