Sentenza 25 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di restituzione in termini ex art.175, comma 4, cod. proc. pen., competente a decidere, in via generale, è il giudice che sarebbe competente a decidere sull'impugnazione ; qualora, tuttavia, l'istanza di rimessione in termini sia proposta al giudice dell'esecuzione, quale istanza logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo, la competenza a decidere sulla rimessione, ex art.670, comma 3, cod. proc. pen., è del giudice dell'esecuzione, sempre che la predetta richiesta non sia già stata presentata al giudice dell'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2001, n. 14412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14412 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 25/01/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO " N. 451
3. Dott. CHIEFFI SEVERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CAMPO STEFANO " N. 035097/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da
CORTE D'APPELLO DI MILANO in proc.
NI AL N.IL 09/03/1958
con ORDINANZA del 23/08/2000 CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni Galati che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte d'appello di Firenze. LA CORTE OSSERVA.
1) LL IT aveva, tra le altre, proposto alla Corte d'appello di Firenze, giudice dell'esecuzione, due istanze dirette ad ottenere la restituzione in termini con riferimento alla sentenza di condanna emessa il 24 maggio 1994 dal Tribunale di Milano.
2) Con provvedimento del 29 marzo 2000 la Corte d'appello di Firenze trasmetteva gli atti alla Corte d'appello di Milano ritenendola funzionalmente competente a decidere sulle istanze del LL in quanto giudice che sarebbe competente a decidere sulla impugnazione, ai sensi dell'art. 175 comma 4 c.p.p. 3) Con provvedimento 23.08.2000 la Corte d'appello di Milano ha sollevato conflitto di competenza ritenendosi a sua volta incompetente a provvedere sulle istanze del LL. Secondo quest'ultima Corte, in vero, competente a provvedere in ordine alle richieste del LL il quale contestava il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano 24.05.94, era il giudice dell'esecuzione, a sensi dell'art. 670 comma 3 c.p.p.; e quindi era la Corte d'appello di Firenze.
4) Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto in rito, perché dal rifiuto formalmente manifestato di due giudici a conoscere dello stesso procedimento è derivata una situazione di stasi processuale che non è risolvibile senza l'intervento di questa Corte.
5) Nel merito va affermata la competenza della Corte d'appello di Firenze.
Infatti IT LL aveva, tra le altre istanze, formulato quella di rimessione in termini con riferimento alla sentenza del Tribunale di Milano 24 maggio 1994, perché quella decisione, a suo dire, era stata emessa in un procedimento nel quale non erano state rispettate le norme previste a garanzia dello imputato.
Ora: sull'istanza di rimessione in termini a sensi dell'art. 175 comma 4 c.p.p. è bensì competente a decidere, in linea generale, il giudice che sarebbe competente a decidere sulla impugnazione (nel caso di specie, dunque, la Corte d'appello di Milano). Senonché la legge prevede altresì, all'art. 670 comma 3 c.p.p., che la medesima istanza di rimessione in termini possa essere proposta, quale istanza logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo, al giudice dell'esecuzione, il quale, se la richiesta non sia già stata presentata al giudice della impugnazione, è competente a decidere sulla rimessione stessa. In vero, a sensi del citato comma 3 dell'art. 670 c.p.p. "se l'interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione in termini a norma dell'art. 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione. decide sulla restituzione."
È proprio quanto si è verificato nel caso di specie;
ove il LL ha formulato più istanze al giudice dell'esecuzione, tra le quali, in dipendenza dell'eccepita invalidità del titolo esecutivo, quella di rimessione in termini per impugnare la citata sentenza del Tribunale di Milano. La competenza a provvedere sulla rimessione in termini è quindi del giudice dell'esecuzione; che nella specie è, pacificamente, la Corte d'appello di Firenze.
P.T.M.
Risolvendo il conflitto dichiara la competenza della Corte d'appello di Firenze cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001