Sentenza 4 maggio 2010
Massime • 2
L'immunità parlamentare ex art. 68, comma primo, Cost., così come quella riconosciuta ai consiglieri regionali in virtù dell'art. 122, comma quarto, Cost. è limitata alle opinioni espresse e agli atti che presentino un chiaro nesso con il concreto esercizio delle funzioni anche se svolte in forme non tipiche o "extra moenia", purchè identificabili come espressione dell'esercizio funzionale, a tanto non essendo sufficiente nè la comunanza di argomenti, nè un mero contesto politico cui possano riferirsi. (v. Corte cost., sent. n. 410 del 2008).
L'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento è ammissibile qualora il riferimento agli effetti civili che vuole conseguire possa desumersi anche implicitamente dai motivi, emergendo da essi in modo inequivoco la richiesta formulata.
Commentari • 3
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso notificato il 5 aprile 2024 e depositato il successivo 8 aprile (reg. confl. pot. n. 6 del 2023), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Catania, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 28 giugno 2023 del Senato della Repubblica, con la quale, approvando la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (doc. IV-quater, n. 2), si è affermato che le dichiarazioni rese dall'allora senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali egli è indagato per il reato previsto e punito dall'art. 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, fossero …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 3. Diffamazione: l’immunità parlamentare non è invocabile solo per la natura politica del contesto (Cass. Pen. n. n. 32862/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima L'immunità parlamentare ex art. 68, comma primo, Cost., essendo limitata agli atti e alle dichiarazioni che presentano un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio dell'attività parlamentare, opera, quanto alle dichiarazioni rese "extra moenia", soltanto quando queste presentano una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle rese in sede parlamentare e sono cronologicamente successive alle dichiarazioni cosiddette "interne", di modo che anche le dichiarazioni rese in forma o in sede "non tipica" debbano ritenersi espressione dell'esercizio della funzione parlamentare, mentre non è a tal fine sufficiente né la comunanza di argomento, né la natura politica del …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2010, n. 22716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22716 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 04/05/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 1136
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1489/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN GI, n. a Torino il 18 dicembre 1957;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino depositata il 12 ottobre 2009;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. NAPPI Aniello;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. MARTUSCIELLO Vittorio che ha chiesto il rigetto;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Mussa Cara;
Udito il difensore Avv. ALIPRONDI Andrea.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Imputato di diffamazione a mezzo stampa ai danni di IM CO, presidente del Torino calcio, il consigliere regionale GI EN fu prosciolto dal Tribunale di Torino, che ne ritenne insindacabili le opinioni, espresse in un'intervista al quotidiano Tuttosport, in quanto attinenti alle sue funzioni politiche.
Il consigliere regionale aveva infatti criticato la destinazione a speculazione edilizia dell'area dello stadio Filadelfia, acquistata da CO IM.
La sentenza fu appellata ai soli effetti civili dalla parte civile CO IM e la Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata ora per cassazione, riformò la decisione di primo grado e condannò GI EN al risarcimento dei danni in favore del querelante.
Ritennero i giudici d'appello che la delibera regionale dichiarativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse da GI EN non fosse vincolante e che non fosse dimostrata la pertinenza alle sue funzioni pubbliche delle opinioni espresse dall'imputato nella dichiarata qualità di avvocato e di tifoso della squadra di calcio del Torino. Ricorre per cassazione il difensore di EN GI e propone due motivi d'impugnazione, al cui accoglimento si oppone con memoria la parte civile.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 1. Sostiene chela corte d'appello non avrebbe potuto pronunciare la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, senza una specifica domanda in tal senso, avendo la parte civile appellante richiesto solo di proporre conflitto di attribuzioni con la regione Piemonte. Il motivo è infondato.
Va innanzitutto rilevato che viene qui in considerazione l'art. 581 c.p.p., piuttosto che l'art. 597 c.p.p., comma 1, perché, essendo stata appellata una sentenza di proscioglimento, non sono in discussione i limiti della devoluzione, vale a dire la cognizione del giudice del gravame, bensì l'ammissibilità stessa dell'impugnazione. Secondo quanto prevede appunto l'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. b), infatti, l'impugnazione deve contenere tra l'altro le richieste della parte che la propone.
E in realtà in giurisprudenza è controverso se, quando propone impugnazione contro una sentenza di proscioglimento, la parte civile debba contenere "un espresso e diretto riferimento agli effetti civili che vuoi conseguire" (Cass.; sez. 6, 22 ottobre 2009, Bianco, m. 246168) ovvero tale riferimento possa "anche desumersi implicitamente dal motivi quando da essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata" (Cass., sez. 5, 23 settembre 2009, Longo, m. 245392).
Dei due orientamenti è certamente preferibile il secondo, peraltro anche maggioritario, perché debbono intendersi richiamate le conclusioni formulate dalla parte civile nel giudizio di primo grado (Cass., sez. 5, 2 luglio 2009, Rubertà, m. 244499). Nel caso in esame la questione si pone in termini particolari, perché l'appellante si limitò a sollecitare un conflitto di attribuzioni e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ma l'atto d'appello va interpretato unitariamente nella sua diffusa argomentazione della responsabilità penale dell'imputato (Cass., sez. 5, 6 maggio 2003, Caratossidis, m. 224932), che è premessa logica necessaria e sufficiente per l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla parte civile (Cass., sez. 5, 22 febbraio 1999, Bavetta, m. 212934). Va pertanto ribadita l'ammissibilità dell'appello.
3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della decisione impugnata. Lamenta che i giudici del merito non abbiano considerato la documentazione relativa all'interrogazione urgente presentata sugli stessi temi cui si riferiva l'intervista controversa. Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza anche costituzionale, infatti, "l'immunità parlamentare ex art. 68 Cost., comma 1, così come quella riconosciuta ai consiglieri regionali in virtù dell'art. 122 Cost., comma 4, è limitata alle opinioni espresse o agli atti compiuti, che presentino un chiaro nesso con il concreto esercizio delle funzioni anche se svolte in forme non tipiche o "extra moenia", purché identificabili come espressione dell'esercizio funzionale, a tanto non essendo sufficiente ne' la comunanza di argomenti, ne' un mero contesto politico cui possano riferirsi" (Cass., sez. 5, 17 ottobre 2008, Broglia, m. 242329, C. cost., n. 410/2008). Sicché non compete l'immunità invocata in un caso in cui, secondo l'incensurabile accertamento dei giudici del merito, la stessa intervista controversa escludeva qualsiasi collegamento tra le dichiarazioni rese alla stampa e l'interrogazione urgente formulata dall'imputato nella sua qualità di consigliere regionale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al rimborso delle spese in favore della parte civile liquidandole in complessivi Euro.
3.000. Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010